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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 449/2020 del 14/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (costruttore)

La controversia

Il costruttore aveva convenuto in giudizio il Comune nel 1978 in relazione alla vendita di un terreno comunale sul quale, dopo essere stato immesso nel possesso, aveva realizzato una stalla. Inizialmente chiedeva la fissazione di un termine per stipulare il contratto definitivo e, in mancanza, lo scioglimento del rapporto e il risarcimento del danno precontrattuale; successivamente domandava il pagamento del valore del capannone costruito sul terreno. Il Comune sosteneva che la mancata stipula fosse imputabile al costruttore, cui aveva comunicato la disponibilità a concludere il contratto con lettera del 9 novembre 1976. Dopo le fasi di merito e due precedenti giudizi di cassazione, la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 5 febbraio 2015, ha condannato il Comune a pagare agli eredi del costruttore l’indennizzo ex art. 936 c.c. di Euro 10.234,49, oltre rivalutazione e interessi sulle somme annualmente rivalutate dal 1975 al saldo. Il Comune ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell’art. 936 c.c., assumendo che la mancanza di autorizzazioni e l’abusività dell’opera escludessero l’indennizzo; 2) omessa pronuncia sull’eccezione relativa al godimento del manufatto, il cui valore avrebbe dovuto essere detratto; 3) violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. per non avere considerato i costi necessari a mettere in sicurezza l’opera; 4) violazione degli artt. 1418 e 1346 c.c., in relazione all’omessa denuncia dell’inizio dei lavori prescritta dalla L. n. 1086 del 1971; 5) violazione degli artt. 383 e 394 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto verificare nuovamente i presupposti dell’indennizzo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la spettanza dell’indennizzo era coperta dal giudicato interno formatosi con la prima sentenza di cassazione e ribadita dalla seconda; era stata riconosciuta in ragione della realizzazione dell’opera nella piena consapevolezza e senza opposizione del Comune e della buona fede del costruttore. Il secondo motivo è infondato: la Corte d’appello aveva rilevato che la richiesta di detrarre somme per l’uso e il godimento del manufatto, formulata per la prima volta nella prima riassunzione, non era stata riproposta nelle conclusioni né nel successivo giudizio di rinvio; la verifica degli atti non evidenziava omissione di pronuncia o di esame. Il terzo motivo è infondato perché la Corte territoriale aveva preso posizione sui costi di messa in sicurezza e il ricorrente non aveva specificamente censurato la relativa argomentazione. Il quarto motivo è infondato perché nuovo e non pertinente: nei precedenti giudizi di cassazione era stata definitivamente esclusa, ai fini dell’indennizzabilità, la rilevanza della irregolarità urbanistica del manufatto. Il quinto motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato individuato il principio di diritto che sarebbe stato violato. Il Comune è stato condannato a rifondere agli eredi le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 936 c.c.

    La questione relativa all’indennizzabilità è, come rilevato dal P.M., coperta dal giudicato interno formatosi con la prima sentenza della Cassazione e pure ribadita con la seconda. La sentenza aveva, infatti, accolto il ricorso limitatamente al calcolo dell’indennizzo, non alla sua spettanza che era stata riconosciuta sulla scorta delle circostanze che essa era stata realizzata nella piena consapevolezza e senza opposizione del Comune, oltre che in perfetta buona fede del M..

    Nel giudizio di rinvio la spettanza dell’indennizzo ex art. 936 c.c., già riconosciuta con statuizione passata in giudicato, non può essere rimessa in discussione; resta da definire quanto alla liquidazione nei limiti stabiliti dalle precedenti decisioni.

  • art. 112 c.p.c.

    Alla stregua di tale ricostruzione, confortata dall’esame degli atti (stante l’errore in procedendo) e rilevato che nessuna ulteriore specificazione è stata proposta dal Comune deve concludersi che non si ravvisa nè l’omessa pronuncia nè l’omesso esame.

    Non sussiste omessa pronuncia quando, in base alle conclusioni ritualmente formulate e all’esame degli atti, risulta che la domanda o eccezione che si assume non decisa non è stata mantenuta nei successivi giudizi di rinvio.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è infondata, perchè sulla questione la corte bolognese ha preso posizione (cfr. pag. 4) e l’argomentazione non viene attinta nella sua legittimità.

    La censura relativa alla valutazione degli elementi rilevanti non è fondata quando il giudice di merito si è pronunciato sulla questione e il ricorrente non investe specificamente la legittimità della motivazione.

  • art. 1418 c.c.

    La doglianza è infondata perchè nuova e non pertinente, avendo la corte territoriale, in conformità ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione e rilevanti nel caso di specie, esclusa definitivamente la rilevanza ai fini della indennizzabilità della non regolarità del manufatto dal punto di vista della legislazione urbanistica.

    Nel caso deciso, la non regolarità urbanistica dell’opera non poteva essere nuovamente invocata per negare l’indennizzo, essendo tale questione stata definitivamente esclusa dai precedenti giudizi di cassazione.

  • art. 1346 c.c.

    La doglianza è infondata perchè nuova e non pertinente, avendo la corte territoriale, in conformità ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione e rilevanti nel caso di specie, esclusa definitivamente la rilevanza ai fini della indennizzabilità della non regolarità del manufatto dal punto di vista della legislazione urbanistica.

    Nel caso deciso, la non regolarità urbanistica dell’opera non poteva essere nuovamente invocata per negare l’indennizzo, essendo tale questione stata definitivamente esclusa dai precedenti giudizi di cassazione.

  • art. 383 c.p.c.

    La doglianza difetta di specificità, limitandosi il ricorrente a dedurre una non meglio specificata violazione di legge rispetto ai richiamati art. 383 e 394 c.p.c., non accompagnata dalla minima individuazione del principio di diritto asseritamente violato e pertanto è inammissibile.

    La censura di violazione delle regole sul giudizio di rinvio è inammissibile se il ricorrente non individua il principio di diritto che assume violato.

  • art. 394 c.p.c.

    La doglianza difetta di specificità, limitandosi il ricorrente a dedurre una non meglio specificata violazione di legge rispetto ai richiamati art. 383 e 394 c.p.c., non accompagnata dalla minima individuazione del principio di diritto asseritamente violato e pertanto è inammissibile.

    La censura di violazione delle regole sul giudizio di rinvio è inammissibile se il ricorrente non individua il principio di diritto che assume violato.

  • art. 2697 c.c.

    In applicazione del principio di soccombenza parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo.

    Il testo non richiama né applica l’art. 2697 c.c.; norma non inclusa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Quando il ricorso è rigettato, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    La disposizione individua il contributo unificato di riferimento per determinare l’ulteriore importo dovuto in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, la statuizione sulla spettanza di un’indennità già resa definitiva da una precedente decisione di cassazione non può essere rimessa in discussione; il giudice di rinvio e le parti devono attenersi ai limiti decisori fissati dalle pronunce rescindenti.
  • Non ricorre omessa pronuncia sulla richiesta di detrazione di importi per l’uso del bene quando tale domanda, formulata in un precedente grado, non è stata riproposta nelle conclusioni dei successivi giudizi di rinvio.
  • Una censura di violazione di legge riferita al giudizio di rinvio è inammissibile per difetto di specificità se non indica quale principio di diritto sarebbe stato violato.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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