Sentenza n. 1118/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Genova -OMISSIS-, non comunicato, pubblicato sul sito dell'Università, avente ad oggetto «accertamento della regolarità degli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) per il settore scientifico disciplinare GSPS-08/A Sociologia dei processi economici e del lavoro, gruppo scientifico disciplinare 14/GSPS-08 Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell'ambiente e del territorio» e dichiarazione -OMISSIS--OMISSIS- vincitore della procedura, e per l'annullamento, previa sospensione, di ogni atto al medesimo antecedente, preparatorio, presupposto, conseguente e comunque connesso, ed in particolare: della nota rettorale -OMISSIS-, di «trasmissione alla Commissione giudicatrice della documentazione acquisita da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato e dalle parti in causa, in aderenza alle disposizioni del Giudice amministrativo»; degli atti della Commissione giudicatrice, in particolare del verbale aggiuntivo relativo ai lavori svolti datato -OMISSIS- e sottoscritto in date successive, trasmesso agli uffici in data -OMISSIS-; della non conosciuta proposta di chiamata ex art. 9 del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari di prima e seconda fascia di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240; del non conosciuto decreto di nomina in ruolo -OMISSIS--OMISSIS-. Per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da -OMISSIS- il 28 gennaio 2026, per l’annullamento: - del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Genova -OMISSIS-, avente ad oggetto accertamento della «regolarità degli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) per il settore scientifico disciplinare GSPS-08/A Sociologia dei processi economici e del lavoro, gruppo scientifico disciplinare 14/GSPS-08 Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio», limitatamente alla parte in cui approva il verbale di cui al punto che segue nella parte contestata; - degli atti della Commissione giudicatrice, in particolare del verbale aggiuntivo relativo ai lavori commissariali svoltisi a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 17 aprile 2025, n. 331, e datato -OMISSIS- e sottoscritto in date successive, trasmesso agli uffici in data -OMISSIS-, limitatamente al giudizio (all. A al Verbale) attribuito dalla Commissione -OMISSIS- con riferimento al progetto di ricerca “-OMISSIS-” e al punteggio attribuito (nullo) ad esso con riferimento al criterio B2; - di ogni atto, presupposto conseguente e/o comunque connesso, nei limiti di cui sopra e limitatamente all’interesse dell’odierno ricorrente incidentale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 25 febbraio 2026, per l’annullamento del decreto del Rettore della Università degli Studi di Genova -OMISSIS- recante nomina -OMISSIS--OMISSIS- a -OMISSIS- presso il Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) per il settore scientifico disciplinare SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro, e di ogni atto del procedimento al medesimo antecedente presupposto o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto rettorale che ha approvato gli atti rinnovati della procedura e dichiarato il vincitore, nonché gli atti della Commissione, la proposta e gli atti di chiamata e nomina; il ricorrente incidentale ha impugnato la valutazione pari a zero attribuita a un proprio progetto di ricerca
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La candidata non vincitrice ha impugnato il nuovo esito della procedura selettiva per un posto di professore di prima fascia in sociologia dei processi economici e del lavoro, rinnovata dopo la sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato la precedente valutazione per difetto di istruttoria e motivazione sul sub-criterio B.2. Dopo la rivalutazione, il controinteressato era stato dichiarato vincitore con 83,5 punti contro gli 82,4 della ricorrente. La ricorrente principale ha dedotto: che il candidato avrebbe dovuto essere escluso per avere indicato come titolo un progetto non valutabile e per avere quindi reso dichiarazioni non veritiere; che un altro progetto del candidato non possedesse i requisiti per essere valutato; e che fosse illogico e discriminatorio attribuire al candidato due punti per tale titolo, rispetto ai quattro punti assegnati alla ricorrente per tre progetti sovranazionali portati a compimento. Con motivi aggiunti ha impugnato gli atti di chiamata e nomina per illegittimità derivata. In via subordinata e condizionata all’accoglimento del ricorso principale, il candidato vincitore ha proposto ricorso incidentale contro l’attribuzione di zero punti per un proprio progetto, lamentando carenza e contraddittorietà della motivazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso principale e quello incidentale, annullando gli atti impugnati e disponendo una nuova valutazione del sub-criterio B.2 da parte di una Commissione in diversa composizione. Ha respinto il primo motivo principale: la questione dell’esclusione per asserita