Sentenza n. 7643/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - degli esiti delle prove preselettive aventi ad oggetto “Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento dei Dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali di cui al Decreto Ministeriale n.194 del 13 ottobre 2022 - Lazio”, resi noti in data 23/05/2024, a firma del Ministero Concorso Dirigenti Scolastici prova preselettiva dell’Istruzione e del Merito, nella parte in cui escludono l’odierna ricorrente dall’accesso alle successive prove scritte; - nonché dell’avviso n. 32943 del 24/05/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Lazio, Direzione generale – Ufficio V, avente ad oggetto “Concorso Dirigenti Scolastici - DDG prot. n. 2788 del 18/12/2023 – prova preselettiva – esiti”, con il quale è stata resa nota la soglia di sufficienza e gli ammessi alle prove scritte; - nonché dell’avviso n. 38692 del 18/06/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Lazio, Direzione generale, avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali ai sensi del D.M. 13 ottobre 2022 n. 194 Elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta – Regione Lazio”, con il quale è stato pubblicato l’elenco degli ammessi alle prove scritte con esclusione della ricorrente; - nonché dei predetti esiti nella parte in cui riconoscono alla ricorrente il punteggio insufficiente ai fini dell’accesso alla successiva prova scritta; - nonché delle modalità di svolgimento della prova preselettiva, svoltasi in data 23/05/2024 per le ragioni individuate successivamente in punto di diritto; - nonché di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti di valutazione e di svolgimento della prova preselettiva, nella parte in cui riconoscono illegittimamente come insufficiente il punteggio conseguito dalla ricorrente; - nonché ove occorra dell’avviso prot. n. 0100797 avente data 3 luglio 2024 a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito nella parte in cui prevede le sessioni suppletiva del Concorso di cui al prot. n. 2788 del 18.12.2023. - di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o connessi in via gradata e pertanto: - il bando di concorso di cui al prot. n. 2788/2023, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il Personale scolastico, ed avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali”, ivi comprese tutte le tabelle e gli allegati, nella parte in cui è prevista la soglia di sufficienza diversa da regione in regione in base al numero dei partecipanti, nonché laddove non considera sufficiente il punteggio dell’odierna ricorrente ed omette di rendere nota la banca data da cui sono stati individuati i quiz oggetto della prova preselettiva, nonché per le altre ragioni articolate in via gradata nei successivi motivi di diritto; - dei quiz somministrati in data 23/05/2024 e della rispettiva banca dati ai fini dello svolgimento della prova preselettiva del concorso ad oggetto; - nonché, ove occorra, degli ulteriori atti presupposti, in particolare: del regolamento n. 194/2022, a firma del Ministero dell’Istruzione di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ivi compresi gli allegati e le rispettive tabelle; - nonché degli atti di formazione del Comitato tecnico-scientifico, ivi compresa l’eventuale vidimazione e somministrazione nonché formulazione dei quiz concernenti la prova preselettiva; - di tutti gli atti concernenti il procedimento di formazione, somministrazione e convalida dei quiz; - degli eventuali atti, dal protocollo sconosciuto, di insediamento, riunione e deliberazione del Comitato tecnico scientifico nei limiti dell’interesse; - di ogni eventuale decisione e valutazione, dal protocollo sconosciuto, della Commissione esaminatrice in riferimento alla posizione della ricorrente; - di tutti i quiz formulati per la prova preselettiva ivi compresi quelli somministrati alla parte istante ed ivi compresa la banca dati dei quiz; - dell’avviso n. 62313/2024, a firma del M.I.M., pubblicato sul sito istituzionale, ed avente ad oggetto il calendario “Concorso per titolo ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali-ai sensi del DM n. 13 ottobre 2022 n. 194 calendario prova preselettiva”; - delle istruzioni dei candidati per lo svolgimento della prova preselettiva e se intese in senso lesivo per la parte ricorrente; - dell’avviso n. 5914/2024, a firma del MIM, pubblicato sul sito istituzionale, ed avente ad oggetto la costituzione delle Commissioni giudicatrici; - ove occorra dell’avviso n. 290/2024 avente ad oggetto la costituzione della Commissione giudicatrice da parte dell’USR Lazio; - nonché di ogni eventuale rettifica degli esiti, della Commissione, del Comitato tecnico scientifico ed anche dei quiz, ove esistenti