Sentenza del 21/06/2016 n. 12792 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’accertamento IRPEF per il 1992 notificato al socio, derivato dalla verifica del 18 ottobre 1993 presso B. SNC e dalla contestazione di ricavi non registrati. Dopo che la Cassazione, con sentenza n. 27067/2007, aveva cassato per motivazione estremamente generica la precedente decisione favorevole al contribuente e rinviato alla CTR Lombardia, la CTR, con sentenza n. 28/01/2010 depositata il 18 febbraio 2010, aveva accolto l’appello dell’Amministrazione e confermato l’accertamento, richiamando la decisione coeva relativa alla società. Il contribuente ha proposto tre motivi: con i primi due ha denunciato la violazione del contraddittorio e del litisconsorzio necessario tra società e soci, chiedendo la rimessione al primo giudice per integrare il contraddittorio; con il terzo ha contestato l’adeguatezza della motivazione per relationem e denunciato violazione dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’accertamento di maggiori vendite ricostruite sulla base delle materie prime lavorate, dei cali e degli sfridi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso: i primi due motivi sono infondati perché la questione del contraddittorio, non sollevata né rilevata nel precedente giudizio rescindente, era ormai coperta da giudicato interno implicito e il giudice di rinvio non poteva ampliare i limiti fissati dalla cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura avrebbe dovuto essere proposta come error in procedendo e, comunque, era generica; la CTR aveva dato conto della decisione resa sulla società e aveva valutato autonomamente la posizione del socio, spiegando che il suo accertamento derivava da quello societario. È rimasto quindi confermato l’accertamento IRPEF. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.500 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
nel caso in esame, la questione del contraddittorio risulta essere stata implicitamente definita, in assenza di statuizioni in merito all'integrazione del litisconsorzio con i soci, all'esito del giudizio rescindente di cassazione
La Corte non risolve nuovamente nel rinvio la questione dell’eventuale litisconsorzio necessario: ritiene che, non essendo stata affrontata nel giudizio rescindente, essa sia stata implicitamente definita e non possa essere riaperta in quella fase.
Codice di procedura civile, art. 101
ove il difetto di integrità del contraddittorio non sia stato eccepito dalle parti con il primo ricorso per Cassazione o rilevato di ufficio dalla Corte di Cassazione in sede di giudizio rescindente, non può più essere eccepito o rilevato nel giudizio di rinvio
Nel caso deciso, il difetto di integrità del contraddittorio non può essere fatto valere per la prima volta nel giudizio di rinvio se non è stato dedotto o rilevato nel precedente giudizio di cassazione.
Costituzione, art. 111, comma 2
ove il difetto di integrità del contraddittorio non sia stato eccepito dalle parti con il primo ricorso per Cassazione o rilevato di ufficio dalla Corte di Cassazione in sede di giudizio rescindente, non può più essere eccepito o rilevato nel giudizio di rinvio
La decisione collega la tutela del contraddittorio ai limiti processuali del giudizio di rinvio: il principio non consente di superare il giudicato interno implicito formatosi nel giudizio rescindente.
Codice di procedura civile, art. 384
il giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento
Il giudizio di rinvio è circoscritto dalla sentenza di cassazione: le parti e il giudice non possono riaprire questioni estranee al perimetro dell’annullamento né modificare i termini della controversia.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
La disposizione è richiamata quale parametro delle censure di violazione o falsa applicazione di legge; la Corte respinge quelle relative al contraddittorio e dichiara inammissibile la censura relativa all’art. 384 c.p.c.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
la censura avrebbe dovuto essere svolta quale error in procedendo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4
La contestazione dell’adeguatezza della motivazione della sentenza, nella forma concretamente prospettata, avrebbe dovuto essere formulata come vizio processuale; l’errata impostazione concorre all’inammissibilità del motivo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
La disposizione è richiamata per la censura di omessa o insufficiente motivazione. Il motivo è dichiarato inammissibile anche perché non individua gli specifici elementi decisivi sui quali la CTR avrebbe omesso di motivare.
Codice di procedura civile, art. 378
È menzionato soltanto in relazione al deposito delle memorie del ricorrente e non fonda la decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, la cognizione è limitata dai motivi e dal principio di diritto della sentenza di cassazione. Le questioni estranee a tale perimetro non possono essere introdotte o riesaminate, anche se astrattamente rilevabili d’ufficio, quando risultino coperte da giudicato interno implicito.
- Un vizio di integrità del contraddittorio che non sia stato dedotto dalle parti né rilevato dalla Cassazione nel giudizio rescindente, secondo il principio applicato in questa decisione, non può essere sollevato per la prima volta davanti al giudice del rinvio.
- La motivazione per relationem a un’altra decisione può essere idonea se la sentenza richiama i contenuti rilevanti, li sottopone a valutazione autonoma e rende comprensibile il collegamento con la posizione esaminata; il richiamo non deve tradursi in una motivazione meramente apparente.
- Chi denuncia un difetto di motivazione deve indicare in modo specifico i fatti o gli elementi decisivi trascurati o valutati in modo insufficiente e deve formulare la censura secondo il corretto vizio processuale o di legittimità.
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