Cassazione Civile, Ordinanza n. 07477/2024 del 20/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento relativa a IRPEF per l'anno d'imposta 2004, notificata dopo un precedente avviso di accertamento, lamentando in cassazione quattro profili: (1) mancata notifica di un avviso bonario in violazione dell'art. 6, comma 5, l. n. 212/2000; (2) nullità della sentenza per omessa considerazione della violazione degli artt. 7, 16 e 17 l. n. 212/2000, assumendo che la cartella fosse priva degli estremi dell'avviso di accertamento e quindi della motivazione; (3) violazione dell'art. 25 d.P.R. n. 600/1973, perché la cartella sarebbe stata notificata oltre il termine rispetto all'iscrizione a ruolo; (4) nullità della notifica per violazione dell'art. 148 c.p.c., poiché la relata sarebbe stata apposta sul frontespizio e non in calce all'atto. L'ente della riscossione ha anche eccepito l'improcedibilità/tardività del ricorso, eccezione respinta perché il ricorso era stato spedito tempestivamente a mezzo posta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il rilievo sulla tardività del deposito perché, essendo il ricorso spedito per posta entro il termine, era tempestivo. Ha dichiarato il primo motivo inammissibile nella parte riferita al vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. per l'effetto preclusivo dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., e comunque infondato nel merito perché l'art. 6, comma 5, l. n. 212/2000 riguarda le ipotesi di iscrizione a ruolo da liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni con incertezze, non il caso di cartella emessa a seguito di avviso di accertamento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva riportato il contenuto delle parti della cartella contestate né indicato adeguatamente la sede processuale dei documenti, e comunque infondato perché la cartella, essendo successiva a un atto impositivo già noto al contribuente, può essere motivata mediante il mero richiamo dell'atto presupposto. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché il termine di quattro mesi invocato dal ricorrente apparteneva alla disciplina previgente; nel caso concreto si applicava il termine di decadenza introdotto dalla disciplina successiva alla sentenza Corte cost. n. 280/2005, che per le somme derivanti da accertamenti dell'ufficio prevede la notifica entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di definitività dell'accertamento. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per le stesse ragioni di specificità del secondo e, in ogni caso, perché l'invalidità della notificazione dell'atto prodromico è questione di fatto rimessa al giudice di merito; inoltre, il motivo non si confrontava con l'ulteriore ratio decidendi dell'efficacia sanante della proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale, ma la Corte ha verificato la fondatezza delle censure solo nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
la censura sul vizio motivazionale è stata ritenuta inammissibile per la preclusione derivante dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
impedisce, nel caso di "doppia conforme", la deduzione del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 6, comma 5, l. n. 212/2000
prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente...
si applica solo alle iscrizioni a ruolo derivanti da liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni con incertezze, non alle cartelle emesse a seguito di avviso di accertamento.
artt. 7, 16, 17 l. n. 212/2000
richiamati dal ricorrente per sostenere un vizio di motivazione della cartella; la Corte ribadisce che la motivazione è sufficiente se la cartella richiama l'atto presupposto già noto al contribuente.
art. 25 d.P.R. n. 600/1973
la disciplina del termine di notifica va individuata nella versione applicabile ratione temporis; nel caso di somme dovute in base ad accertamenti dell'ufficio, opera il termine di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla definitività dell'accertamento.
art. 148 c.p.c.
la doglianza sulla relata di notifica è stata trattata come censura di fatto sulla regolarità della notificazione, non rilevabile in cassazione se non nei limiti del controllo sulla motivazione e della specificità del motivo.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, senza trascrizioni integrali inutilmente formalistiche, ma con riassunto o richiamo sufficiente del contenuto e della sede processuale.
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
ai fini dell'onere di deposito è sufficiente che il documento richiamato sia identificabile e accompagnato da un riferimento alla fase del giudizio in cui è stato prodotto o formato.
art. 7 l. n. 212/2000
la cartella di pagamento successiva a un atto impositivo già determinato nel quantum è congruamente motivata con il richiamo dell'atto presupposto e, se del caso, con la quantificazione degli accessori.
art. 3 l. n. 241/1990
l'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo è soddisfatto, per la cartella successiva all'accertamento, mediante il riferimento all'atto precedente già conosciuto dal destinatario.
art. 134, comma 4, disp. att. c.p.c.
la spedizione a mezzo posta entro il termine vale a rendere tempestivo il ricorso, anche se il deposito materiale sia successivo.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
richiamato nella sua evoluzione normativa; la Corte distingue tra disciplina previgente, abrogazione del termine e successiva reintroduzione di termini decadenziali.
art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 193/2001
ha abrogato il previgente termine di notifica della cartella contenuto nell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973.
Corte cost. n. 280/2005
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevedeva un termine decadenziale per la notifica della cartella nelle ipotesi di liquidazione automatizzata.
d.l. n. 156/2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter
ha modificato l'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 reintroducendo termini di decadenza per la notifica della cartella, applicabili al caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale è inammissibile quando opera la preclusione da "doppia conforme" e il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.
- La cartella di pagamento emessa a seguito di un precedente avviso di accertamento è sufficientemente motivata mediante il richiamo dell'atto presupposto, senza necessità di riprodurne integralmente il contenuto, purché il contribuente ne abbia già avuto conoscenza.
- L'obbligo di invito al contribuente prima dell'iscrizione a ruolo ex art. 6, comma 5, l. n. 212/2000 opera solo nelle ipotesi di liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni e non quando la riscossione discenda da un avviso di accertamento.
- Per censurare in cassazione il contenuto di una cartella o di un atto notificato, il ricorrente deve rispettare un onere di specificità idoneo a consentire il controllo della Corte, indicando il contenuto essenziale degli atti e la loro collocazione nel fascicolo di merito.
- La deduzione di vizi della notificazione dell'atto prodromico implica, di regola, un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere risolta dalla Corte di cassazione mediante esame diretto degli atti, se il motivo non è autosufficiente.
- Ai fini della decadenza per la notifica della cartella, occorre applicare la disciplina vigente ratione temporis, tenendo conto delle modifiche normative e delle pronunce della Corte costituzionale che hanno inciso sull'art. 25 d.P.R. n. 602/1973.
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