Cassazione Civile, Ordinanza n. 18436/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede venditrice)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata di permuta del 1998, in base alla quale il ricorrente sosteneva di avere acquistato non solo il fabbricato da lui edificato su suolo altrui, ma anche la porzione di terreno agricolo su cui l'immobile insisteva. In primo grado era stata accolta la domanda di accertamento del trasferimento della proprietà del terreno con ordine di trascrizione della sentenza; la corte d'appello, invece, ha riconosciuto il trasferimento del fabbricato ma ha escluso quello del suolo, ritenendo nullo per indeterminatezza dell'oggetto il negozio relativo al terreno, perché dall'atto emergevano solo il numero della particella, l'estensione e uno dei confini, non la forma dell'area ceduta all'interno della maggiore superficie. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, comma 2, 1419, comma 1, 1325, 1346 e 1362 c.c., sostenendo che la porzione di terreno fosse stata descritta in modo sufficientemente specifico e che, trattandosi di terreno da distaccarsi da un fondo di maggior estensione, la fattispecie avrebbe dovuto essere qualificata come vendita di genus. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta, sotto le spoglie della violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del fatto e della scrittura privata, attività riservata al giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'accertamento circa la sufficienza degli elementi identificativi dell'oggetto del contratto fosse una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile solo per vizi motivazionali nei limiti consentiti; il ricorso, invece, mirava in sostanza a una nuova lettura della scrittura privata e delle risultanze istruttorie. Ha inoltre osservato che il richiamo a precedenti giurisprudenziali non era decisivo, poiché la corte territoriale aveva spiegato che si trattava di fattispecie diversa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, con applicazione anche del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
La deduzione formale di violazione di legge non è ammissibile quando, in concreto, tende a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 1418, comma 2, c.c.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla nullità per difetto di un requisito essenziale del contratto.
art. 1419, comma 1, c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'eventuale nullità parziale del negozio.
art. 1325 c.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme concernenti i requisiti essenziali del contratto.
art. 1346 c.c.
Richiamato dal ricorrente sul requisito della determinabilità dell'oggetto contrattuale.
art. 1362 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione del contratto.
art. 1439 c.c.
Citato nella motivazione della corte territoriale come disposizione applicata dal giudice di merito dopo l'esame della scrittura privata, secondo quanto riportato nell'ordinanza.
art. 378 c.p.c.
Norma richiamata per il deposito di memorie in prossimità della camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento della statuizione sul raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- L'accertamento della sufficienza degli elementi identificativi dell'oggetto di un contratto, quando dipende dall'esame della scrittura privata e delle risultanze probatorie, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente proposta come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del contenuto negoziale o delle prove.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se, pur denunciando errori di diritto o vizi motivazionali, mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.
- Il richiamo a precedenti giurisprudenziali è irrilevante quando il giudice di merito abbia motivatamente escluso la loro riferibilità a una fattispecie concreta diversa.
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