Cassazione Civile, Ordinanza n. 22890/2022 del 21/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente consortile)
La controversia
Un consorzio di bonifica ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole ai contribuenti, i quali avevano contestato intimazioni di pagamento relative a contributi di bonifica per le annualità 2011 e 2012. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto nullità della sentenza e del procedimento per omessa, illogica e contraddittoria motivazione in relazione alla censura di nullità della sentenza di primo grado, per mancata comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 860 c.c. e 10 R.D. n. 215/1933, oltre a vizio motivazionale, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non provato il beneficio specifico arrecato ai fondi dei contribuenti dalle opere idrauliche realizzate dal consorzio, nonostante dagli atti emergesse l'esecuzione di opere di competenza consortile idonee a vantaggio intrinseco dei terreni inseriti nel perimetro di contribuenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo. Ha richiamato il principio secondo cui, nel contenzioso tributario, l'omessa comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza, almeno trenta giorni prima, determina la nullità della decisione per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Ha inoltre precisato che, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e la questione sia di mero diritto, la Cassazione può decidere nel merito; tuttavia, nel caso concreto, le questioni relative all'effettiva esecuzione delle opere di bonifica e al beneficio fondiario arrecato ai terreni richiedevano accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 n. 4 c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza e del procedimento.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Viene richiamato come parametro del vizio motivazionale denunciato dal ricorrente.
art. 31 d.lgs. n. 546/1992
La comunicazione della data di udienza adempie a un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio; la sua omissione, se non tempestiva, determina nullità della decisione.
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
Il richiamo consente l'applicazione della disciplina dell'art. 31 anche al giudizio di appello tributario.
art. 2697 c.c.
È richiamato quale norma sull'onere della prova in relazione alla dimostrazione del beneficio fondiario.
art. 860 c.c.
È richiamato in tema di contributi di bonifica e beneficio per i fondi inclusi nel perimetro di contribuenza.
art. 10 R.D. n. 215/1933
È richiamato come norma di disciplina dei contributi consortili e del presupposto del beneficio per i fondi.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'omessa comunicazione tempestiva dell'avviso di fissazione dell'udienza determina la nullità della decisione per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
- La nullità derivante dalla trattazione dell'appello senza il prescritto avviso non comporta automaticamente la regressione del processo al giudice di merito se la controversia può essere decisa in Cassazione su questioni di mero diritto e senza ulteriori accertamenti di fatto.
- In materia di contributi di bonifica, la debenza del contributo presuppone la prova del beneficio specifico arrecato ai fondi, secondo il riparto dell'onere della prova e le risultanze fattuali del caso concreto.
- Quando la controversia richiede accertamenti di fatto sull'esecuzione delle opere e sul vantaggio arrecato ai terreni, la Cassazione deve limitarsi alla cassazione con rinvio al giudice di merito.
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