Sentenza n. 8355/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell’istanza di emersione del lavoro irregolare
Esito
La controversia
È stato impugnato il decreto di rigetto adottato dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione, in relazione all’istanza di emersione presentata dal datore di lavoro in favore del cittadino straniero. Dal testo emerge che la vicenda era caratterizzata da un errore nell’invio della documentazione necessaria alla procedura di emersione. Nel corso del giudizio, a seguito della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, le parti ricorrenti hanno sottoscritto il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, dopo la proposizione del ricorso, la procedura di emersione era stata definita mediante convocazione presso la Prefettura e sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato. Non sono stati esaminati nel merito i vizi dedotti contro il decreto di rigetto, poiché l’interesse alla decisione sull’annullamento dell’atto era venuto meno. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda, caratterizzata dall’errore nell’invio della documentazione, mentre è stata posta a carico delle amministrazioni resistenti la rifusione del contributo unificato in favore del difensore delle parti ricorrenti dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- La sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, intervenuta nel corso del giudizio dopo la convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, determina il venir meno dell’interesse alla decisione sull’impugnazione del precedente diniego dell’istanza di emersione e giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione definisce favorevolmente la procedura oggetto dell’impugnazione, il giudice amministrativo non procede all’esame dei vizi dedotti contro il provvedimento originariamente impugnato, essendo venuta meno la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche quando la definizione della procedura amministrativa sopravvenuta sia collegata a una vicenda caratterizzata da errori nella trasmissione della documentazione necessaria.
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