e dal protocollo non conosciuto, e se intesi in senso lesivo; - di qualunque atto o delibera o provvedimento anche non conosciuto che abbia disposto l’incarico a soggetti esterni, ivi compreso il Cineca, per la formulazione dei quiz da somministrare alla candidata; ed ove occorra, se lesivo e rilevante, la comunicazione, dal protocollo sconosciuto, tramite cui il Ministero ha comunicato la consegna dei test preselettivi da parte del Cineca; - nonché dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito, in ordine al numero dei posti da mettere a concorso; - nonché ove occorra di tutti gli avvisi concernenti lo svolgimento delle prove anche scritte, se intesi in senso lesivo per la parte ricorrente, ivi compresi i provvedimenti ed i verbali di formazione e valutazione della Commissione e del Comitato; - di ogni altro avviso riferito alla procedura ad oggetto, anche non conosciuto, se inteso in senso escludente per la parte istante; nonché di ogni eventuale altro atto, esito o provvedimento di esclusione anche redatto in formato digitale ed informatico nella parte in cui è prevista l’esclusione della ricorrente dalle prove scritte in ragione del punteggio conseguito; - degli elenchi di abbinamento dei candidati in riferimento alla sede di svolgimento delle prove preselettive e scritte; - della batteria di quiz e della banca dati, ivi compresi i Quadri di riferimento pubblicati per lo svolgimento della prova preselettiva. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 27 settembre 2024; per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - dei documenti, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, consegnati tramite pec, di cui al prot. n. 120927 del 05/08/2024, in parziale riscontro alla richiesta di accesso agli atti formulata dall’odierna ricorrente; - della predetta nota, di cui al prot. 120927 del 05/08/2024, mediante cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito trasmetteva all’odierna parte istante: i) il decreto di istituzione del Comitato tecnico scientifico (C.T.S.), di cui al prot. 38/2024; ii) l’allegato decreto di nomina del CTS; - nonché del medesimo decreto n. 38/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, come allegato alla predetta nota di accompagnamento, tramite cui è stato istituito il Comitato Tecnico Scientifico; - nonché dell’ulteriore decreto tramite cui è stato nominato il predetto Comitato Tecnico Scientifico, allegato alla predetta nota di accompagnamento, nei limiti dell’interesse; - nonché di ogni eventuale rettifica agli elenchi degli ammessi, e del relativo ed eventuale decreto di approvazione, nella parte in cui non è compresa la parte istante; - nonché di qualunque altro atto, provvedimento, anche dal protocollo non conosciuto, concernente la presente procedura e lo svolgimento delle prove scritte, ad oggi non calendarizzate, se inteso in senso escludente per la ricorrente nonché, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., per l’annullamento e/o nullità - della determina n. 120927 del 05/08/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella parte in cui rifiuta e rimanda a data da destinarsi, a seguito dell’istanza di accesso formulata dalla ricorrente in data 8 luglio 2024, l’esibizione dei documenti richiesti tramite detta istanza; - del silenzio per lo effetto formatosi a seguito dell’istanza formulata dalla ricorrente per avere accesso a tutta la documentazione indicata nell’istanza medesima, con particolare riferimento alla posizione della ricorrente, e per la declaratoria dell’accertamento - dell’illegittimità del parziale silenzio serbato dall’amministrazione a seguito dell’istanza di accesso agli atti; - dell’illegittimità della parziale risposta fornita rispetto ai documenti richiesti dall’istante; - del diritto della ricorrente di prendere visione e di estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto di istanza di accesso agli atti. nonché per la condanna dell’Amministrazione alla esibizione degli atti richiesti: i) la banca dati da cui sono stati estratti i quiz; ii) i verbali di formulazione dei quiz e delle rispettive riunioni; iii) i verbali di formulazione dei Quadri di riferimento; iv) la batteria dei quiz; v) ogni validazione del Comitato Tecnico Scientifico riguardante i quiz; vi) ogni altro atto o provvedimento di predisposizione dei quiz da parte del predetto CTS o da parte di altro soggetto incaricato ivi compreso ove occorra lo stesso Ministero dell’Istruzione e del Merito; vii) i verbali di valutazione e svolgimento della propria prova preselettiva; viii) i verbali di formulazione ed affissione degli esiti delle prove preselettive e comunque di tutti gli atti indicati nell’istanza. