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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3044/2020 del 10/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società di gestione)

La controversia

La società cooperativa aveva ottenuto dal Tribunale di Vasto, con decreto ingiuntivo del 27 agosto 2010, il pagamento di Euro 31.288,48, oltre accessori, per oneri condominiali relativi a due locali situati nel centro commerciale: uno di proprietà dell’ingiunto e l’altro da lui condotto. Nell’opposizione, questi aveva contestato l’idoneità delle fatture prodotte a fondare l’ingiunzione, dedotto che gli oneri relativi al locale di sua proprietà erano stati regolarmente corrisposti e negato di dovere somme per l’altro locale. Il Tribunale di Vasto, con sentenza depositata il 24 giugno 2013, rigettò l’opposizione e confermò il decreto, ritenendo idonee le fatture ai fini monitori, non contestati il titolo e l’ammontare del credito e non provato il pagamento allegato. La Corte d’appello dichiarò inammissibile l’appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., reputando che non avesse ragionevole probabilità di accoglimento. In cassazione il condomino formulò due motivi, esaminati congiuntamente: con il primo denunciò violazione degli artt. 115, 116 e 643 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 63 disp. att. c.c. e dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, sostenendo di avere contestato fin dall’opposizione l’esistenza e la prova del credito e che le fatture non fossero sufficienti; con il secondo denunciò violazione, tra l’altro, degli artt. 2697, 1123 e 1135 c.c., degli artt. 113, 115, 116 e 634 c.p.c., dell’art. 63 disp. att. c.c. e dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, sostenendo che le delibere prodotte non recavano un piano di riparto approvato e non dimostravano l’importo dovuto da lui per gli anni 2006-2009.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Ha ricordato che nell’opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto, attore in senso sostanziale, deve provare i fatti costitutivi del credito, ma può avvalersi anche della mancata contestazione specifica del debitore: i fatti non contestati diventano non controversi e non richiedono prova. Esaminando direttamente gli atti processuali, la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva ammesso di essere proprietario del locale e aveva riconosciuto che erano state prodotte le delibere assembleari di approvazione dei bilanci e di ripartizione degli oneri; la sentenza impugnata poteva quindi ritenere non contestate l’esistenza del titolo e delle delibere. La doglianza secondo cui le specifiche ripartizioni non sarebbero state allegate investiva, invece, un presunto errore revocatorio, non deducibile in cassazione. La Corte ha inoltre ritenuto conforme ai principi di legittimità l’affermazione che la fattura è idonea a fondare l’emissione del decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa e che, nell’opposizione per oneri condominiali, il controllo riguarda l’esistenza e l’efficacia della delibera assembleare di approvazione e riparto. Nessuna spesa è stata liquidata, poiché la resistente non ha svolto attività difensiva. È stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione da parte dell’opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata.

    L’onere di provare i fatti costitutivi del credito grava sul creditore opposto, che può tuttavia assolverlo anche avvalendosi della mancata contestazione specifica dei fatti da parte dell’opponente.

  • art. 115 c.p.c.

    è, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell’opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, e dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010).

    Il convenuto, incluso l’opponente a decreto ingiuntivo, deve prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda; quelli non specificamente contestati sono non controversi e non richiedono ulteriore prova.

  • art. 634 c.p.c.

    la fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009)

    La fattura costituisce prova scritta idonea a fondare l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore del soggetto che l’ha emessa; tale affermazione riguarda la fase monitoria.

  • art. 63 disp. att. c.c.

    l’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, ex art. 63 disp. att. c.c., è limitato alla verifica dell’esistenza ed efficacia della sottostante delibera assembleare di approvazione e riparto della spesa (Cass. n. 3354 del 2016; Cass. n. 26629 del 2009; Cass. n. 2387 del 2003; più di recente, Cass. n. 4672 del 2017).

    Nell’opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali, l’accertamento è circoscritto all’esistenza e all’efficacia della deliberazione assembleare di approvazione e riparto della spesa.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è, pertanto, inammissibile.

    Il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano utilmente con l’orientamento di legittimità applicato dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nell’opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto resta onerato della prova dei fatti costitutivi del credito, mentre l’opponente deve contestare specificamente i fatti posti a fondamento della domanda; i fatti non contestati sono considerati non controversi e non richiedono specifica dimostrazione.
  • La fattura è idonea a costituire prova scritta per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa; questa idoneità nella fase monitoria non va confusa con la prova di merito del credito nel giudizio di opposizione.
  • Nell’opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali, l’accertamento è limitato alla verifica dell’esistenza e dell’efficacia della delibera assembleare di approvazione e riparto della spesa.
  • La contestazione processuale deve risultare dagli atti del giudizio di merito: l’ammissione della qualità di proprietario e dell’esistenza delle delibere assembleari può rendere tali fatti non controversi, quando non siano specificamente contestati.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiDecreto ingiuntivoProveImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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