Sentenza n. 1837/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parziale diniego implicito di accesso contenuto nella nota dell'Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2025, con trasmissione di uno solo dei tre documenti richiesti
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il condominio ha impugnato il parziale silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso del 12 novembre 2025, chiedendo l'accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti e la condanna dell'amministrazione a consentire l'accesso ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a. Nel corso del giudizio, in adempimento a un'ordinanza istruttoria, l'Agenzia delle Entrate ha precisato di avere trasmesso l'unico documento in proprio possesso, ossia la ricevuta di annullamento degli effetti della comunicazione dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 121 del d.l. n. 34/2020, dichiarando di non detenere gli ulteriori documenti richiesti. Preso atto del chiarimento, il condominio ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo sopravvenuta la soddisfazione della pretesa azionata. La pronuncia ha preso atto sia della trasmissione dell'unico documento detenuto dall'amministrazione sia della dichiarata inesistenza, presso l'ufficio, degli ulteriori documenti richiesti. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale e liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 116, comma 4, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda di condanna dell'amministrazione a consentire l'accesso.
art. 121 d.l. n. 34/2020
Riguarda la comunicazione dell'opzione cui si riferiva la ricevuta di annullamento trasmessa dall'amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, quando l'amministrazione trasmette il documento effettivamente detenuto e chiarisce di non possedere gli ulteriori documenti richiesti, la pretesa può considerarsi soddisfatta nei limiti dell'ostensione possibile e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La dichiarazione dell'amministrazione di non detenere i documenti richiesti esclude, nei limiti risultanti dagli atti, la possibilità di ordinare l'ostensione di documenti non presenti nella disponibilità dell'ufficio.
- Quando il giudizio di accesso si conclude per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe prevalso in assenza dell'evento sopravvenuto.
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