Sentenza del 10/10/2019 n. 25493 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego di rimborso delle somme pagate a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica, ritenendo l'imposta incompatibile con l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. Il motivo di ricorso riguardava esclusivamente la giurisdizione: secondo la contribuente, la controversia sul rimborso di accise e addizionali indebitamente pagate spettava al giudice tributario, indipendentemente dalla questione relativa all'individuazione del soggetto passivo dell'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Commissione tributaria regionale non potesse rilevare d'ufficio la carenza di giurisdizione, poiché il giudice di primo grado aveva già deciso nel merito riconoscendo implicitamente la giurisdizione tributaria. Tale statuizione, non specificamente impugnata, aveva formato un giudicato interno sulla giurisdizione. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, affinché decidesse nel merito e regolasse le spese. La Corte non ha deciso se il rimborso fosse effettivamente dovuto.
Norme richiamate
D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 1, lett. e), convertito dalla L. n. 20 del 1989
addizionale provinciale sull'energia elettrica
È la disposizione in base alla quale la contribuente aveva versato l'addizionale provinciale sull'energia elettrica, successivamente abrogata.
Direttiva 2008/118/CE, art. 1, paragrafo 2
La contribuente ha invocato la possibile incompatibilità dell'addizionale con la disciplina europea relativa alle accise e agli altri tributi indiretti sui prodotti soggetti ad accisa. La sentenza non ha esaminato nel merito tale incompatibilità.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 1
Ha costituito la base processuale del ricorso per cassazione relativo alla giurisdizione.
Cass., sezioni unite, 22 aprile 2013, n. 9693
Ogni decisione di merito comporta una pronuncia implicita sulla giurisdizione; il giudice d'appello non può riesaminare d'ufficio la giurisdizione se essa non è stata specificamente contestata.
Cass., ordinanza 22 settembre 2017, n. 22207
La rilevabilità d'ufficio delle questioni deve essere coordinata con il sistema delle impugnazioni: se esiste una precedente statuizione, la questione può essere esaminata nei gradi successivi solo se riproposta con l'impugnazione, altrimenti si forma il giudicato interno.
Cass., sezioni unite, 25 ottobre 2013, n. 24150
La deduzione della questione di giurisdizione consente alla Corte di verificare se si sia formato un giudicato implicito favorevole alla giurisdizione del giudice che ha deciso.
Cass., ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5133
Il giudicato interno sulla giurisdizione non può essere rilevato se il giudice di secondo grado ha già deciso, anche implicitamente, sulla sua esistenza o inesistenza, salvo specifica impugnazione di tale decisione.
Massime di principio
- Quando un giudice di primo grado decide il merito della controversia, normalmente si considera implicitamente affermata anche la propria giurisdizione.
- Il giudice d'appello non può rilevare d'ufficio la carenza di giurisdizione se la questione era già stata implicitamente o esplicitamente risolta in primo grado e non è stata specificamente impugnata: in tal caso si forma il giudicato interno.
- La possibilità generale di rilevare d'ufficio una questione non consente di ignorare le regole del giudicato e del sistema delle impugnazioni.
- Se una sentenza viene cassata per un errore sulla giurisdizione, ciò non comporta necessariamente la vittoria definitiva sul diritto sostanziale: la causa può essere rinviata per decidere il merito.
- La questione relativa a chi sia il soggetto passivo dell'imposta è distinta da quella della giurisdizione; il giudice deve prima individuare correttamente il plesso giurisdizionale competente e poi esaminare il diritto al rimborso.
- In controversie analoghe, è essenziale impugnare espressamente ogni statuizione sulla giurisdizione, anche implicita, per evitare la formazione del giudicato interno.
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