Cassazione Penale, Ordinanza n. 18759/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Brescia deducendo un unico motivo di violazione di legge: sosteneva che il reato di truffa, commesso il 21/10/2017, fosse già prescritto prima della decisione impugnata. La tesi difensiva si fondava sull'asserita retroattività favorevole dell'abrogazione della disciplina di sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla c.d. legge Orlando (l. n. 103/2017), con conseguente maturazione del termine prescrizionale. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché contrario al principio affermato dalle Sezioni unite nella sentenza Polichetti: la sospensione del corso della prescrizione continua ad applicarsi ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge Orlando, cioè dal 03/08/2017 al 31/12/2019, e non è stata travolta con effetto retroattivo dalle successive riforme. Di conseguenza, nel caso concreto, la sospensione era applicabile e il reato non risultava prescritto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso la fondatezza della doglianza sulla prescrizione, applicando l'orientamento delle Sezioni unite 'Polichetti' sulla perdurante operatività della sospensione del corso della prescrizione per i reati commessi nel periodo di vigenza della legge Orlando. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
È il reato oggetto del giudizio; la Corte non ne esamina gli elementi costitutivi, ma solo il profilo della prescrizione.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto la disciplina della sospensione del corso della prescrizione richiamata dal ricorrente; la Corte afferma che tale disciplina continua ad applicarsi ai fatti commessi nel periodo di sua vigenza.
legge 9 gennaio 2019, n. 3
La successiva riforma non ha abrogato con effetti retroattivi la sospensione della prescrizione prevista dalla legge Orlando per i reati commessi nel relativo periodo di vigenza.
legge 27 novembre 2021, n. 134
Neppure questa riforma ha efficacia retroattiva idonea a escludere la sospensione della prescrizione per i reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019.
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti
La sentenza delle Sezioni unite viene assunta come principio vincolante: la sospensione del corso della prescrizione resta applicabile ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge Orlando.
Corte costituzionale n. 38 del 2026
Richiamata per affermare che l'interpretazione delle Sezioni unite non contrasta con il principio di legalità né con quello di ragionevolezza.
Massime di principio
- La sospensione del corso della prescrizione introdotta da una riforma penale continua ad applicarsi ai reati commessi nel periodo in cui quella disciplina era vigente, salvo una diversa e chiara previsione legislativa di efficacia retroattiva.
- In sede di legittimità, la doglianza sulla prescrizione è manifestamente infondata quando si fonda su un'interpretazione della successione delle leggi penali incompatibile con il diritto vivente delle Sezioni unite.
- L'abolizione o la modifica di una disciplina processuale-sostanziale favorevole non comporta automaticamente la sua retroattività in bonam partem per i fatti commessi durante la vigenza della disciplina previgente.
- Quando il ricorso è basato esclusivamente su una tesi giuridica già smentita dalla giurisprudenza nomofilattica consolidata, la Corte può dichiararlo inammissibile per manifesta infondatezza.
- Il controllo sulla prescrizione deve essere compiuto tenendo conto della disciplina temporalmente applicabile al fatto e degli orientamenti interpretativi delle Sezioni unite sulla successione delle leggi nel tempo.
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