Cassazione Penale, Ordinanza n. 03413/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto penalmente responsabile in relazione ad alcune fatture emesse nei confronti di una società terza. Nel ricorso per cassazione deduceva vizio di motivazione quanto alla sola affermazione di responsabilità riferita a quelle fatture, sostenendo in sostanza che non vi fosse prova della loro falsità e della sua riferibilità, e contestando anche la sussistenza del dolo specifico di evasione. La Corte rileva però che il ricorso ripropone censure di merito già esaminate e respinte, senza evidenziare errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione di appello. La decisione valorizza: la discordanza tra la prestazione indicata in fattura e l'oggetto sociale del soggetto emittente; l'assenza di documentazione sottostante; l'assenza di dipendenti, mezzi e strutture per eseguire le prestazioni; la presenza sulla fattura di partita IVA e IBAN della società riferibile all'imputato; il successivo trasferimento delle somme ad altre entità a lui collegate; e il quadro indiziario da cui era stato desunto il dolo specifico di evasione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una mera rivalutazione del fatto, già motivatamente disattesa dalla Corte di merito con argomentazione immune da vizi logici e giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali può aggiungersi la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove non ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e legittimare la condanna alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare censure di merito o a prospettare una diversa lettura dei fatti già valutati congruamente dal giudice di appello, senza evidenziare specifici vizi di motivazione nei limiti del sindacato di legittimità.
- La motivazione che valorizza elementi plurimi e convergenti sulla falsità delle fatture e sulla riferibilità delle stesse all'imputato, nonché sul dolo specifico di evasione, è insindacabile in cassazione se non presenta errori di diritto o manifesta illogicità.
- Ai fini della sussistenza del dolo specifico di evasione, possono essere valorizzati indici fattuali quali l'entità dell'imposta evasa, la reiterazione di fatture false nel tempo, il collegamento con altre società riferibili all'imputato e l'omissione sistematica degli adempimenti contabili e fiscali.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non è ravvisabile assenza di colpa nella sua proposizione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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