Sentenza del 20/03/2022 n. 1299 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Contratti atipici - Obbligo di mantenimento - Cessione quote societarie - Aliquota proporzionale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
i genitori avevano ceduto la piena proprietà delle quote societarie ai figli in cambio dell'assunzione, da parte dei figli, dell'obbligo di mantenimento per tutta la vita dei genitori. Il contribuente contestava l'applicazione dell'imposta proporzionale prevista dall'art. 9, Tariffa, parte I, d.P.R. 131/1986 (3%), sostenendo implicitamente che la natura dell'atto fosse diversa (ad es. una donazione o altro atto non soggetto alla stessa aliquota proporzionale). L'Amministrazione sosteneva invece che si trattava di un contratto a prestazioni corrispettive, atipico, con chiari profili di onerosità, riconducibile a rendita vitalizia/permuta e quindi soggetto all'aliquota proporzionale del 3%.
La decisione
il giudice ha ritenuto che l'atto costituisce un contratto atipico a prestazioni corrispettive che presenta elementi comuni con la rendita vitalizia e con la permuta; il dovere di mantenimento attribuito ai figli rappresenta un corrispettivo con valore economico. Conseguentemente l'operazione è soggetta all'imposta di registro nella misura proporzionale del 3% prevista dall'art. 9, Tariffa, parte I, d.P.R. 131/1986. La decisione richiama anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17283/2021) che afferma principi analoghi.
Norme richiamate
d.P.R. 131/1986, art. 9, Tariffa, parte I
l'atto a prestazioni corrispettive che comporta trasferimento di proprietà in cambio di un'obbligazione di mantenimento è sottoposto all'aliquota proporzionale del 3% in quanto configurabile come corrispettivo oneroso (analogabile a rendita vitalizia/permuta)
Cassazione civile, sentenza n. 17283/2021
giurisprudenza di riferimento che conferma la qualificazione come atto oneroso e l'applicazione dell'imposta in forma proporzionale quando il mantenimento costituisce corrispettivo per il trasferimento patrimoniale
Massime di principio
- Quando il trasferimento di beni (anche quote societarie) avviene in cambio dell'assunzione di un obbligo di mantenimento si tratta normalmente di un contratto oneroso e non di una donazione: applicabile l'imposta di registro proporzionale (3% art.9 DPR 131/1986).
- La qualificazione giuridica sostanziale prevale sulla denominazione formale dell'atto: se esiste un 'corrispettivo' (anche sotto forma di prestazioni di mantenimento) l'atto va trattato come atto a prestazioni corrispettive.
- Tali contratti atipici possono essere interpretati alla stregua di rendita vitalizia o permuta quando il valore economico del mantenimento è determinato e posto a titolo di controprestazione per il trasferimento.
- Per ridurre il rischio di contestazioni fiscali, è opportuno documentare chiaramente la natura dell'operazione e la valutazione economica del corrispettivo (perizia/valutazione delle quote e quantificazione del valore del mantenimento).
- Se si vuole che l'operazione sia qualificata come donazione (con conseguente diverso regime fiscale), occorre evitare che vi sia un corrispettivo valutabile: ogni elemento che dimostri l'esistenza di una controprestazione economica favorirà l'applicazione dell'aliquota proporzionale.
- In situazioni analoghe è consigliabile ottenere consulenza fiscale preventiva e, se necessario, valutazioni tecniche sul valore delle prestazioni vitalizie per prevedere l'impatto impositivo e documentare le scelte contrattuali.
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