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Sentenza

Sentenza del 21/06/2016 n. 12769 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna che aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento notificata il 10 settembre 2007 per imposta di registro relativa a una compravendita dell'8 giugno 1988. Ha dedotto, principalmente, la violazione dell'art. 2697 c.c. e il vizio di motivazione, sostenendo che la cartella non fosse stata preceduta dalla regolare notificazione dell'avviso di liquidazione prodromico e che l'Amministrazione non avesse provato né l'identità tra gli avvisi di liquidazione né la loro effettiva notificazione. Ha inoltre eccepito la prescrizione decennale e la decadenza della pretesa tributaria e ha impugnato il diniego di definizione della lite pendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che, con una sentenza emessa nella stessa data nell'ambito del procedimento connesso, il credito tributario relativo alla medesima imposta era stato dichiarato estinto per prescrizione. L'insussistenza del credito ha assorbito ogni ulteriore questione relativa alla notificazione dell'avviso prodromico e al diniego di definizione della lite pendente. Il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione della legge; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo

    La norma individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dal contribuente, riguardanti sia la violazione di legge sia il vizio della motivazione della sentenza impugnata.

  • Art. 2697 c.c.

    L'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto dimostrare la regolare notificazione dell'atto prodromico e l'identità tra gli avvisi di liquidazione richiamati.

  • Art. 2946 c.c.

    la prescrizione ordinaria è di dieci anni

    La pretesa tributaria è stata ritenuta estinta per prescrizione decennale.

  • Art. 78 del D.P.R. n. 131 del 1986

    È stato richiamato, unitamente all'art. 2946 c.c., come fondamento della prescrizione del credito relativo all'imposta di registro.

  • Art. 76 del D.P.R. n. 131 del 1986

    È stato invocato dal contribuente anche sotto il profilo della decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio della pretesa impositiva, questione rimasta assorbita dall'accertata prescrizione.

  • Art. 384 c.p.c.

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha potuto cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito accogliendo il ricorso introduttivo.

Massime di principio

  • Quando il credito tributario è stato definitivamente dichiarato prescritto o comunque insussistente, tale accertamento rende normalmente superfluo esaminare altre contestazioni, come la regolarità della notificazione degli atti prodromici.
  • L'Amministrazione che fonda una cartella su un precedente avviso deve poter dimostrare l'esistenza dell'atto e la sua regolare notificazione; il semplice richiamo a un numero o a un documento non necessariamente prova la notifica.
  • La prescrizione del credito tributario e la decadenza dall'azione impositiva sono questioni autonome: la prima estingue il diritto per decorso del tempo, mentre la seconda impedisce l'esercizio della potestà entro i termini previsti dalla legge.
  • Se dagli atti risultano già accertati tutti i fatti necessari per eliminare la pretesa, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito senza rinvio.
  • L'impugnazione di un diniego di definizione o condono può rimanere priva di concreta rilevanza quando la pretesa fiscale principale viene comunque dichiarata estinta.

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