Sentenza del 21/06/2016 n. 12793 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia nasce dall’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2004, con cui l’Agenzia delle entrate recuperava maggiori ricavi, valore della produzione e volume d’affari ai fini IRES, IRAP e IVA, attribuendo alla ricorrente un’attività di allevamento di suini che sarebbe stata invece fatturata dalla cooperativa L.R. s.c. a r.l.; inoltre recuperava costi riferiti a una fattura per lavori edili considerata relativa a un’operazione oggettivamente inesistente. La CTP di Pavia aveva respinto l’impugnazione e la CTR della Lombardia, con sentenza n. 48 del 28 maggio 2009, aveva confermato l’esito. In cassazione la società ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, contestando la valutazione delle autorizzazioni per lo spandimento dei liquami, della richiesta di agevolazioni sul carburante, della manodopera disponibile e degli elementi relativi alla fattura per lavori edili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In primo luogo, il motivo di vizio motivazionale non conteneva il momento di sintesi autonomo richiesto dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla sentenza impugnata: mancavano l’individuazione sintetica del fatto controverso e decisivo e l’indicazione delle ragioni dell’asserita inadeguatezza della motivazione. Inoltre, la censura chiedeva una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità, e richiamava elementi non dedotti nel giudizio di merito né riportati in modo autosufficiente nel ricorso. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.000, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
il motivo che denunci, come nel caso in esame, un vizio di motivazione deve concludersi - a pena di inammissibilità - con un momento di sintesi (o quesito di fatto), consistente in un apposito passaggio espositivo distinto ed autonomo rispetto allo svolgimento del motivo
Per i ricorsi soggetti alla disposizione, la denuncia di vizio motivazionale deve concludersi con una sintesi autonoma che identifichi il fatto controverso e decisivo e spieghi in modo specifico perché la motivazione sarebbe omessa, insufficiente o contraddittoria. L’assenza di tale passaggio comporta l’inammissibilità; la Corte non deve ricavarlo autonomamente dall’illustrazione complessiva del motivo.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La disposizione è indicata quale base della censura di vizio motivazionale, ma la decisione non esamina nel merito la fondatezza della doglianza: dichiara il motivo inammissibile per difetto del requisito formale previsto dall’art. 366-bis c.p.c. e, inoltre, perché tende a ottenere una rivalutazione delle prove.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Vengono inoltre prospettati elementi probatori che non risultano essere stati dedotti nel giudizio di merito e che, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, neanche sono riportati nel motivo.
Il ricorrente deve riportare nel ricorso gli elementi e i riferimenti necessari a consentire alla Corte di verificare la censura. Non sono utili a sostenerla circostanze nuove o non adeguatamente trascritte, che non risultino dedotte nel giudizio di merito.
D.M. Giustizia n. 55 del 2014
le spese del presente giudizio di legittimità regolate in base al principio della soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. Giustizia n. 55 del 2014.
La liquidazione delle spese del giudizio di cassazione è stata effettuata secondo i parametri del decreto, applicando il principio della soccombenza a carico della società ricorrente.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione soggetti all’art. 366-bis c.p.c., una censura di vizio motivazionale deve contenere una sintesi finale autonoma e specifica del fatto controverso e decisivo e del difetto imputato alla motivazione; la sua omissione determina l’inammissibilità.
- La cassazione non è un terzo grado di merito: non può essere utilizzata per ottenere una nuova ponderazione degli elementi probatori già valutati dal giudice di merito.
- Le circostanze e i documenti invocati a sostegno della censura devono essere stati introdotti nel giudizio di merito e indicati nel ricorso in modo sufficiente a consentirne il controllo; allegazioni nuove o non autosufficienti non possono fondare il ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente soccombente può essere condannato alle spese del giudizio di legittimità.
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