Sentenza del 21/03/2022 n. 1000 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Società di persone - Base ristretta - Presunzione di distribuzione di utili extracontabili - Onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento ai redditi derivanti da presunta distribuzione di utili extracontabili della società "L. s.r.l." ai soci; il ricorrente eccepiva che la società non aveva effettivamente prodotto utili e che lui non aveva partecipato alla gestione societaria, contestando quindi la presunzione di distribuzione a suo carico
La decisione
L'appello è stato rigettato: la Commissione ha ritenuto legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nei confronti del socio, in quanto la società aveva base sociale ristretta (due soci, con il ricorrente titolare del 70%) e risultava integrato il presupposto per applicare la presunzione iuris tantum. Il ricorrente non ha fornito prove idonee a superare la presunzione; l'avviso di accertamento è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3.000, oltre accessori
Norme richiamate
Corte di Cassazione, sent. n. 9519/2009
Principio secondo cui, nelle società a ristretta base sociale, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili; tale presunzione non è presunzione di secondo grado purché il fatto noto sia la ristrettezza della base sociale e il vincolo di reciproco controllo tra soci
Corte di Cassazione, sent. n. 29605/2011
Conferma dell'orientamento che ammette la presunzione di distribuzione degli utili in presenza di base sociale ristretta, con onere probatorio a carico del socio per superare la presunzione
Corte di Cassazione, sent. n. 32959/2018
Ulteriore conferma giurisprudenziale della legittimità della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a base ristretta, e del criterio applicativo
Corte di Cassazione, sent. n. 25468/2015
Stabilisce che, quando si tratta di utili occulti in società a base familiare, la distribuzione deve ritenersi avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cui gli utili sono stati conseguiti
D.M. 55/2014
Norma di riferimento per la liquidazione delle competenze di giudizio; applicata per determinare l'importo delle competenze dovute all'Agenzia delle Entrate
Massime di principio
- Nelle società a base ristretta (anche familiare) esiste una presunzione iuris tantum che gli utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci, purché la ristrettezza della base sociale sia accertata
- La presunzione non è una presunzione di secondo grado perché il fatto noto su cui si fonda è la ristrettezza della compagine e il vincolo di controllo reciproco, non i maggiori redditi induttivamente accertati
- Per poterli imputare ai soci è necessario che esista un valido accertamento a carico della società sui ricavi/non contabilizzati; l'accertamento societario costituisce presupposto per quello verso i soci
- La presunzione iuris tantum può essere superata dal socio mediante prove idonee (ad es. documentazione che dimostri l'assenza di utili o la mancata distribuzione), onere probatorio che grava sul socio
- Quando la presunzione opera correttamente, gli utili occultati sono imputati ai soci nel medesimo periodo d'imposta in cui sono stati conseguiti dalla società
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