Sentenza del 22/03/2022 n. 9525 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La Guardia di Finanza rilevò che Trieste Marine Terminal aveva emesso fatture con indicazione della non imponibilità Iva ex art. 9 DPR 633/1972 per la messa a disposizione di un'area attrezzata a favore di T.O. Delta S.p.A. per ispezione, riparazione e lavaggio di container (2004-2005). L'Agenzia riadde due avvisi di accertamento recuperando l'Iva ritenendo il rapporto una mera locazione di immobile strumentale soggetta a Iva. In giudizio la CTP rigettò i ricorsi della contribuente, la CTR invece accolse l'appello riconoscendo la non imponibilità. L'Agenzia impugnò in Cassazione sostenendo che la CTR aveva erroneamente qualificato le prestazioni come inerenti all'attività portuale e che la non imponibilità richiede un nesso diretto con le attività portuali espressamente indicate dalla norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che l'art. 9, comma 1, n. 6 DPR 633/1972 deve essere interpretato in termini sostanziali valorizzando il nesso di strumentalità delle prestazioni rispetto al funzionamento/manutenzione degli impianti o al movimento dei mezzi di trasporto. Ha richiamato la possibilità di riconoscere la non imponibilità anche quando il locus non sia strettamente coincidente, purché vi sia funzionale collegamento; ha inoltre ritenuto che la concessione/locazione dell'area costituisce prestazione di servizi accessoria rispetto alle operazioni portuali principali e, quindi, soggetta al medesimo trattamento di non imponibilità. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio (liquidate) a favore della resistente.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 9, comma 1, n. 6
servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonche' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari
La Corte interpreta la norma in senso sostanziale: la non imponibilità richiede un nesso di strumentalità con il funzionamento/manutenzione degli impianti o il movimento dei mezzi, e può operare anche quando il luogo materiale non coincida, se funzionalmente collegato.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 2, n. 1
qualificazione delle cessioni e prestazioni (menzione della locazione/concessione come prestazione di servizi)
La locazione/concessione di aree è qualificata come prestazione di servizi e, se accessoria all'operazione principale portuale, assume lo stesso trattamento fiscale (non imponibilità).
D.P.R. 26 ottobre 1972, art. 7
requisito della territorialita' dell'operazione ai fini IVA
L'art. 9 opera derogando al requisito della territorialità per servizi connessi agli scambi internazionali; la Corte valorizza tale deroga in chiave funzionale.
D.P.R. 26 ottobre 1972, art. 12
disciplina sull'accessorietà delle prestazioni
La regola domestica sull'accessorietà consente di estendere il trattamento fiscale della prestazione principale anche alla prestazione accessoria quando formano un'unica cessione economica.
Direttiva 2006/112/CE, art. 78, comma 1, lett. b)
principi comunitari sull'accessorietà
La Corte richiama il principio UE che l'accessorietà – quando una prestazione sia strumentale alla principale – giustifica l'applicazione del medesimo regime IVA.
Giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia CE, C-76/99; C-42/14; C-392/11)
sentenze sulla nozione di prestazione accessoria e sull'inscindibilità economica delle prestazioni
La giurisprudenza UE stabilisce che la prestazione accessoria è tale se non costituisce fine a sé ma mezzo per fruire del servizio principale, e che l'accessorietà non viene meno se le prestazioni sono rese da soggetti diversi; tali principi sono applicati dalla Cassazione per riconoscere la non imponibilità.
Massime di principio
- La non imponibilità ex art. 9 DPR 633/1972 va valutata in base al nesso di strumentalità delle prestazioni rispetto al funzionamento/manutenzione degli impianti o al movimento dei mezzi: non serve una lettura formalistica limitata al luogo fisico.
- Servizi accessori (es. messa a disposizione di aree attrezzate, servizi di supporto) che formano con le operazioni portuali un'unica cessione economica possono beneficiare della non imponibilità anche se la prestazione accessoria sarebbe, isolatamente, imponibile.
- La qualificazione formale di 'locazione' o 'concessione' non esclude che l'operazione sia un servizio accessorio non imponibile se strettamente collegata all'attività portuale principale.
- È appropriato un approccio sostanziale: valutare la funzione economica del servizio e il suo collegamento operativo alle merci/mezzi piuttosto che limitarsi a verifiche formali o alla possibilità teorica di svolgere l'attività altrove.
- L'onere probatorio dell'Amministrazione è dimostrare l'assenza del nesso di strumentalità; se il contratto e la sua causa mostrano la finalità portuale, la non imponibilità è giustificata.
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