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 29 novembre 2024: per l’annullamento - del calendario delle prove scritte, di cui al prot. n. 155157 del 02 ottobre 2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicato sul sito istituzionale del MIM, nonché sul portale inPA, nella parte in cui sono state indette le prove scritte, per la data del 30 ottobre 2024, del Concorso ordinario per dirigenti scolastici, con ingiusta esclusione dell’odierna parte ricorrente; - nonché delle istruzioni per i candidati in riferimento alla predetta prova scritta, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicate in data 2 ottobre 2024 sul sito istituzionale del M.I.M., nonché sul portale inPA; - nonché ove occorra dei quadri di riferimento per la prova scritta, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicati in data 2 ottobre 2024 sul sito istituzionale del M.I.M., nonché sul portale inPA; - nonché di tutti i verbali, le griglie, ed i provvedimenti tramite cui sono state definite le votazioni per il superamento delle prove scritte, nella parte in cui escludono l’odierna parte ricorrente; - nonché ove occorra degli elaborati e delle tracce assegnate alle prove scritte nella parte in cui escludono l’odierna ricorrente; 6. degli avvisi pubblicati dagli uffici scolastici e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in riferimento allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui escludono la parte ricorrente; - degli avvisi tramite cui sono state estratte le lettere delle successive prove orali, nonché sono state indicate le sedi e le modalità organizzative per lo svolgimento della prova scritta del Concorso ordinario per dirigenti scolastici; 8. nonché ove esistenti dei candidati che hanno superato la prova scritta e sono stati ammessi agli orali e dei relativi decreti di approvazione; - nonché di ogni eventuale rettifica, anche dal protocollo non conosciuto, in riferimento alle modalità di svolgimento della prova scritta ivi compresi i relativi esiti, se intesi in senso escludente per l’istante; - nonché di ogni altro atto presupposto consequenziale e connesso, ivi compresi, in quanto atti endoprocedimentali, il novero dei candidati che hanno sostenuto la gravata prova scritta, nella parte in cui non è compresa l’odierna parte istante; - nonché dell’avviso adottato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio per l’individuazione dell’abbinamento candidati/aule, e in particolare della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. n. 76820 del 14 ottobre 2024. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 4 aprile 2025 dalla parte ricorrente: per l’annullamento - dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale nella Regione Lazio, pubblicato con decreto prot. n. 11525 del 6 febbraio 2025, a firma del U.S.R. Lazio, ivi compresi i relativi allegati; - nonché della convocazione dei candidati alla prova orale nella regione Lazio di cui al prot. n. 20950 del 5 marzo 2025, a firma dell’U.S.R. per Lazio, ivi compresi i relativi allegati; - nonché degli esiti della prova orale del giorno 1° aprile 2025 per la Regione Lazio, di cui al prot. n. 28852 del 2 aprile 2025, a firma dell’U.S.R. per il Lazio, ivi compresi i relativi allegati, se inteso in senso lesivo; - nonché degli esiti della prova orale del giorno 2 aprile 2025 per la Regione Lazio, di cui al prot. n. 29086 del 3 aprile 2025, ivi compresi i relativi allegati, se inteso in senso lesivo; - nonché dei Quadri di riferimento per la prova orale, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 215036/2024; - nonché dell’integrazione ai Quadri di riferimento per la prova orale, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 15551/2025; - nonché di ogni atto di rettifica, modifica e nomina della Commissione giudicatrice, ivi compreso il decreto prot n. 368 del 28 marzo 2025; - nonché di tutti i verbali di valutazione delle prove scritte, delle relative griglie, dei quadri della prova scritta, e di ogni altro atto di formazione dei gravati provvedimenti nella parte in cui escludono l’odierna parte istante; - nonché di tutti gli atti, verbali e votazioni delle prove orali nella parte in cui escludono la parte ricorrente; - del calendario di espletamento della prova orale per la Regione Lazio nella parte in cui non contempla l’odierna ricorrente ivi comprese ove occorra ed ove già esistenti le tracce delle prove orali; - di ogni graduatoria di merito, anche dal protocollo non conosciuto, e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui escludono la parte ricorrente; - nonché ove occorra di ogni atto e provvedimento scaturito dall’istanza di accesso; - nonché di ogni eventuale rettifica e/o modifica, anche dal protocollo non conosciuto, degli esiti delle prove scritte ed orali, degli