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Sentenza

Sentenza del 13/11/2020 n. 3500 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Calcolo interessi moratori - Sentenza passata in giudicato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato l'impossibilità di verificare il calcolo degli interessi moratori addebitati con la cartella di pagamento, sostenendo che anche se gli importi si fondano su sentenza passata in giudicato, egli ha diritto di conoscere le modalità e il dettaglio del calcolo per poter esercitare concretamente il diritto di difesa.

La decisione

La sentenza ha stabilito che il contribuente deve essere messo in grado di verificare il calcolo degli interessi addebitati con la cartella di pagamento; le modalità e il dettaglio del calcolo sono necessari per consentire un effettivo esercizio del diritto di difesa, anche quando la pretesa si fonda su sentenza passata in giudicato. Di conseguenza l'ente di riscossione è obbligato a fornire o rendere accessibili gli elementi di calcolo rilevanti.

Norme richiamate

  • legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 7

    L'art. 7 tutela il diritto di difesa del contribuente richiedendo trasparenza e accesso agli atti/informazioni necessari per esercitare la difesa; qui è interpretato come obbligo dell'amministrazione/ente di fornire il dettaglio del calcolo degli interessi.

  • Cass. 15554/2017

    Pronuncia conforme secondo cui il contribuente ha diritto di conoscere il dettaglio del calcolo degli interessi anche se derivanti da sentenza passata in giudicato.

  • Cass. 17767/2018

    Conferma l'obbligo di trasparenza del calcolo degli interessi e la necessità di rendere verificabile la pretesa tributaria per garantire il diritto di difesa.

  • Cass. 21851/2018

    Ulteriore conferma giurisprudenziale del principio che la documentazione o il dettaglio del calcolo degli interessi devono essere accessibili al contribuente, anche se il credito si fonda su provvedimento definitivo.

Massime di principio

  • Il contribuente ha diritto a ricevere o poter ottenere il dettaglio del calcolo degli interessi moratori riportati nella cartella di pagamento, per poter verificare la pretesa.
  • La natura definitiva della sentenza alla base della pretesa non esonera l'ente di riscossione dall'obbligo di fornire le modalità di calcolo; la certezza del titolo non soppianta il diritto di difesa relativo alla determinazione degli importi.
  • La mancata indicazione del criterio e del percorso di calcolo degli interessi può rendere illegittima la cartella o comunque indebita l'esecuzione finché non venga resa verificabile la determinazione degli importi.
  • In caso di contestazione, il contribuente può chiedere accesso ai conteggi e alla documentazione utilizzata dall'ente di riscossione; l'ente ha l'onere di fornire elementi idonei a ricostruire il calcolo.
  • Per limitare rischi di annullamento o sospensione, l'ente di riscossione dovrebbe allegare alla cartella o rendere tempestivamente disponibile la tabella/dettaglio di calcolo degli interessi applicati.

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