Sentenza del 21/06/2016 n. 12795 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento TARSU per l’anno 2003. La società impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 145/01/11, depositata il 19 dicembre 2011, che aveva confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Teramo n. 228/01/2010 e l’avviso comunale. Con il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, contestando la confusione tra omessa e infedele denuncia, anche perché non sarebbe prevista una dichiarazione periodica TARSU. Con il secondo motivo sosteneva che il termine triennale di decadenza dovesse decorrere dal 20 gennaio immediatamente successivo all’inizio dell’occupazione, e non dal 20 gennaio dell’anno successivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile ai rapporti d’imposta anteriori al 2007 il termine quinquennale previsto dall’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, con conseguente tempestività dell’avviso notificato il 27 dicembre 2008 per la TARSU 2003, il cui termine scadeva il 31 dicembre 2008. Ha chiarito che, per occupazioni iniziate tra il 1° e il 19 gennaio, la denuncia va presentata entro il 20 gennaio dello stesso anno; per quelle iniziate dopo il 20 gennaio, entro il 20 gennaio dell’anno successivo. Poiché non risultava provato che l’occupazione fosse iniziata all’inizio del 2003, l’accertamento è stato considerato tempestivo. Il primo motivo è rimasto assorbito, anche perché carente di autosufficienza: non indicava la collocazione nel fascicolo né riproduceva l’avviso necessario a verificare se fosse stata contestata un’omessa o un’infedele denuncia. Nessuna statuizione sulle spese, dato che il Comune non si era costituito.
Norme richiamate
D.lgs. n. 507/1993, art. 70, comma 1
Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, comma 1, recita "i soggetti di cui all'art. 63, presentano al comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune".
Il termine per presentare la denuncia è il 20 gennaio immediatamente successivo all’inizio dell’occupazione: se questa inizia tra il 1° e il 19 gennaio, la denuncia scade il 20 gennaio dello stesso anno; se inizia dopo il 20 gennaio, scade il 20 gennaio dell’anno seguente.
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 161
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, prevede che "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati".
Per gli accertamenti degli enti locali il termine è di cinque anni e opera sia per le dichiarazioni omesse sia per quelle incomplete o infedeli. Nel caso esaminato, il termine per l’accertamento TARSU 2003 scadeva il 31 dicembre 2008.
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 171
La nuova disciplina dei termini e delle procedure di accertamento si applica anche ai rapporti d’imposta anteriori al 1° gennaio 2007.
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 172
La disposizione ha abrogato, con decorrenza dal 1° luglio 2007, il precedente termine triennale previsto dall’art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993; la decisione applica invece il termine quinquennale della legge n. 296/2006.
D.lgs. n. 546/1992, art. 7
La norma era invocata dalla contribuente nel primo motivo, ma la Corte non ne ha esaminato il merito perché il motivo è rimasto assorbito dal rigetto del motivo sulla decadenza ed era inoltre carente di autosufficienza.
Massime di principio
- Per la TARSU, il termine per denunciare l’inizio dell’occupazione si individua contando fino al 20 gennaio immediatamente successivo all’inizio: un’occupazione avviata dal 1° al 19 gennaio va dichiarata entro il 20 gennaio dello stesso anno; un’occupazione iniziata dopo il 20 gennaio va dichiarata entro il 20 gennaio dell’anno seguente.
- Per gli avvisi di accertamento dei tributi locali, la disciplina della legge n. 296/2006 prevede il termine quinquennale, applicabile anche ai rapporti d’imposta anteriori al 2007 secondo la decisione. Per valutare la tempestività occorre individuare quando la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati e calcolare da quell’anno la scadenza prevista dalla legge.
- Chi contesta in Cassazione la qualificazione dell’addebito come omissione o infedeltà deve indicare con precisione dove si trovano gli atti rilevanti nel fascicolo e riprodurre o riportare il contenuto necessario dell’avviso impugnato; in difetto, il motivo può essere dichiarato carente di autosufficienza.
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