Sentenza del 21/06/2016 n. 12786 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento per IVA 1995, fondata su tre atti presupposti. Nel ricorso originario davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli la società aveva contestato soltanto la mancata notifica di uno degli avvisi di rettifica; in appello aveva esteso la contestazione anche ad altri due atti. La CTR della Campania, con sentenza n. 140/51/08 depositata il 21 novembre 2008, aveva respinto l’eccezione dell’Ufficio secondo cui la domanda era stata ampliata e aveva annullato integralmente l’iscrizione a ruolo e la cartella. L’Agenzia ha impugnato tale decisione in Cassazione, denunciando, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992 e degli artt. 112 e 360, n. 4, c.p.c., violazione del divieto di domande nuove in appello e ultrapetizione: la contestazione relativa ai due ulteriori atti non era stata proposta in primo grado e la CTR aveva annullato la cartella anche oltre i limiti della domanda originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Esaminati il fascicolo, la cartella, il ricorso originario e l’appello, ha accertato che la società aveva introdotto in appello una domanda nuova quanto all’avviso di rettifica e all’atto di contestazione ulteriori. La CTR ha quindi commesso un error in procedendo annullando la cartella anche per tali atti. La sentenza è stata cassata limitatamente a questa parte, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la relativa domanda non poteva essere proposta né il processo proseguito. È rimasta ferma la pronuncia relativa all’atto già contestato nel ricorso originario, estranea al ricorso per cassazione. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per la parziale reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992
La CTR, nel ritenere che non ricorresse un illegittimo ampliamento del thema decidendum e nel non rilevare la novità e la improcedibilità della domanda, ha commesso il denunciato error in procedendo di guisa che la decisione assunta va cassata, per quanto di ragione, sul punto.
Nel giudizio tributario d’appello non può essere ampliata la domanda introducendo contestazioni relative ad atti presupposti che non erano stati impugnati con il ricorso originario. La pronuncia della CTR che decide anche su tali contestazioni incorre in errore processuale.
Art. 112 c.p.c.
La CTR, nel ritenere che non ricorresse un illegittimo ampliamento del thema decidendum e nel non rilevare la novità e la improcedibilità della domanda, ha commesso il denunciato error in procedendo di guisa che la decisione assunta va cassata, per quanto di ragione, sul punto.
Il giudice deve attenersi ai limiti della domanda proposta. Non può annullare la cartella per motivi riferiti ad atti presupposti che il contribuente non aveva contestato in primo grado e che ha introdotto soltanto in appello.
Art. 360, n. 4, c.p.c.
La norma è stata invocata dall’Agenzia quale motivo di ricorso per denunciare in Cassazione l’errore processuale della CTR; la Corte ha accolto la censura.
Art. 382, comma 3, c.p.c.
La sentenza impugnata va cassata nei limiti della doglianza della ricorrente Agenzia - afferente all'avviso di rettifica n. (XXXXX) ed all'atto di contestazione n. (XXXXX), presupposti - ai sensi dell'art. 382 c.p.c. , comma 3, perchè la domanda ad essi relativa non poteva essere proposta ed il processo proseguito.
La cassazione è limitata alla parte relativa alle domande nuove, che non potevano essere introdotte né esaminate nel processo; resta ferma la parte della decisione non investita dal ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario d’appello il contribuente non può estendere la contestazione della cartella a ulteriori atti presupposti se tali contestazioni non erano state formulate nel ricorso introduttivo.
- Il giudice deve verificare i limiti della domanda originaria: decidere su motivi nuovi introdotti in appello può integrare un errore processuale e una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Se il vizio riguarda soltanto una parte della decisione, la cassazione può essere circoscritta a quella parte; le statuizioni non impugnate restano ferme.
- La decisione non stabilisce se le notifiche degli atti presupposti fossero effettivamente regolari: decide soltanto che le contestazioni relative ai due atti aggiunti in appello non potevano essere esaminate.
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