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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 452/2020 del 14/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coobbligato)

La controversia

Il creditore aveva ottenuto dal Tribunale di Messina il decreto ingiuntivo n. 1460/1995 per Lire 64.721.750, richieste a fronte di prestazioni professionali. Il ricorrente, insieme ad altri soggetti e alla società coobbligata, aveva proposto opposizione. Il Tribunale, con sentenza n. 1967/2006, dichiarò inammissibile l’opposizione del ricorrente in proprio, improponibile la domanda contro la società fallita e accolse le opposizioni di altri due coobbligati, revocando il decreto. La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 300/2015 depositata il 19 maggio 2015, rigettò l’appello del ricorrente perché non era stata prodotta la copia notificata del decreto e, in mancanza di prova aliunde della tempestività o della scusabilità del ritardo, considerò la spedizione della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. quale riferimento temporale per la notifica. Il ricorso per cassazione si articolava in quattro motivi: (1) violazione degli artt. 335 e 350 c.p.c. per mancata riunione di due appelli relativi alla medesima sentenza; (2) violazione delle regole sul perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c., nonché dedotta omissione di circostanze relative alla residenza, all’accessibilità dell’abitazione e alla conoscenza dell’indirizzo professionale del ricorrente da parte del creditore; il motivo comprendeva anche la censura relativa all’art. 647 c.p.c. e alla mancata concessione della provvisoria esecuzione; (3) violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme sulla notificazione, deducendo che il destinatario non poteva produrre l’atto mai ricevuto e che spettava al notificante documentare la ricezione o il deposito della raccomandata informativa, oltre a contestare la condotta del creditore; (4) censura sul governo delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: la mancata riunione degli appelli dipendeva dalla scelta delle parti dell’altro procedimento, che non erano comparse e avevano determinato l’improcedibilità di quell’impugnazione dopo la transazione intervenuta tra loro, con esclusione del ricorrente. Ha accolto parzialmente il secondo e il terzo motivo, limitatamente alla censura sull’erroneo riferimento alla data di spedizione della raccomandata informativa e a quelle sull’onere di documentare il perfezionamento della notifica. In mancanza nel fascicolo dell’avviso attestante la ricezione della raccomandata informativa o il suo deposito in giacenza, non era dimostrato il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario; la tempestività dell’opposizione non poteva quindi essere valutata sulla base della sola data di spedizione, rilevante per il notificante. Gli ulteriori profili dei motivi secondo e terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata nei limiti delle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    E’ quindi onere del notificante dimostrare, mediante la produzione in giudizio della cartolina di ricezione dell’avviso ex art. 140 c.p.c., l’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio complesso previsto da detta norma.

    Per dimostrare il perfezionamento della notificazione ex art. 140 c.p.c. nei confronti del destinatario, il notificante deve produrre la cartolina attestante la ricezione della raccomandata informativa oppure documentare il decorso della giacenza secondo le regole applicabili.

  • art. 140 c.p.c.

    Nel caso di specie, la mancanza in atti del giudizio di merito dell’avviso attestante l’intervenuta ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata informativa prevista dall’art. 140 c.p.c., ovvero il suo avvenuto deposito in giacenza presso l’ufficio postale, impediva di poter ritenere perfezionato, per il T., il procedimento notificatorio complesso previsto dalla norma sopra richiamata.

    La notificazione al destinatario non può ritenersi perfezionata se non risulta provata la ricezione della raccomandata informativa o, in alternativa, il suo deposito in giacenza e il conseguente decorso del termine previsto.

  • art. 140 c.p.c.

    Ne consegue che la tempestività dell’opposizione proposta dal T. stesso non poteva in alcun caso essere apprezzata con riferimento alla data di spedizione della raccomandata informativa, posto che tale momento è rilevante soltanto per la posizione del soggetto che richiede la notificazione, e non anche per il destinatario.

    Ai fini del termine per proporre opposizione, la data di spedizione della raccomandata informativa non segna il perfezionamento della notifica per il destinatario; rilevano la ricezione della raccomandata o, in mancanza, il decorso del termine di giacenza stabilito.

  • art. 335 c.p.c.

    La censura è infondata, in quanto la Corte territoriale ha dichiarato improcedibile l’impugnazione proposta del P. (distinta dal numero R.G. 48/2008) ed ha quindi deciso solo su quella interposta dal T. (distinta dal numero R.G. 31/2008).

    La Corte ha escluso che la mancata riunione delle impugnazioni imponesse la nullità della decisione, poiché l’altro appello era stato dichiarato improcedibile e il giudice aveva deciso soltanto l’impugnazione effettivamente procedibile.

  • art. 350 c.p.c.

    La censura è infondata, in quanto la Corte territoriale ha dichiarato improcedibile l’impugnazione proposta del P. (distinta dal numero R.G. 48/2008) ed ha quindi deciso solo su quella interposta dal T. (distinta dal numero R.G. 31/2008).

    La censura relativa alla mancata riunione non è stata accolta, poiché l’altro procedimento d’appello era improcedibile e la Corte aveva esaminato soltanto il gravame del ricorrente.

  • art. 348 c.p.c.

    Dall’esame del controricorso – cfr. pag. 3 – si evince che la dichiarazione di improcedibilità dell’appello proposto dal P. per mancata comparizione delle parti ex art. 348 c.p.c., era dipesa dal fatto che, nelle more del giudizio di seconde cure, lo stesso P. e gli altri condebitori, con la sola eccezione del T., si erano accordati ed avevano transatto la lite.

    La Corte ha ritenuto che l’improcedibilità dell’altro appello, dovuta alla mancata comparizione delle parti dopo la transazione, spiegasse la mancata riunione e rendesse infondata la relativa censura.

  • art. 2697 c.c.

    E’ quindi onere del notificante dimostrare, mediante la produzione in giudizio della cartolina di ricezione dell’avviso ex art. 140 c.p.c., l’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio complesso previsto da detta norma.

    L’onere di provare il perfezionamento della notificazione gravava sul notificante, che doveva documentare la ricezione dell’avviso o il completamento della procedura di giacenza.

Massime di principio

  • Nella notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., il notificante deve provare il perfezionamento del procedimento nei confronti del destinatario mediante documentazione della ricezione della raccomandata informativa oppure del suo deposito in giacenza e del decorso del termine previsto.
  • Per il destinatario, la notificazione ex art. 140 c.p.c. si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore alla compiuta giacenza, oppure, in caso contrario, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione. La sola data di spedizione non può essere utilizzata per valutare la tempestività dell’impugnazione o dell’opposizione del destinatario.
  • La mancata riunione di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza non determina, nel caso esaminato, la nullità della decisione quando l’altra impugnazione sia stata dichiarata improcedibile e la sua definizione separata dipenda dalla scelta processuale delle parti di quel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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