Corte di giustizia, Sentenza C-383/16
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 ottobre 2017. — Vion Livestock BV contro Staatssecretaris van Economische Zaken. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven. — Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati – Protezione degli animali durante il trasporto – Restituzioni all’esportazione – Regolamento (UE) n. 817/2010 – Regolamento (CE) n. 1/2005 – Obbligo di aggiornare una copia del giornale di viaggio sino all’arrivo degli animali al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale – Recupero degli importi indebitamente versati. — Causa C-383/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che, per ottenere e conservare le restituzioni all’esportazione di bovini vivi, l’esportatore deve poter dimostrare il rispetto delle regole sul benessere animale fino al primo scarico nel paese terzo. Tale prova richiede che una copia del giornale di viaggio sia compilata e aggiornata anche dopo l’uscita dal territorio dell’Unione. Se ciò non avviene, la restituzione già pagata può essere recuperata come indebitamente versata.
Restituzioni all’esportazione di bovini vivi: l’assenza di aggiornamento della copia del giornale di viaggio fino al primo scarico nel paese terzo legittima il recupero della restituzione.
La questione giuridica
Se, in caso di esportazione di bovini vivi verso un paese terzo, il regolamento n. 1/2005 e il regolamento n. 817/2010 impongano che la copia del giornale di viaggio sia aggiornata fino al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale e, in difetto, se la restituzione all’esportazione debba essere recuperata perché considerata indebitamente pagata.
Principio di diritto
L’articolo 7 del regolamento n. 817/2010, letto con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, l’articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento e con i punti 3, 7 e 8 dell’allegato II del regolamento n. 1/2005, deve essere interpretato nel senso che la restituzione all’esportazione può essere recuperata quando il trasportatore di bovini vivi non ha aggiornato una copia del giornale di viaggio fino al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale, poiché tale documentazione è necessaria per consentire i controlli sul rispetto delle norme sul benessere animale lungo l’intero viaggio.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1/2005
- Articolo 1, articolo 5, paragrafo 4, articolo 8, paragrafo 2, articolo 14, allegato II, punti 1, 3, 7 e 8, regolamento (CE) n. 1/2005
- Regolamento (UE) n. 817/2010
- Articolo 1, articolo 2, paragrafo 2, articolo 3, paragrafi 1 e 2, articolo 4, articolo 5, articolo 7, regolamento (UE) n. 817/2010
- Regolamento (CE) n. 1234/2007
- Regolamento (CE) n. 612/2009
Restituzioni all’esportazione e giornale di viaggio per bovini vivi esportati verso un paese terzo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) in una controversia tra Vion Livestock BV e il Segretario di Stato all’Economia dei Paesi Bassi. Il tema è il rapporto tra gli obblighi documentali previsti dal regolamento (CE) n. 1/2005 sul trasporto degli animali e il regime delle restituzioni all’esportazione disciplinato dal regolamento (UE) n. 817/2010.
Fatti del procedimento principale
Vion aveva esportato 36 bovini vivi nei Libano. Il trasporto era iniziato nei Paesi Bassi, proseguito via terra fino a Capodistria e poi via mare fino a Beirut. Il giornale di viaggio, predisposto secondo il regolamento n. 1/2005, era stato aggiornato soltanto fino al punto di uscita dall’Unione e non fino al luogo di primo scarico nel paese terzo.
L’amministrazione olandese ha poi chiesto il recupero della restituzione all’esportazione già versata, con maggiorazione e interessi, ritenendo che la documentazione non consentisse di dimostrare il rispetto delle condizioni imposte dalla normativa UE. La Vion ha contestato tale recupero davanti al giudice nazionale.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se il regolamento n. 1/2005 imponga di tenere il giornale di viaggio sino alla destinazione finale nel paese terzo;
- se, ai fini del regolamento n. 817/2010, la mancata tenuta/aggiornamento del giornale di viaggio fino al primo scarico comporti il recupero della restituzione;
- se il recupero sia dovuto anche quando il veterinario del paese terzo non possa verificare, per carenza documentale, la conformità del trasporto alle norme sul benessere animale.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 1/2005, soprattutto l’articolo 5, paragrafo 4, l’articolo 8, paragrafo 2, l’articolo 14 e l’allegato II, punti 3, 7 e 8;
- il regolamento (UE) n. 817/2010, in particolare l’articolo 1, l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, l’articolo 4, l’articolo 5 e l’articolo 7;
- il regolamento (CE) n. 1234/2007, quale base del regime di restituzioni;
- il regolamento (CE) n. 612/2009, richiamato per le modalità di recupero.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva innanzitutto che il regolamento n. 817/2010 subordina il pagamento delle restituzioni al rispetto, durante tutto il trasporto fino al primo scarico nel paese terzo di destinazione finale, delle disposizioni del regolamento n. 1/2005. Ne deriva che il recupero della restituzione presuppone una violazione di tali obblighi sostanziali e documentali.
La Corte valorizza poi il sistema di controllo costruito dal regolamento n. 817/2010: i controlli sono previsti non solo al punto di uscita dall’Unione, ma anche nel paese terzo al primo scarico. Il controllo finale deve poter verificare, tramite la documentazione di viaggio, se il trasporto ha rispettato le norme sul benessere animale anche nella tratta successiva all’uscita dal territorio doganale dell’Unione.
In questo contesto, il "giornale di viaggio" svolge una funzione essenziale. Sebbene il punto 7 dell’allegato II del regolamento n. 1/2005 preveda la consegna dell’originale al veterinario ufficiale al punto di uscita, il punto 8 e le altre disposizioni richiamate mostrano che la disciplina si fonda anche sull’uso di copie del giornale. La Corte interpreta quindi il sistema nel senso che l’organizzatore/trasportatore deve continuare ad aggiornare una copia del giornale fino al primo scarico nel paese terzo, così da consentire il controllo previsto dal regolamento n. 817/2010.
La Corte richiama inoltre la sentenza Zuchtvieh-Export per ribadire che l’autorità competente al punto di partenza può autorizzare il viaggio solo se il giornale di viaggio è realistico e idoneo a dimostrare il rispetto delle regole anche nella parte del trasporto che avverrà fuori dall’Unione. Questo rafforza la conclusione secondo cui l’aggiornamento della documentazione fino alla destinazione finale è indispensabile per l’effettività del sistema di controllo e per la tutela del benessere degli animali.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 7 del regolamento n. 817/2010, letto con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, l’articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento e con i punti 3, 7 e 8 dell’allegato II del regolamento n. 1/2005, deve essere interpretato nel senso che la restituzione all’esportazione può essere recuperata quando il trasportatore di bovini vivi non ha aggiornato una copia del giornale di viaggio fino al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.
Principi affermati
- Il rispetto delle norme sul benessere degli animali rileva per l’intero viaggio, non solo fino all’uscita dall’Unione.
- La documentazione di viaggio deve consentire il controllo del trasporto anche nella tratta svolta nel paese terzo.
- L’assenza di aggiornamento della copia del giornale di viaggio integra un difetto idoneo a giustificare il recupero della restituzione all’esportazione, in quanto la restituzione risulta indebitamente pagata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 19 ott 2017Corte di giustizia, Sentenza C-65/16
- Sentenza · 19 ott 2017Corte di giustizia, Sentenza C-101/16
- Sentenza · 19 ott 2017Corte di giustizia, Sentenza C-198/16
- Sentenza · 19 ott 2017Corte di giustizia, Sentenza C-200/16
- Sentenza · 19 ott 2017Corte di giustizia, Sentenza C-231/16
- Sentenza · 19 ott 2017Corte di giustizia, Sentenza C-281/16
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →