Sentenza n. 1405/2026 - Milano, Sezione 4
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Milano - Ufficio Immigrazione, sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 286/1998, presentata dal ricorrente in data 02.11.2024 (istanza n. 179280919912), nonché per l’accertamento dell'obbligo di provvedere dell’amministrazione con eventuale nomina di commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Milano sull'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Milano sull'istanza presentata il 2 novembre 2024, mediante kit postale, per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998. Ha dedotto la violazione dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dell'art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, lamentando il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento nonostante la diffida ad adempiere del 27 novembre 2025. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha comunicato di essersi determinata favorevolmente al rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, da rendere disponibile per il ritiro. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile carenza di giurisdizione amministrativa e ha sottoposto la questione al contraddittorio delle parti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia riguardi il diritto soggettivo all'unità familiare e non l'esercizio di una potestà autoritativa o di discrezionalità amministrativa. L'azione contro il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. non costituisce un'autonoma ipotesi di giurisdizione esclusiva: il riparto deve essere determinato in base alla pretesa sostanziale cui si riferisce l'inerzia. Poiché l'istanza riguardava il permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dall'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, la tutela spetta al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del medesimo decreto legislativo. La sopravvenuta comunicazione favorevole della Questura non ha impedito la decisione sulla questione di giurisdizione, che logicamente precede l'esame delle ulteriori questioni. Il processo può essere riassunto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria. Spese compensate per la minima attività processuale e l'esito in rito.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
L'azione contro il silenzio presuppone un obbligo di provvedere riconducibile all'esercizio di una potestà autoritativa e non è esperibile per qualsiasi inerzia amministrativa.
art. 117 c.p.a.
Il rito sul silenzio non determina un'autonoma ipotesi di giurisdizione esclusiva; la giurisdizione va individuata in relazione alla pretesa sostanziale sottostante.
art. 2 l. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente quale fondamento dell'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
È stato invocato dal ricorrente in relazione al termine di conclusione del procedimento per il rilascio del titolo di soggiorno.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana
Individua il titolo per il permesso di soggiorno per motivi familiari oggetto dell'istanza.
art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998
contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all' unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria
Attribuisce al giudice ordinario la tutela relativa al permesso di soggiorno per motivi familiari e agli altri provvedimenti amministrativi concernenti il diritto all'unità familiare.
art. 11 c.p.a.
Consente la prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione mediante riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa interlocuzione delle parti.
Massime di principio
- L'azione contro il silenzio-inadempimento prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a. è esperibile soltanto quando l'obbligo di provvedere implica l'esercizio di una potestà autoritativa; il rito non crea un'autonoma ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- Nel riparto di giurisdizione relativo all'inerzia amministrativa occorre avere riguardo alla pretesa sostanziale sottostante, anziché alla sola forma processuale dell'azione contro il silenzio.
- Le controversie concernenti il rilascio o il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto attinenti al diritto soggettivo all'unità familiare, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 286/1998.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, il processo può essere riassunto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
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