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Sentenza

Sentenza n. 230/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l’accertamento 1) dell’illegittimità del comportamento dell’A.S.RE.M. in ordine alla mancata presa in carico in via diretta o indiretta del minore -OMISSIS- ai fini dell’erogazione del trattamento -OMISSIS- anche -OMISSIS-, con la conseguente condanna, anche a mezzo della concessione di idoneo strumento cautelare, dell’Amm.ne sanitaria alla presa in carico del minore; 2) del diritto del minore, affetto da grave -OMISSIS- -OMISSIS-, a ricevere a carico del S.S.R., per il tramite dell’Amm.ne sanitaria, l’erogazione del trattamento -OMISSIS- -OMISSIS- in regime di assistenza diretta o indiretta (ovvero per equivalente monetario) nella misura di una significativa correlazione tra l’intensità dell’intervento e i bisogni di supporto del bambino e adolescente -OMISSIS- come previsto dalle Linee Guida approvate dall’Istituto Superiore della Sanità, che il Consiglio di Stato, con la sentenza n.8708/23, riconosce come necessaria per almeno venticinque (25) ore a settimana quale numero minimo di ore per garantire il diritto alla salute del minore in relazione ai -OMISSIS--OMISSIS-da cui è affetto; 3) del diritto dei ricorrenti, genitori del minore, ad ottenere da parte dell’A.S.RE.M., il rimborso di tutte le spese sostenute privatamente relative alle annualità 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, per il trattamento riabilitativo -OMISSIS- erogato da terapisti privati specializzati, con la conseguente condanna dell'Amm.ne medesima al pagamento di € 23.398,00 come risultante da fatture, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ciascuna fattura sino all’effettivo soddisfo; 4) del diritto dei ricorrenti, genitori del minore, al risarcimento dei danni sia non patrimoniali patiti in termini di ansia e frustrazione derivanti dalla difficoltà di far fronte alle ingenti spese mediche fin qui sostenute e sia da ritardo, connesso all' inerzia della p.a. nella mancata presa in carico del minore, con conseguente condanna dell’Amm.ne sanitaria al pagamento dell’importo, da liquidarsi in via equitativa, che sarà ritenuto di giustizia.

Giustizia amministrativa202600120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Mancata presa in carico del minore per l'erogazione di un trattamento riabilitativo, nonché diniego del rimborso delle spese sostenute privatamente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità della condotta dell'A.S.RE.M. per violazione della normativa nazionale e regionale in materia di assistenza e riabilitazione delle persone con disturbo dello spettro autistico, richiamando, tra l'altro, gli artt. 19 della l. 833/1978, 1 del d.lgs. 502/1992, la l. 134/2015, gli artt. 25 e 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e la disciplina regionale. Hanno sostenuto che il trattamento richiesto, basato sulle più avanzate evidenze scientifiche e previsto dalle Linee guida dell'Istituto superiore di sanità, rientrasse nei LEA e dovesse essere garantito dal servizio sanitario, direttamente o indirettamente, anche mediante invio presso strutture convenzionate o rimborso delle prestazioni. Il minore, diagnosticato con grave patologia e più volte certificato come bisognoso di trattamento riabilitativo, non sarebbe stato preso in carico nonostante le reiterate richieste. I genitori hanno inoltre chiesto il rimborso di € 23.398,00 per le spese sostenute dal 2020 al 2025 presso strutture private e il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dall'ansia e dalla frustrazione conseguenti alla mancata presa in carico e all'onere economico sostenuto. L'A.S.RE.M. ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l'infondatezza del ricorso, sostenendo che il rimborso non fosse dovuto per prestazioni rese da strutture non accreditate e che le spese non fossero adeguatamente documentate.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle domande relative all'accertamento dell'illegittimità della mancata presa in carico e al diritto del minore a uno specifico trattamento terapeutico, poiché tali domande implicano l'esercizio di poteri amministrativi discrezionali, amministrativi e tecnici, nell'erogazione di un pubblico servizio. La giurisdizione amministrativa comprende anche la domanda risarcitoria connessa alla lesione di diritti soggettivi in materia di giurisdizione esclusiva. Ha invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di rimborso delle spese sanitarie sostenute dal 2020 al 2025, qualificata come controversia concernente corrispettivi ed eventualmente devoluta al giudice ordinario; è stata disposta la translatio iudicii, con possibilità di riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, conservando gli effetti della domanda. Nel merito, il Collegio ha riconosciuto che il trattamento richiesto rientra tra le prestazioni erogabili nell'ambito dei LEA, in quanto contemplato dalle Linee guida dell'Istituto superiore di sanità e fondato su evidenze scientifiche. Poiché l'A.S.RE.M. non aveva contestato né la patologia né l'adeguatezza della terapia e, dal giugno 2024, disponeva di strutture accreditate idonee, il diniego fondato sull'assenza di strutture accreditate è stato ritenuto illegittimo e superato. L'A.S.RE.M. è stata condannata a prendere in carico il minore, direttamente o indirettamente mediante rimborso delle ore di terapia rese da terzi, secondo le indicazioni del neuropsichiatra infantile e le valutazioni amministrative ancora da esercitare. Il TAR ha escluso di poter predeterminare il numero delle ore di terapia, trattandosi di potere amministrativo non ancora esercitato. È stata accolta anche la domanda risarcitoria dei genitori: il danno non patrimoniale è stato desunto in via presuntiva dalla difficoltà di sostenere le ingenti spese mediche e liquidato equitativamente in € 1.000,00 per ciascun genitore, per complessivi € 2.000,00. Le spese di giudizio, pari a € 2.000,00 oltre accessori e contributo unificato, sono state poste a carico dell'A.S.RE.M.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010

