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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 451/2020 del 14/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Due società cooperative avevano ottenuto l’emissione di decreti ingiuntivi a favore di un architetto per Euro 98.795,53 ed Euro 105.635,94, oltre interessi e spese, a titolo di compensi per la progettazione di un piano di lottizzazione per insediamenti produttivi nel Comune di Prato e per prestazioni connesse. Le cooperative proposero opposizione con atti notificati il 24 settembre 2002; il Tribunale di Prato, riuniti i procedimenti, rigettò le opposizioni con sentenza del 20 novembre 2009. In appello, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 4 maggio 2015, accolse parzialmente le opposizioni e ridusse i compensi. Escluse l’eccezione di inadempimento delle committenti, rilevando che il progetto era stato presentato agli uffici comunali due giorni dopo l’entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico e che la sopravvenuta non conformità costituiva factum principis; determinò i compensi secondo i minimi tariffari, ma li ridusse del 30% per l’impossibilità di realizzare il progetto. Escluse inoltre la maggiorazione del 25% per le prestazioni sospese, relative alla progettazione esecutiva e alla direzione dei lavori, perché non erano state svolte né predisposte. L’architetto ricorse per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 10 e 18 della tariffa professionale approvata con L. 2 marzo 1949, n. 143, sostenendo che la maggiorazione del 25% per le prestazioni parziali o sospese spetta indipendentemente dallo svolgimento dell’attività e dalla causa del mancato completamento; (2) violazione della disciplina sull’inderogabilità dei minimi tariffari, contestando la riduzione del 30% in un rapporto professionale tra privati; (3) omesso esame della consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo, relativo all’omesso esame della consulenza tecnica d’ufficio. Quanto al primo motivo, ha stabilito che la maggiorazione prevista dall’art. 18 della tariffa spetta per le prestazioni parziali anche quando l’incarico non sia completato, indipendentemente dalla causa dell’interruzione e anche in caso di revoca del committente; il giudice di rinvio dovrà verificare l’oggetto dell’incarico e applicare tale maggiorazione alle prestazioni previste. Quanto al secondo, ha ritenuto che nei rapporti tra privati i minimi tariffari degli architetti e degli ingegneri sono inderogabili, sicché non era consentito ridurli del 30%; il giudice di rinvio dovrà eliminare tale riduzione. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. 2 marzo 1949, n. 143, artt. 10 e 18

    Dall’interpretazione letterale della L. n. 143 del 1949, artt. 10 e 18, si evince che l’architetto e l’ingegnere, in caso di sospensione dell’incarico, hanno sempre diritto alla maggiorazione prevista dall’art. 18, per le prestazioni parziali, e, in caso di colpa del committente anche alla tutela risarcitoria.

    La maggiorazione del 25% prevista per le prestazioni parziali spetta in caso di sospensione dell’incarico, senza dipendere dalla causa della sospensione o dall’effettivo svolgimento delle prestazioni non completate, purché queste fossero comprese nell’incarico. Il risarcimento dei maggiori danni richiede invece la prova della condotta colpevole del committente.

  • L. 5 maggio 1976, n. 340

    La L. n. 340 del 1976, ha previsto che i minimi tariffari per gli architetti siano inderogabili.

    I minimi tariffari degli architetti sono inderogabili secondo la disciplina richiamata dalla Corte; nei rapporti tra privati non è quindi consentito ridurre il compenso al di sotto di tali minimi.

  • L. 8 luglio 1977, n. 404, art. 6

    La regola dell’inderogabilità dei limiti tariffari di categoria stabiliti per i professionisti si applica agli incarichi professionali privati (non opera, quindi, in relazione agli incarichi conferiti da enti pubblici), come si evince dalla L. n. 404 del 1977, art. 6, che, interpretando autenticamente della L. n. 340 del 1976, art. unico, ha previsto l’inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti limitatamente ai rapporti intercorrenti tra privati.

    L’inderogabilità dei minimi tariffari per architetti e ingegneri opera nei rapporti professionali tra privati, ma non si applica agli incarichi conferiti da enti pubblici.

  • D.L. 2 marzo 1989, n. 65, art. 4, comma 12-bis

    Mentre, pertanto, i compensi per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti rese allo Stato e agli altri enti pubblici possono essere concordati, del D.L. n. 65 del 1989, ex art. 4, comma 12 bis, in misura ridotta rispetto ai minimi tariffari, con possibilità di concordare una riduzione dei minimi tariffari senza nullità del patto derogatorio degli anzidetti limiti minimi tariffari, nei rapporti tra privati, i minimi tariffari sono inderogabili.

    La possibilità di concordare compensi inferiori ai minimi tariffari riguarda le prestazioni rese allo Stato e agli enti pubblici; nei rapporti tra privati permane l’inderogabilità dei minimi.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Non applicabile dalla Corte per la decisione del merito, in quanto il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.

    Il motivo fondato sull’omesso esame della consulenza tecnica d’ufficio è stato assorbito in conseguenza dell’accoglimento dei primi due motivi e non è stato deciso nel merito.

Massime di principio

  • In caso di sospensione di un incarico professionale di architetto o ingegnere, il compenso per le prestazioni parziali va aumentato del 25% ai sensi della tariffa professionale, indipendentemente dalla causa del mancato completamento e anche se l’incarico è revocato dal committente. La maggiorazione presuppone che le prestazioni siano comprese nell’incarico conferito.
  • L’indennità tariffaria per le prestazioni parziali o sospese è distinta dal risarcimento dei maggiori danni: quest’ultimo richiede la deduzione e la prova della condotta colpevole del committente; l’indennità resta assorbita nel risarcimento quando questo sia di importo superiore.
  • Nei rapporti professionali privati tra committente e architetto o ingegnere, i minimi tariffari sono inderogabili e non possono essere ridotti. La deroga ai minimi prevista per prestazioni rese allo Stato o ad altri enti pubblici non si estende ai rapporti tra privati.

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