Cassazione Penale, Sentenza n. 15579/2022 del 21/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del GIP del 17/02/2021 che aveva rigettato la sua opposizione alla decisione del 19/11/2020: oggetto della controversia era la restituzione della somma di euro 65.000 versata nel 2011 dalla Trenta Finanziaria al custode giudiziario per ottenere il dissequestro di un immobile. Colonna sosteneva che quella somma fosse in realtà riconducibile al suo patrimonio (caparra confirmatoria versata da lei nel 2007) e che le società coinvolte fossero meri interposti, per cui il diritto alla restituzione spettava a lei e non alla curatela fallimentare della Forza Tre.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero generici e non confrontassero la ratio dell'ordinanza impugnata; ha inoltre ribadito che, essendo intervenuta con sentenza irrevocabile (9/10/2017, confermata in appello) la statuizione che aveva disposto la restituzione della somma alla curatela della Forza Tre, la questione era già stata decisa in sede di cognizione e la ricorrente avrebbe dovuto impugnare allora quella sentenza. Il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676 c.p.p., non poteva sostituirsi alla decisione di merito divenuta definitiva. In via subordinata, il provvedimento impugnato ha inoltre osservato la mancanza di prova che la somma versata dalla Trenta provenisse dal patrimonio personale della Colonna. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
Il giudice dell'esecuzione può decidere sulle richieste di restituzione delle cose sequestrate solo se il giudice della cognizione non ha già provveduto; se invece la questione è stata già definita con sentenza divenuta irrevocabile, il giudice dell'esecuzione non può rimettere in discussione l'individuazione dell'avente diritto, a meno che la richiesta provenga da un terzo rimasto estraneo al giudizio di cognizione
art. 12-quinquies, d.l. n. 306 del 1992
art. 12-quinquies, d.l. n. 306/1992
Norma richiamata nel contesto fattuale (contestazioni penali originate da reati collegati a soggetti di tipo mafioso); nella sentenza ha funzione descrittiva delle contestazioni originarie ma non incide direttamente sulla questione di restituzione processuale decisa per via civile/processuale
Massime di principio
- Se una questione sulla titolarità di beni sottoposti a sequestro è già stata decisa con sentenza di merito divenuta irrevocabile, la parte che si ritenga titolare deve impugnare quella sentenza in sede di cognizione: il giudice dell'esecuzione non può riformare una statuizione definitiva.
- Per ottenere che il giudice dell'esecuzione pronunci la restituzione occorre dimostrare che non esista già una decisione cognitiva favorevole a terzi; se la restituzione è stata già disposta in giudizio di cognizione la via ordinaria è l'impugnazione di quella sentenza.
- In ipotesi di somme versate da società interposte, chi reclama la restituzione deve fornire prove concrete e specifiche della provenienza dei fondi dal proprio patrimonio personale (tracce bancarie, documentazione contabile, scritture contrattuali chiare), non semplici deduzioni o asserzioni generiche.
- Le deduzioni generiche e non specificamente confrontate con la motivazione del provvedimento impugnato sono destinate a essere dichiarate inammissibili: il ricorso deve contestare puntualmente la ratio decidendi del provvedimento.
- Distinguere chiaramente tra somme versate in momenti e per titoli diversi (es. caparra confirmatoria versata dal privato in una fase antecedente e somme versate successivamente da una società a titolo di pagamento per svincolo) è essenziale: il diritto alla restituzione può spettare a soggetti diversi a seconda della fonte e del tempo del versamento.
- Se si è parte in un procedimento di cognizione in cui sia stata decisa la restituzione, non si può attendere il giudice dell'esecuzione per rimettere in discussione il merito: l'azione corretta è l'impugnazione tempestiva del provvedimento di cognizione.
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