    «La domanda di condanna dell'ASL al riconoscimento del diritto di un disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo»

    La giurisdizione esclusiva comprende le controversie relative all'esercizio di poteri amministrativi, anche discrezionali e tecnici, nell'erogazione di prestazioni sanitarie e nella presa in carico del disabile, ma non le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi.

  • art. 30 c.p.a.

    «Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi»

    La domanda risarcitoria connessa alla mancata presa in carico del minore è proponibile davanti al giudice amministrativo nell'ambito della giurisdizione esclusiva.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria di giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

  • art. 26 l. 833/1978

    «Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali [...] sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni [...]»

    L'assistenza riabilitativa deve essere erogata direttamente oppure, quando ciò non sia possibile, mediante strutture convenzionate idonee.

  • art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    «Il Servizio sanitario nazionale garantisce [...] le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche»

    Il trattamento individualizzato fondato sulle più avanzate evidenze scientifiche rientra nei LEA e deve essere garantito dal Servizio sanitario nazionale.

  • art. 1, comma 7, d.lgs. 502/1992

    Rientrano nei livelli essenziali di assistenza le prestazioni che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di significativo beneficio in termini di salute in rapporto alle risorse impiegate.

  • artt. 2, 3 e 4 l. 134/2015

    La legge impone l'aggiornamento delle Linee guida e dei LEA per garantire diagnosi, cura e trattamento individualizzato mediante metodi e strumenti fondati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

  • artt. 1226 e 2056 c.c.

    Consentono la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale quando la sua precisa quantificazione non sia possibile.

  • art. 2729 c.c.

    Il danno non patrimoniale dei genitori può essere provato mediante presunzioni semplici fondate su elementi gravi, precisi e concordanti; per i pregiudizi immateriali la prova presuntiva può costituire la prova principale.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla richiesta di presa in carico di una persona disabile per uno specifico trattamento terapeutico, da erogare direttamente o mediante equivalente monetario, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la decisione richiede l'esercizio di poteri amministrativi e tecnici nell'organizzazione ed erogazione del pubblico servizio sanitario.
  • Nell'ambito della giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi, la domanda di rimborso di spese sanitarie già sostenute, qualificata come controversia concernente un corrispettivo, è devoluta al giudice ordinario; la declinatoria comporta la possibilità di riassunzione ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con conservazione degli effetti della domanda.
  • Quando una prestazione riabilitativa individualizzata è prevista dai LEA e dalle Linee guida sanitarie come trattamento fondato sulle più avanzate evidenze scientifiche, l'amministrazione sanitaria non può negare la presa in carico facendo leva sull'assenza di strutture accreditate se, in concreto, dispone di strutture idonee o può organizzare l'erogazione diretta o indiretta della prestazione.
  • Il giudice amministrativo può accertare il diritto alla presa in carico e ordinare all'amministrazione di provvedere, ma non può predeterminare il numero delle ore o le modalità puntuali della terapia quando tali profili presuppongono valutazioni amministrative e tecniche non ancora esercitate.
  • Nell'ambito della giurisdizione esclusiva, la domanda risarcitoria connessa alla mancata presa in carico può essere proposta davanti al giudice amministrativo. Il danno non patrimoniale derivante dall'ansia e dalla frustrazione dei familiari può essere provato per presunzioni e liquidato equitativamente quando la sua quantificazione analitica non sia possibile.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioGiurisdizione e ripartoDanno da provvedimento illegittimo
RamiSanitàProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

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