Cassazione Civile, Ordinanza n. 01996/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un rapporto di lavoro svolto dal ricorrente in favore di un ente pubblico regionale, qualificato in sede di merito come rapporto di lavoro subordinato nullo per contrasto con norme imperative, ma al quale era stata comunque riconosciuta l'applicazione dell'art. 2126 c.c. per il periodo di effettiva esecuzione. In primo grado era stata riconosciuta, tra le altre voci, l'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità per ferie non godute, mentre erano state respinte le ulteriori domande risarcitorie. In appello è stata esclusa l'indennità di preavviso e la Corte territoriale ha negato sia il risarcimento per le mensilità fino al raggiungimento della quiescenza o a nuova assunzione sia il danno da perdita di chance. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse omesso di valorizzare presunzioni, massime di esperienza e fatto notorio ai fini della prova del danno da perdita di chance, danno che egli ricollegava all'esclusività della prestazione resa dal 2005, al divieto di svolgere altri rapporti e alla propria età; 2) violazione dell'art. 2126 c.c. e dell'art. 36, commi 3 e 5, d.lgs. 165/2001, sostenendo che la Corte non si fosse pronunciata sulla domanda risarcitoria da violazione di norme imperative e che tale danno fosse in re ipsa alla luce dei principi delle Sezioni Unite n. 5072/2016; 3) violazione degli artt. 91, 92 e 389 c.p.c., contestando la compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché fondato su un presupposto fattuale errato: la sentenza impugnata non aveva affermato l'esistenza di un danno da perdita di chance, ma aveva escluso la relativa allegazione specifica e il necessario riscontro probatorio; inoltre la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza d'appello, che aveva confermato il rigetto della domanda ex art. 36 d.lgs. 165/2001 e aveva escluso la pertinenza di un contratto a termine e quindi dei principi sul danno comunitario da abusiva reiterazione. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la motivazione addotta dalla Corte territoriale, fondata sull'esito complessivo della controversia e sulla novità delle questioni trattate, è stata reputata sufficiente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2126 c.c.
Il rapporto di lavoro nullo, se di fatto eseguito, consente il riconoscimento del trattamento retributivo e contributivo per il tempo di materiale esecuzione, ma non comporta la sopravvivenza del diritto a proseguire la prestazione né l'applicabilità delle regole sul recesso con conseguente indennità sostitutiva del preavviso.
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
La censura sul danno da violazione delle norme imperative è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi; nel caso esaminato la Corte d'appello ha comunque escluso che ricorresse un contratto a termine, rendendo inconferenti i principi sul danno da abusiva reiterazione.
art. 115 c.p.c.
La violazione della norma non può essere denunciata come mero dissenso sulla valutazione del materiale istruttorio; è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito valore di prova legale a elementi non aventi tale efficacia.
art. 116 c.p.c.
Il principio del libero convincimento opera sul piano della valutazione di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o quando siano state disattese prove legali o attribuita efficacia di piena prova a elementi che non la hanno.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni sono strumento rimesso alla valutazione del giudice di merito, che deve selezionare i fatti noti, valutarne gravità, precisione e concordanza e apprezzarne complessivamente l'idoneità inferenziale.
art. 2729 c.c.
La censura in cassazione non può limitarsi a proporre una diversa lettura degli indizi; occorre evidenziare l'assoluta illogicità o contraddittorietà del ragionamento presuntivo, altrimenti la valutazione resta insindacabile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo per violazione di legge deve realmente investire la regola giuridica applicata e non mascherare una richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'omesso esame è deducibile solo nei rigorosi limiti tracciati dalle Sezioni Unite, e non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o del fatto decisivo già discusso.
art. 91 c.p.c.
La violazione della regola sulle spese è censurabile in cassazione solo se le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile se la motivazione è assente, generica, illogica o erronea; può essere giustificata dalla novità o opinabilità delle questioni trattate.
art. 389 c.p.c.
La censura richiamata dal ricorrente non ha inciso sulla ratio della decisione sulle spese e non ha condotto ad alcun accoglimento.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro subordinato nullo ma di fatto eseguito verso un ente pubblico, l'art. 2126 c.c. salva il diritto alla retribuzione e alla contribuzione per il periodo di effettiva prestazione, ma non fa rivivere il rapporto né legittima pretese tipiche del recesso, come l'indennità sostitutiva del preavviso.
- La domanda di risarcimento del danno da perdita di chance richiede specifica allegazione e un adeguato supporto probatorio; non è sufficiente richiamare in modo apodittico l'esclusività della prestazione o dati anagrafici del lavoratore.
- In cassazione non è consentito trasformare la doglianza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo che si alleghi l'uso di prove non dedotte, la disapplicazione di prove legali o l'attribuzione di valore probatorio pieno a elementi privi di tale efficacia.
- Le presunzioni semplici appartengono al prudente apprezzamento del giudice di merito, che deve valutarle complessivamente per gravità, precisione e concordanza; il ricorso per cassazione può censurare tale valutazione solo denunciandone l'assoluta illogicità o contraddittorietà, non proponendo una diversa lettura degli indizi.
- La compensazione delle spese di lite è legittima se motivata con ragioni non generiche e coerenti, quali la novità o l'oggettiva opinabilità delle questioni trattate; il relativo sindacato di legittimità è limitato ai casi di motivazione carente, illogica o erronea.
- La censura ex art. 36 d.lgs. 165/2001 deve confrontarsi con la concreta decisione impugnata e con la natura del rapporto accertato; se il giudice di merito esclude la configurabilità di un contratto a termine, restano inconferenti i principi elaborati per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine.
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