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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00223/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 19/10/2023. L'unico motivo deduceva, in modo generico, omessa motivazione e violazione di legge. La Corte rileva che la censura era formulata in termini del tutto indeterminati, senza esplicitare gli elementi posti a fondamento dell'asserito vizio e senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata, in particolare con le pagg. 3-5 della decisione di appello. Viene inoltre osservato che il motivo risultava, a ben vedere, riferito a una sentenza di applicazione concordata della pena, che non era quella oggetto di impugnazione. La decisione si fonda quindi sulla violazione dei requisiti di specificità del ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e deve indicare in modo chiaro gli elementi di fatto e di diritto posti a base della censura; la mancanza di specificità e il mancato confronto con la motivazione impugnata determinano l'inammissibilità.

  • cod. proc. pen.

    È richiamato in riferimento alla disciplina generale dei requisiti dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di omessa motivazione o violazione di legge non è sufficiente se resta apodittica e non sviluppata in modo specifico rispetto alla decisione impugnata.
  • L'impugnazione deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata; la totale pretermissione della ratio decidendi comporta inammissibilità.
  • La violazione del requisito di specificità ex art. 581 c.p.p. è integrata quando il ricorrente non indica gli elementi fondanti la censura e articola motivi non coerenti con il provvedimento effettivamente impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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