elenchi degli ammessi e di tutti gli atti come sopra impugnati con i presenti motivi aggiunti e di ogni altro atto ove inteso in senso escludente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 29 maggio 2025: per l’annullamento - del provvedimento n. 79002 avente data 1° aprile 2025, a firma del Ministero del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto il responso all’istanza di accesso agli atti e contenente la banca dati della prova preselettiva, i verbali di validazione dei quiz della prova preselettiva e la trasmissione della formulazione dei quadri di riferimento da parte del C.T.S.; - nonché ove occorra di tutti i provvedimenti consegnati a seguito dell’istanza di accesso; - nonché delle graduatorie di merito pubblicate sul sito istituzionale dell’U.S.R. per il Lazio, con decreto n. 490 del 17 aprile 2025, a firma dell’U.S.R. per il Lazio, nonché dei relativi allegati, nella parte in cui non compare l’odierna parte istante; - nonché di ogni eventuale rettifica alle graduatorie di merito, ivi compresi i decreti di approvazione ed i relativi allegati; - nonché dei verbali di valutazione delle prove orali, delle griglie, delle votazioni attribuite ai candidati e di tutti gli atti di formazione delle impugnate graduatorie, ivi comprese quelle provvisorie ove esistente e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non compare la ricorrente in riferimento alla regione di interesse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla prosecuzione del concorso per dirigenti scolastici dopo il mancato superamento della prova preselettiva, nonché gli atti successivi della procedura, gli atti relativi alla formazione e validazione dei quiz e il parziale riscontro all'istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, avendo conseguito 31/50 punti nella prova preselettiva del concorso per dirigenti scolastici nel Lazio, a fronte della soglia di 37/50, ha impugnato gli esiti della prova e gli atti successivi della procedura, inclusi gli elenchi degli ammessi alle prove scritte e orali, le graduatorie, gli atti relativi alla formazione e validazione dei quiz e il parziale riscontro all'istanza di accesso. Ha dedotto, tra l'altro, la pubblicazione dei Quadri di riferimento soltanto trentasei ore prima della prova, in violazione dei principi di buon andamento, trasparenza, ragionevolezza, favor partecipationis e della lex specialis; l'omessa pubblicazione della banca dati dei quiz; la mancata o illegittima validazione dei quesiti da parte del Comitato tecnico-scientifico; la presenza di quiz contenenti risposte errate, con conseguente attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante; l'illegittimità delle soglie di sufficienza differenziate su base regionale, nonostante il carattere nazionale della procedura; nonché la lesione del diritto di accesso alla documentazione relativa alla formazione, somministrazione e valutazione dei quiz. I motivi aggiunti hanno reiterato tali censure e impugnato gli atti sopravvenuti della procedura, comprese le prove scritte e orali e le graduatorie finali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La ricorrente aveva depositato istanze il 22 gennaio 2026 e il 21 aprile 2026 dichiarando di non avere più interesse a una decisione nel merito. Il Collegio ha ritenuto che tale dichiarazione fosse sufficiente a determinare la sopravvenuta carenza di interesse e ha quindi evitato qualsiasi esame delle censure relative alla prova preselettiva, agli atti concorsuali e all'accesso. La pronuncia distingue la sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere: la prima ricorre, tra l'altro, quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, mentre la seconda presuppone una soddisfazione integrale dell'interesse mediante l'attività successiva dell'amministrazione. Le spese sono state compensate tra le parti costituite in ragione dell'esito complessivo del giudizio e del comportamento processuale delle parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal Collegio insieme all'art. 35 c.p.a. nel quadro processuale della decisione.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso quando, anche per dichiarazione espressa del ricorrente, non sussiste più un interesse concreto e attuale alla decisione di merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima richiede che l'attività successiva dell'amministrazione abbia integralmente soddisfatto l'interesse azionato, mentre la prima può derivare anche dalla mera dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di procedere all'esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati e impone la definizione del giudizio con una pronuncia di improcedibilità.
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