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Sentenza

Sentenza del 21/03/2022 n. 187 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario, la prova della notifica è data dall'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.) - Sussiste - Per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa "semplice" - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per l'anno 2015 emesso ai sensi dell'art. 41-bis (accertamento parziale), con contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla somministrazione di prodotti di caffetteria (ricostruzione induttiva basata su consumi di caffè e studio di settore) e recupero IVA per mancato calcolo del pro-rata/errata imputazione di operazioni esenti. Contestata anche la validità della notifica (consegna a familiare convivente e presunto mancato deposito del C.A.D.), l'omessa necessità del contraddittorio preventivo, l'ammissibilità di dichiarazioni integrative tardive e la valutabilità delle dichiarazioni di terzi.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello della società confermando la sentenza di primo grado. È stato ritenuto valido l'avviso di accertamento (atto emesso da dirigente con delega), legittima la notifica materialmente eseguita con consegna alla madre convivente e spedizione della comunicazione (sanatoria operata dalla presentazione del ricorso). È stata confermata la legittimità dell'accertamento parziale ex art. 41-bis e della ricostruzione induttiva dei ricavi da caffetteria sulla base degli elementi istruttori (studi di settore, quantità di caffè venduta, mancanza acquisti latte, rilievi ispettivi). Sul piano IVA è stato confermato l'obbligo del pro-rata perché la società non aveva esercitato l'opzione per la tenuta separata delle attività ai sensi dell'art. 36, comma 3 (opzione esercitata solo nel 2019, oltre i termini), per cui il recupero di IVA pari a €5.717 è stato confermato. Le dichiarazioni di terzi prodotte si sono ritenute generiche e insufficienti a scalfire l'accertamento. L'appello è rigettato e la società condannata alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 41-bis del d.P.R. n. 600

    Consente l'accertamento parziale; può essere utilizzato anche con metodo induttivo e su segnalazioni interne senza ulteriori approfondimenti quando le risultanze istruttorie appaiono attendibili.

  • art. 19-bis del d.P.R. n. 633 del 1972

    Stabilisce la percentuale di detrazione IVA (pro-rata) per soggetti con operazioni sia imponibili sia esenti; applicata per determinare l'IVA detraibile quando non è stata esercitata opzione per la separazione delle attività.

  • art. 36 del d.P.R. n. 633 del 1972

    Prevede l'applicazione unitaria dell'IVA per soggetti con più attività e la facoltà di opzione per l'applicazione separata (comma 3) con obbligo di contabilità separata; l'opzione deve essere esercitata nei termini previsti e vincola per almeno tre anni.

  • art. 8 della l. n. 890 del 1982

    Normativa di riferimento per le notifiche postali; interpretata costituzionalmente (principi art. 24 e 111 Cost.) per richiedere, in caso di mancata consegna al destinatario, la prova del C.A.D. (avviso di ricevimento con comunicazione di deposito) per provare la notifica.

  • Cass., sez. un., 15 aprile 2021, n. 10012

    Cass., sez. un., 15 aprile 2021, n. 10012

    Sancisce che se la raccomandata non viene consegnata al destinatario per rifiuto o assenza, la prova della notifica è data esclusivamente dall'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.); non è sufficiente la sola prova di spedizione della raccomandata informativa.

  • Cass., sez. 5, 27 gennaio 2022, n. 2377

    Cass., sez. 5, 27 gennaio 2022, n. 2377

    Per le notifiche eseguite dai messi comunali o speciali mediante consegna a portiere o familiari conviventi, è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa 'semplice' (senza A/R), giustificata dall'aspettativa che la consegna a persone con rapporto riconosciuto permetta la conoscenza dell'atto.

  • art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)

    art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000

    Prevede l'obbligo di contraddittorio preventivo nei casi specifici (in particolare quando vi è accesso nei locali dell'impresa); in mancanza il contraddittorio non è sempre obbligatorio in via generale.

  • art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973

    art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Regola la richiesta dei dati, documenti e registri da parte dell'Amministrazione; il mancato esibizione in sede amministrativa può comportare l'inutilizzabilità di quanto non prodotto, salvo valutazione giudiziale.

  • art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992

    art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Disciplina la produzione e il valore probatorio delle dichiarazioni di terzi nel processo tributario: hanno valore indiziario e utilità probatoria se specifiche e congrue, ma non sono decisive se generiche.

  • art. 156, 3º comma, c.p.c.

    art. 156, 3º comma, c.p.c.

    Prevede la sanatoria del vizio di notifica tramite la tempestiva impugnazione dell'atto da parte del destinatario: la costituzione in giudizio tempestiva può regolarizzare la notificazione contestata.

Massime di principio

  • Notifiche postali: se la raccomandata non è consegnata al destinatario per rifiuto o assenza, il notificante deve poter produrre in giudizio l'avviso di ricevimento con comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) per provare la perfezione della notifica; la sola prova di spedizione non è sufficiente (Cass. sez. un. 2021).
  • Notifiche tramite messi comunali/portiere/familiari conviventi: quando l'atto viene consegnato a persone il legislatore ritiene astrattamente idonee a trasmettere la conoscenza dell'atto, è sufficiente la spedizione di una raccomandata informativa semplice (senza A/R), conformemente alla giurisprudenza che distingue tale fattispecie (Cass. 2022).
  • Sanatoria della notifica: la tempestiva impugnazione dell'atto può sanare un vizio di notifica (art. 156 c.p.c.), ma è consigliabile conservare/ottenere il C.A.D. per maggiore sicurezza probatoria.
  • Opzione per attività separate e pro-rata IVA: il contribuente che esercita più attività deve esercitare per tempo (e mantenerla per il periodo minimo) l'opzione per la tenuta separata ai fini IVA; in mancanza si applica il pro-rata ai sensi dell'art. 19-bis e non è possibile ottenere detrazione al 100%.
  • Dichiarazioni integrative tardive: è possibile in alcuni casi rettificare errori (decl. di scienza) anche in sede contenziosa, ma non quando dall'atto o dalla dichiarazione risulti una scelta o opzione manifesta che vincola (la rettifica non cancella una volontà esercitata), quindi l'efficacia dipende dalla natura dell'errore e dai termini normativi.
  • Valore probatorio delle dichiarazioni di terzi: le dichiarazioni rese da terzi hanno valore indiziario; per contrastare un accertamento induttivo devono essere specifiche, fondate e congrue, non semplici affermazioni generiche.
  • Accertamento parziale (art. 41-bis): può essere utilizzato per procedere rapidamente su segnalazioni o elementi istruttori ritenuti attendibili e può ricorrere anche a metodi induttivi quando la documentazione e le risultanze giustificano la ricostruzione; l'ufficio non è sempre obbligato a un approfondimento supplementare.
  • Contraddittorio endoprocedimentale: obbligatorio nei casi espressamente previsti (ad esempio accesso presso locali d'impresa secondo art.12 comma 7 legge 212/2000); per altri tributi la necessità e gli effetti della sua violazione vanno valutati secondo i principi giurisprudenziali (Cass. sez. un. 2015).

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