Cassazione Civile, Ordinanza n. 28134/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva ricevuto quattro atti impositivi relativi al quadriennio 2005-2008, non impugnati nei termini e quindi divenuti definitivi. Dopo la notifica di un atto di intimazione di pagamento, presentava istanza di annullamento in autotutela, respinta dall'Ufficio. Impugnava quindi il diniego davanti al giudice tributario, ma sia la CTP sia la CTR respingevano il ricorso: la CTP per inammissibilità dell'impugnazione di un atto non autonomamente impugnabile se non per vizi propri, la CTR anche per difetto di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento. In cassazione la ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 19 e 36 d.lgs. 546/1992 per avere i giudici di merito qualificato in termini di non impugnabilità il diniego di autotutela, mentre la censura avrebbe riguardato la pretesa erariale nel merito; 2) violazione degli artt. 2 e 5 d.m. 37/1997 e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 per motivazione apparente sull'insussistenza dei presupposti dell'autotutela; 3) violazione dell'art. 2 d.m. 37/1997 e dell'art. 53 Cost. per avere la sentenza attribuito prevalenza alla stabilità degli atti rispetto al principio di capacità contributiva, assumendo che l'autotutela fosse preclusa solo dal giudicato e non dalla mera definitività dell'atto impositivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, rispettivamente per difetto di specificità, promiscuità tra violazione di legge e vizi motivazionali, e mancata censura della reale ratio decidendi, nonché per difetto di autosufficienza; ha poi rigettato il terzo motivo perché il diniego di autotutela è sindacabile solo nei limiti di un interesse pubblico rilevante alla rimozione dell'atto e non per far valere interessi individuali del contribuente o la mera dedotta violazione del principio di capacità contributiva. Il ricorso è stato quindi respinto nel complesso, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 546/1992
è richiamato dalla ricorrente per sostenere l'impugnabilità del diniego di autotutela; la Corte non ne muta la portata, ma rileva che la censura non coglie la ratio decidendi e che il diniego è impugnabile solo per vizi propri del rifiuto.
art. 36 d.lgs. 546/1992
viene invocato per denunciare motivazione apparente; la Corte ritiene che la motivazione della CTR fosse comprensibile e quindi il motivo inammissibile.
art. 2 d.m. 11.02.1997 n. 37
è la norma sull'autotutela tributaria richiamata dalla ricorrente; la Corte ribadisce che l'esercizio del potere è discrezionale e sindacabile solo per profili di illegittimità del diniego in relazione a un interesse generale all'annullamento.
art. 5 d.m. 11.02.1997 n. 37
richiamato nel secondo motivo, ma senza portare a un diverso esito, perché la Corte reputa la censura inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
art. 53 Cost.
la Corte esclude che la dedotta violazione del principio di capacità contributiva, se prospettata come interesse individuale del contribuente, integri di per sé un interesse pubblico rilevante idoneo a fondare l'annullamento in autotutela.
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
è richiamato come vizio denunciato per violazione di legge, ma la Corte osserva che i motivi erano in parte promiscui con censure di motivazione e quindi non adeguatamente sussumibili.
art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
richiamato dalla Corte per ricondurre le doglianze di motivazione apparente/nullità, ma i motivi sono comunque dichiarati inammissibili per carenza di specificità e autosufficienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
viene richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, nei limiti di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere tassativi, specifici e chiaramente sussumibili in una delle categorie dell'art. 360 c.p.c.; i motivi promiscui, che mescolano violazione di legge e vizi motivazionali senza distinguerli, sono inammissibili.
- L'erronea intitolazione del motivo non comporta inammissibilità se il contenuto consente comunque di individuare con chiarezza il vizio denunciato; tuttavia, se la censura non coglie la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, resta inammissibile.
- Quando si deduce un vizio di motivazione o di erronea valutazione di documenti, il ricorso deve rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza, riproducendo il contenuto rilevante degli atti e indicando la loro esatta collocazione processuale.
- Il diniego di autotutela tributaria è espressione di un potere discrezionale dell'Amministrazione e può essere sindacato dal giudice solo per verificare se il rifiuto sia illegittimo in relazione a ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell'atto.
- Il contribuente non può usare l'impugnazione del diniego di autotutela per riesaminare nel merito vizi dell'atto impositivo divenuto definitivo, poiché l'autotutela non è uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente.
- La deduzione della violazione del principio di capacità contributiva non basta, da sola, a fondare il sindacato sul diniego di autotutela se è prospettata come interesse meramente individuale e non come esigenza di interesse generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto.
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