Cassazione Civile, Ordinanza n. 25921/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta dal creditore originario, poi succeduto da cessionari, per ottenere la declaratoria di nullità per simulazione ovvero l'inefficacia ex art. 2901 c.c. di una serie di atti di disposizione aventi ad oggetto un immobile: dapprima il debitore aveva trasferito la nuda proprietà alla figlia, poi, con altro atto, la piena proprietà alla nipote, e infine quest'ultima aveva trasferito il bene a un'ulteriore congiunta. Il tribunale aveva rigettato la domanda anche per difetto di legittimazione attiva dell'attrice; la corte d'appello, invece, aveva accolto il gravame del creditore cessionario e aveva dichiarato la nullità degli atti per simulazione. Le soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello fosse generico e non avesse specificamente confutato la decisione di primo grado; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omesso esame dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società cessionaria; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1363 c.c., contestando la prova che il credito rientrasse nella cessione; 4) violazione degli artt. 1417, 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., lamentando che la simulazione fosse stata affermata sulla base di presunzioni ritenute inidonee e senza adeguata valutazione unitaria degli indizi; 5) violazione degli artt. 1415 e 1445 c.c., sostenendo che la simulazione non fosse opponibile ai terzi di buona fede e che non fosse provato l'accordo simulatorio tra tutti i contraenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, poiché le ricorrenti non avevano trascritto l'atto di appello nella misura necessaria a dimostrare l'asserita genericità del gravame. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile, perché volto a ottenere un nuovo giudizio di merito, e in parte infondato, osservando che la corte territoriale si era comunque pronunciata sulla legittimazione della cessionaria. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, precisando che non si trattava di interpretare il contratto di cessione, ma di provare, secondo i principi generali, che il credito non vi rientrasse. Il quarto e il quinto motivo sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati: inammissibili nella misura in cui miravano a una rivalutazione del merito; infondati perché la corte d'appello aveva logicamente e complessivamente valorizzato plurimi elementi indiziari, tra cui la sequenza ravvicinata dei negozi, la relazione di parentela tra i contraenti, la separazione dei beni tra debitore e coniuge e l'andamento del prezzo di vendita, traendo da essi la prova dell'accordo simulatorio e della partecipazione non in buona fede dei successivi acquirenti. Conseguentemente, le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L'appello deve contenere una critica specifica alla decisione impugnata; la doglianza in cassazione è inammissibile se non viene trascritto il contenuto dell'atto di appello necessario a verificare il dedotto difetto di specificità.
art. 112 c.p.c.
Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d'appello si sia complessivamente pronunciato sulle eccezioni e sulla domanda, esaminando anche la legittimazione della parte attrice/cessionaria.
art. 115 c.p.c.
La censura non può tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito probatorio da parte della Cassazione.
art. 1363 c.c.
Non ricorre una vera violazione dei criteri di interpretazione contrattuale quando la contestazione riguarda, in sostanza, la prova che un certo credito fosse o meno compreso nella cessione.
art. 1417 c.c.
La prova della simulazione può essere ricavata dal complesso degli elementi indiziari valorizzati dal giudice di merito, purché la valutazione sia globale e coerente.
art. 2697 c.c.
Chi contesta l'appartenenza del credito alla cessione o la simulazione deve fornire la relativa prova secondo i principi generali sull'onere probatorio.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici devono fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti, valutati nel loro insieme.
art. 2729 c.c.
È legittimo desumere la simulazione da una pluralità di circostanze considerate unitariamente e non atomisticamente.
art. 1415 c.c.
La simulazione è opponibile nei limiti consentiti dalla legge; la censura è infondata se il giudice di merito ha accertato che i terzi non erano acquirenti in buona fede.
art. 1445 c.c.
La tutela del terzo di buona fede non opera quando il giudice accerti la partecipazione all'accordo simulatorio o comunque l'assenza di buona fede nell'acquisto.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto.
art. 2901 c.c.
È la norma invocata nell'originaria domanda revocatoria, ma la decisione di legittimità si è concentrata soprattutto sulla simulazione degli atti di disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione dell'art. 342 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non riproduce in modo adeguato il contenuto dell'atto di appello necessario a verificare la specificità delle doglianze.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando dalla sentenza impugnata risulti che il giudice di merito abbia comunque esaminato e deciso, anche implicitamente, la questione dedotta.
- La contestazione sulla riconducibilità di un credito a una cessione non integra necessariamente una questione di interpretazione contrattuale, ma può risolversi in un tema di prova soggetto alle regole generali dell'onere probatorio.
- La simulazione di una serie di atti dispositivi può essere provata mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano valutati complessivamente e siano gravi, precisi e concordanti; non è necessario che ciascun elemento, isolatamente considerato, sia decisivo.
- Ai fini dell'opponibilità della simulazione ai terzi, rileva l'accertamento in fatto della loro effettiva partecipazione all'accordo simulatorio o comunque della mancanza di buona fede nell'acquisto.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio sotto forma di dedotta violazione di legge o vizio motivazionale, quando la censura miri sostanzialmente a una rivalutazione del merito.
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