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Sentenza

Sentenza n. 1887/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto prefettizio del 1° dicembre 2025 recante il divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (detentore di armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, regolarmente detentore di armi e munizioni da collezione, ha impugnato il divieto prefettizio adottato dopo il ritiro cautelare delle armi del 31 luglio 2025 e la segnalazione dei Carabinieri. Il procedimento penale relativo alle armi era stato archiviato il 24 settembre 2025; la Prefettura aveva invece valorizzato una condanna del 27 febbraio 2006 a sei mesi di reclusione per omicidio colposo, riferita a un infortunio sul lavoro del 1998. Con l’unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza ed erronea valutazione dei presupposti, nonché violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto o apparenza della motivazione e travisamento dei fatti. Ha sostenuto che il fatto era remoto e estraneo all’uso delle armi, evidenziando inoltre la propria attività di perito balistico dal 2000, gli incarichi giudiziari svolti anche dopo la condanna e il rilascio e rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale fino al 2024. L’Amministrazione ha replicato che gli incarichi peritali erano attività professionale distinta dalla detenzione di armi, che involge profili di sicurezza e incolumità pubblica. La domanda cautelare è stata rinunciata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il divieto, lasciando impregiudicato il motivato riesercizio del potere. Ha riconosciuto che in materia di armi l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità e deve formulare una prognosi preventiva sull’affidabilità, attribuendo prevalenza alla sicurezza pubblica; il pericolo deve tuttavia fondarsi su elementi concreti e non meramente immaginari o aleatori, secondo una prognosi attendibile. Nel caso concreto, il procedimento penale inerente alle armi era stato archiviato e l’unico altro elemento valorizzato era una condanna relativa a un fatto del 1998, assai risalente e non attinente all’uso delle armi né alla violazione della relativa disciplina. La Prefettura si era limitata a richiamare genericamente tale episodio, senza indicare ulteriori elementi idonei a dimostrare una potenziale pericolosità nell’uso delle armi: ne risultavano erronea valutazione dei presupposti e difetto di motivazione. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • artt. 11 e 43 r.d. 773/1931 (TULPS)

    Il legislatore, nella materia de qua, affida all’Autorità di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all’affidamento che il soggetto richiedente può dare.

    L’autorità di pubblica sicurezza deve valutare in via prognostica la possibilità di abuso delle armi sulla base della condotta e dell’affidabilità dell’interessato; l’esercizio del potere è ampiamente discrezionale, ma deve poggiare su elementi attendibili.

  • art. 3 l. 241/1990

    In sostanza, infatti, l’Amministrazione, si è limitata a richiamare in modo generico un singolo episodio che non involge la materia delle armi e che è assai risalente nel tempo e non ha indicato ulteriori elementi idonei a dimostrare la potenziale pericolosità in ordine all’uso delle armi da parte del ricorrente.

    Il divieto deve essere sorretto da una motivazione che esponga elementi idonei a collegare la condotta dell’interessato a un concreto rischio di abuso delle armi; il generico richiamo a un episodio remoto ed estraneo alla materia non è sufficiente.

Massime di principio

  • Il potere di vietare la detenzione o autorizzare il porto d’armi è preventivo e discrezionale, poiché l’autorizzazione costituisce eccezione al divieto generale; la valutazione deve orientarsi alla tutela prevalente della sicurezza e dell’incolumità pubblica.
  • La prognosi di possibile abuso delle armi deve fondarsi su elementi concreti e non meramente immaginari o aleatori e raggiungere un attendibile grado di verosimiglianza, senza richiedere la certezza propria dell’accertamento penale.
  • Un episodio penale remoto ed estraneo all’uso delle armi, se isolatamente considerato e non accompagnato da ulteriori elementi pertinenti, non è sufficiente a fondare un giudizio di potenziale pericolosità e un divieto di detenzione; l’amministrazione deve indicare gli elementi che sostengono la prognosi di inaffidabilità.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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