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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 450/2020 del 14/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Uno studio professionale legale aveva chiesto con decreto ingiuntivo il pagamento dei compensi per attività svolte in favore del titolare di una ditta individuale tra maggio 1990 e settembre 1996, oltre che in relazione a un decreto ingiuntivo emesso nel luglio 1998. Il cliente propose opposizione, eccependo di avere pagato. Nel corso del giudizio morirono uno dei professionisti e, successivamente, una sua erede; il giudizio fu interrotto e riassunto, ma il secondo atto di riassunzione venne notificato inizialmente soltanto a uno degli eredi e al rappresentante dello studio. Il Tribunale di Milano, con sentenza dell’1 agosto 2010, accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e dispose la restituzione delle somme riscosse, oltre alle spese e al risarcimento ex art. 96 c.p.c. La Corte d’appello di Milano, con sentenza dell’8 ottobre 2014, riformò parzialmente la decisione, riconobbe la legittimazione attiva dello studio associato e limitò la responsabilità restitutoria degli eredi alla rispettiva quota ereditaria; confermò tuttavia l’estinzione del credito per i pagamenti provati e la restituzione delle somme, senza detrarre le spese esecutive e la ritenuta d’acconto. I ricorrenti proposero sei motivi: 1) estinzione del giudizio per omessa tempestiva notifica della riassunzione a tutti gli eredi; 2) omessa considerazione di un asserito riconoscimento di un debito residuo di lire 3.114.421; 3) errata valutazione e imputazione dei pagamenti, sostenendo che gli assegni si riferissero ad altri crediti; 4) violazione del divieto statutario di liquidazione agli eredi; 5) novità e tardività della domanda restitutoria e contestazione della restituzione delle spese di esecuzione e della ritenuta d’acconto; 6) erronea regolazione delle spese del primo grado.

La decisione

La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è infondato: il deposito del ricorso per riassunzione entro sei mesi dall’interruzione perfeziona tempestivamente la riassunzione; l’omessa notifica ad alcuni litisconsorti richiede l’integrazione del contraddittorio e non determina di per sé l’estinzione, purché sia rispettato il successivo termine perentorio fissato dal giudice. Il secondo e il terzo motivo sono infondati: la Corte d’appello si è pronunciata sulla domanda e sull’eccezione di pagamento; ha correttamente applicato l’art. 1193 c.c., e la diversa imputazione prospettata dal creditore non era stata provata, mentre la richiesta di rivalutare la documentazione e i fatti non è consentita in cassazione. Non ricorreva neppure ultrapetizione, poiché il giudice può attribuire ai fatti una diversa qualificazione giuridica. Il quarto motivo è privo di specificità perché i ricorrenti non avevano trascritto, neanche sinteticamente, la clausola statutaria invocata; la Corte ha inoltre richiamato il limite di responsabilità degli eredi per i debiti ereditari, secondo la quota, e l’onere di far valere tale limite mediante apposita eccezione. Il quinto motivo è infondato: la restituzione di quanto pagato in esecuzione di un decreto ingiuntivo poi revocato è conseguenziale alla riforma e non costituisce domanda nuova; la ritenuta d’acconto non andava restituita, poiché era stata portata in detrazione dal sostituto d’imposta. Il sesto motivo è infondato: la riforma della decisione impone al giudice d’appello di regolare nuovamente le spese secondo l’esito complessivo della lite; la censura non contestava specificamente i criteri o i limiti tariffari della liquidazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, Euro 200 per esborsi e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 305 c.p.c.

    Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all’art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio; solo il mancato rispetto del termine concesso dal giudice determinerà estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3 e del successivo art. 307 c.p.c., comma 3.

    Il rispetto del termine di riassunzione si verifica con il tempestivo deposito del ricorso. I vizi della notifica successiva non travolgono la riassunzione già perfezionata e possono essere sanati mediante rinnovazione entro il termine perentorio fissato dal giudice.

  • art. 291 c.p.c.

    Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all’art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio; solo il mancato rispetto del termine concesso dal giudice determinerà estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3 e del successivo art. 307 c.p.c., comma 3.

    In applicazione analogica, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica viziata dell’atto di riassunzione entro un termine perentorio; l’estinzione consegue soltanto al mancato rispetto del termine così assegnato.

  • art. 307 c.p.c.

    Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all’art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio; solo il mancato rispetto del termine concesso dal giudice determinerà estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3 e del successivo art. 307 c.p.c., comma 3.

    L’estinzione per mancata regolarizzazione della notifica si verifica se non viene rispettato il termine perentorio assegnato dal giudice per la rinnovazione o integrazione.

  • art. 1193 c.c.

    Le conclusioni della corte distrettuale applicano correttamente l’art. 1193 c.c., in tema di imputazione di pagamento, in forza del quale, una volta avvenuta l’imputazione di pagamento da parte del debitore, è onere del creditore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, dimostrare sia l’esistenza di più debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall’art. 1193 c.c.

    Quando il debitore ha imputato il pagamento a un determinato debito, il creditore che sostenga che esso abbia estinto un diverso credito deve provare l’esistenza di più debiti scaduti e i presupposti per applicare uno dei criteri sussidiari di imputazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., che ricorre nell’ipotesi in cui il giudice abbia pronunciato oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato, di guisa che non ne ricorre la violazione se il giudice abbia dato una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonchè all’azione esercitata in causa, rientrando, nei poteri del giudice ricercare le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti.

    Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che qualifichi diversamente i fatti, i rapporti o l’azione dedotti, o applichi norme e principi diversi da quelli invocati dalle parti, purché non attribuisca un bene diverso o ulteriore rispetto a quello richiesto.

  • art. 2033 c.c.

    La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto ovvero in esecuzione della sentenza di primo grado fatta oggetto di appello (e provvisoriamente esecutiva “ex lege”), essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, oltre che conforme al principio di economia dei giudizi, non altera i termini della controversia e, perciò, è ammissibile anche in appello, non costituendo domanda nuova.

    La restituzione delle somme pagate in esecuzione di un decreto ingiuntivo opposto, poi revocato, può essere richiesta nel giudizio d’impugnazione come conseguenza della modifica della decisione e non costituisce domanda nuova.

  • art. 754 c.c.

    Va, in ogni caso osservato che la questione relativa alla legittimazione dell’associazione professionale non ha rilievo ai fini della responsabilità dell’erede in relazione ai debiti contratti dal de cuius, per i quali trova applicazione l’art. 754 c.c., secondo la quale gli eredi rispondono dei debiti del de cuius, in relazione al valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere; detta norma deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l’onere di indicare al creditore la sua condizione di coobbligato passivo entro il limite della propria quota.

    Il coerede risponde dei debiti ereditari nei limiti della propria quota, ma deve eccepire e indicare al creditore tale limite; in difetto, il creditore può chiedere il pagamento per l’intero.

  • art. 336 c.p.c.

    In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.

    La riforma, anche parziale, della sentenza comporta la caducazione della statuizione sulle spese e impone al giudice d’appello di regolarle nuovamente, anche d’ufficio, in base all’esito complessivo della lite.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte d’Appello di Milano, con sentenza dell’8.10.2014, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva parzialmente l’appello dell’associazione professionale e condannava gli eredi alla restituzione delle somme nei limiti della quota ereditaria.

    La disposizione è menzionata per la condanna per responsabilità aggravata pronunciata in primo grado, poi esclusa in appello; la Cassazione non enuncia una regola interpretativa specifica sull’articolo.

  • art. 416 c.p.c.

    Tale norma deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l’onere di indicare al creditore la sua condizione di coobbligato passivo entro il limite della propria quota. Tale dichiarazione integra gli estremi dell’istituto processuale della eccezione propria, sicchè la sua mancata proposizione – ove si tratti di debito di lavoro, nella memoria difensiva di cui all’art. 416 c.p.c, con indicazione dei coeredi non raggiunti dall’azione giudiziaria intrapresa dal creditore, – consente al creditore di chiedere, legittimamente, il pagamento per l’intero.

    In una controversia soggetta al rito del lavoro, l’eccezione del coerede che invoca la responsabilità entro la quota deve essere proposta nella memoria difensiva, indicando anche i coeredi non evocati in giudizio; la mancata eccezione consente la richiesta dell’intero.

  • art. 92 c.p.c.

    Com’è noto, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.

    La Corte non ricava dall’art. 92 c.p.c. una regola autonoma nel caso concreto; rigetta la censura sulle spese applicando il principio per cui la riforma impone un nuovo regolamento secondo l’esito complessivo della lite.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Il comma individua il contributo unificato di riferimento per determinare l’ulteriore importo dovuto in conseguenza del rigetto.

Massime di principio

  • Ai fini della riassunzione del processo interrotto, il termine previsto dall’art. 305 c.p.c. è rispettato con il tempestivo deposito del ricorso; un vizio o un’omissione nella notifica ai litisconsorti non travolge la riassunzione già perfezionata e impone al giudice di ordinare la rinnovazione o integrazione entro un termine perentorio, la cui inosservanza determina l’estinzione.
  • Quando il debitore ha imputato un pagamento a un determinato debito, il creditore che ne sostenga l’imputazione a un credito diverso deve provare l’esistenza di più debiti scaduti e i presupposti per l’applicazione di uno dei criteri sussidiari dell’art. 1193 c.c.; l’accertamento di fatto sulla prova dell’imputazione non può essere sostituito in cassazione da una ricostruzione alternativa del rapporto.
  • Il giudice non viola l’art. 112 c.p.c. se attribuisce ai fatti e ai rapporti dedotti una diversa qualificazione giuridica o applica norme diverse da quelle invocate, purché non pronunci oltre la domanda né attribuisca un bene diverso o ulteriore.
  • Il coerede convenuto per un debito ereditario deve eccepire la propria responsabilità entro il limite della quota e indicare i coeredi non raggiunti dall’azione; la mancata proposizione dell’eccezione propria può consentire al creditore di chiedere il pagamento per l’intero.
  • La domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione di un decreto ingiuntivo opposto, poi revocato, è conseguenziale alla modifica della decisione e può essere proposta nel giudizio d’impugnazione senza costituire domanda nuova.
  • Quando il giudice d’appello riforma in tutto o in parte la sentenza, deve regolare nuovamente, anche d’ufficio, le spese dei gradi di merito in base all’esito complessivo della lite.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniSpese di liteSuccessione legittima
RamiObbligazioniProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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