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Sentenza

Sentenza del 21/03/2022 n. 436 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Riscossione - Prescrizione - Pretesa definitiva per omessa impugnazione dell'atto - Termine decennale - Applicabilità all'intero credito - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a 74 cartelle di pagamento e avvisi di addebito, deducendo la prescrizione dei crediti fiscali contestati (anche per interessi e sanzioni). Contestava inoltre la prescrizione per cartelle relative a Camera di Commercio e tasse automobilistiche.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha respinto il ricorso. Richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione (ordinanza 32308/2019), ha ritenuto che l'accertamento tributario divenuto definitivo per omessa impugnazione dà luogo a una pretesa riscossa entro il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., estendendo tale termine anche alle prestazioni accessorie e alle sanzioni connesse. Di conseguenza la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata ritenuta legittima, quanto meno con riferimento alla cartella esaminata; le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    Il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni; si applica alla pretesa tributaria divenuta definitiva per omessa impugnazione.

  • art. 2948 n. 5 c.c.

    Richiamato nel procedimento: l'Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che tale norma non si applicava al caso concreto, ma la decisione ha confermato l'applicazione del termine ordinario decennale (ovvero ha escluso l'applicazione di termini più brevi invocati).

  • Ordinanza Corte di Cassazione 32308/2019

    Principio di diritto richiamato: l'accertamento tributario definitivo per omessa impugnazione genera una pretesa soggetta alla prescrizione ordinaria decennale; medesimo termine per crediti, prestazioni accessorie e sanzioni derivanti dallo stesso fatto.

Massime di principio

  • Se una cartella esattoriale o un accertamento diventa definitivo per mancata impugnazione, la pretesa tributaria può essere fatta valere entro il termine ordinario di prescrizione di 10 anni (art. 2946 c.c.).
  • Gli importi accessori (interessi, sanzioni) collegati allo stesso presupposto impositivo seguono lo stesso termine decennale, salvo una norma specifica che disponga diversamente.
  • Non è lecito applicare termini di prescrizione diversi ai crediti nascenti dallo stesso fatto impositivo in assenza di una norma derogatrice espressa.
  • In presenza di contestazioni su cartelle emesse da soggetti diversi (es. Camera di Commercio, tasse automobilistiche), occorre verificare norme speciali che possano stabilire termini diversi; la decisione sul termine può variare in base al legislatore competente.
  • La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è legittima quando la pretesa non sia prescritta; l'omessa impugnazione rafforza la possibilità di riscossione nel termine decennale.
  • Per evitare la decadenza delle azioni difensive, il contribuente deve impugnare tempestivamente gli atti impositivi; in alternativa è utile verificare eventuali norme speciali o eccezioni che riducono il termine di prescrizione.

Testo integrale

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