Sentenza del 21/03/2022 n. 66 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione d'appello ha riunito i procedimenti, accolto gli appelli dell'Agenzia delle Entrate e riformato le decisioni di primo grado: sono stati confermati gli avvisi d'accertamento impugnati nei confronti della società e dei soci. Le spese di lite sono state compensate integralmente per entrambi i gradi di giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia aveva contestato la mancata presentazione delle dichiarazioni e, in assenza di contabilità per l'anno 2013, aveva determinato induttivamente il reddito d'impresa (art. 39 DPR 600/73) e l'IVA (art. 55 DPR 633/72). Ha quindi notificato avvisi di accertamento alla società e, in quanto società di capitali a ristretta base partecipativa, accertamenti ai soci per presunta attribuzione di utili extracontabili. I contribuenti hanno sostenuto che non vi era prova della distribuzione extracontabile degli utili e che l'avviso contro la società era stato annullato in primo grado; la CTP di Udine aveva accolto i ricorsi dei soci. In appello gli Uffici hanno dedotto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i soci possono essere chiamati a rispondere dei debiti tributari della società cancellata anche se non hanno ricevuto riparto in sede di liquidazione e che sussiste la presunzione, nei casi di società a ristretta base, dell'attribuzione agli soci degli utili extracontabili salvo prova contraria offerta dal contribuente.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, lett. a)
Consente la determinazione induttiva del reddito d'impresa in assenza di contabilità; l'Ufficio ha ricostruito il reddito 2013 sulla base di tale norma.
Prevede metodi induttivi per la determinazione dell'IVA dovuta in assenza di elementi contabili completi; applicata per liquidare l'IVA a debito.
Corte di Cassazione
Affermata la regola secondo cui i soci succedono nei rapporti debitori della società cancellata anche se non hanno goduto di riparto in sede di liquidazione; l'Erario mantiene l'interesse ad agire anche in vista di sopravvenienze attive.
Corte di Cassazione
Riafferma la legittima presunzione, nelle società a ristretta base partecipativa, che utili extracontabili accertati siano attribuibili a soci o familiari, salvo prova contraria (accantonamento o reinvestimento); non è sufficiente invocare perdite contabili.
Massime di principio
- In mancanza della contabilità formale l'Amministrazione può ricostruire induttivamente redditi e IVA ai sensi degli artt. 39 DPR 600/73 e 55 DPR 633/72.
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa esiste una presunzione che utili extracontabili vengano attribuiti ai soci; spetta al contribuente fornire prova che tali maggiori ricavi non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti.
- I soci possono essere chiamati a rispondere dei debiti tributari della società anche se la società è stata cancellata e/o i soci non hanno ricevuto riparto in sede di liquidazione; l'interesse dell'Erario a perseguire i soci può essere 'dinamico'.
- L'annullamento dell'avviso di accertamento della società in primo grado non garantisce automaticamente l'insussistenza della pretesa nei confronti dei soci: decisioni di merito contrastanti possono essere riformate in appello sulla base di orientamenti di legittimità.
- Per difendersi efficacemente i contribuenti devono produrre documentazione probatoria dettagliata (bilancio finale di liquidazione, rendiconti bancari, prove di accantonamento o reinvestimento, estratti conto) e contestare nel merito la ricostruzione induttiva.
- È opportuno impugnare simultaneamente gli avvisi diretti alla società e quelli diretti ai soci, sollevando eccezioni di merito e di legittimità, perché il giudizio su un atto può influenzare l'altro ma non automaticamente precluderne l'efficacia.
Testo integrale
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