falsità delle dichiarazioni era coperta dal giudicato del Consiglio di Stato, che aveva già escluso effetti espulsivi e rilevato soltanto la necessità di verificare la valutabilità dei titoli; inoltre, sottoporre un titolo alla valutazione della Commissione non equivale ad attestare il falso. Ha respinto le contestazioni sulla valutabilità dell’altro progetto del candidato: la graduatoria della prima fase della selezione finanziatrice era stata pubblicata prima della scadenza del concorso, e il successivo perfezionamento amministrativo e pagamento del finanziamento non erano decisivi; la manifestazione di interesse conteneva un’elaborazione progettuale, seppure embrionale, e la sua qualificazione come attività progettuale non era irragionevole. Neppure la connessione dell’iniziativa con attività di terza missione escludeva, di per sé, la natura di attività di ricerca, né emergevano vizi idonei a infirmare la valutazione tecnico-discrezionale su questo punto. Ha invece accolto la censura sulla sproporzione e sull’insufficiente giustificazione del punteggio: a fronte dei quattro punti riconosciuti alla candidata per tre progetti sovranazionali conclusi, il candidato aveva ottenuto due punti per un’elaborazione preliminare che aveva conseguito solo la prima, modesta fase di un finanziamento articolato; la Commissione non aveva spiegato adeguatamente la differenza, e il verbale conteneva anche un’affermazione non coerente con lo stralcio di uno dei progetti. Ha respinto l’eccezione secondo cui tale profilo fosse coperto dal giudicato, poiché la rinnovata attribuzione del punteggio costituiva una nuova determinazione. Ha accolto il ricorso incidentale: la motivazione per l’attribuzione di zero punti all’altro progetto si limitava ad affermare che i requisiti non risultavano pienamente soddisfatti, senza spiegare le ragioni, e tali ragioni non potevano essere ricostruite mediante le difese dell’Avvocatura. Sono state assorbite le ulteriori censure incidentali. La nuova Commissione dovrà attribuire e motivare il punteggio per entrambi i progetti, rivalutare il progetto del ricorrente incidentale sulla documentazione già acquisita e sopravvenuta e quantificare il punteggio complessivo B.2. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 18 l. 240/2010
del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari di prima e di seconda fascia (doc. 2 ricorrente), il quale, all’art. 17, rubricato «Valutazione dell’attività di ricerca scientifica», prevede che la Commissione giudicatrice apprezzi la «capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto», senz’altro aggiungere.
La capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto costituisce un criterio di valutazione dell’attività di ricerca. Nel caso deciso, il criterio non escludeva la valutabilità di una proposta progettuale selezionata e finanziata nella prima fase di una procedura articolata in più fasi.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative universitarie, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della commissione può estendersi alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche, della correttezza dei criteri e del procedimento applicativo, oltre al controllo estrinseco della logica, quando siano dedotti e riscontrabili errori di fatto, sviamenti o contraddizioni manifesti.
- La valutabilità di un progetto ai fini della capacità di attrarre finanziamenti competitivi può essere riconosciuta anche quando la procedura di finanziamento sia articolata in fasi e il candidato abbia superato la fase preliminare con attribuzione del finanziamento previsto per essa; il successivo perfezionamento burocratico e materiale pagamento non sono di per sé decisivi se l’apprezzamento positivo e la selezione risultano intervenuti entro la scadenza della procedura comparativa.
- La Commissione può qualificare come attività progettuale una manifestazione di interesse che contenga un’elaborazione, anche embrionale, di un’ipotesi progettuale; tale valutazione non è irragionevole per il solo fatto che il progetto dettagliato sia previsto in una fase successiva.
- L’attribuzione di punteggi comparativi deve essere sorretta da una motivazione che renda comprensibili le differenze di valutazione tra candidati, soprattutto quando il punteggio riconosciuto a un progetto preliminare risulti sproporzionato rispetto a quello attribuito a più progetti conclusi e di maggiore consistenza; non è sufficiente una valutazione quantitativa priva di ragioni esplicitate.
- Quando il giudice d’appello impone la verifica dei titoli dichiarati in una procedura selettiva, la riedizione del potere che attribuisce nuovamente il punteggio costituisce una nuova determinazione, sindacabile anche quanto all’apprezzamento quantitativo e non soltanto quanto alla verifica documentale.
- La motivazione di una valutazione amministrativa deve esporre le ragioni concrete dell’esito; l’amministrazione non può colmare in giudizio una motivazione carente mediante argomentazioni difensive.
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