Cassazione Civile, Sentenza n. 3021/2020 del 10/02/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva presentato il 17 settembre 2004, notificandolo il 19 novembre 2004, ricorso al Tribunale di Palermo ai sensi dell’art. 101 L. Fall., chiedendo l’ammissione al passivo della società assicurativa in liquidazione coatta amministrativa dei crediti derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori e dall’indennità sostitutiva delle ferie non godute. Domandava il riconoscimento, dalla data di assunzione o, in subordine, dal 3 ottobre 1989, della qualifica di funzionario di I grado oppure, in subordine, di impiegato di VI o V livello, con le conseguenti differenze retributive e accessori. Il Tribunale respinse la domanda per prescrizione quinquennale: ritenne interrotta la prescrizione dalla lettera dell’ottobre 1998, ma non dalla domanda di ammissione al passivo del marzo 1999, nella quale il lavoratore si era riservato di integrare gli importi per le differenze retributive; la nota del 9 marzo 2004 intervenne quindi dopo il decorso del quinquennio. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 1° aprile 2014, rigettò il gravame. In Cassazione il lavoratore propose due motivi. Con il primo, denunciò violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 1218, 2058 e 2109 c.c., contestando che l’indennità sostitutiva delle ferie non godute fosse stata qualificata come retributiva e assoggettata alla prescrizione quinquennale anziché, in ragione della sua natura risarcitoria, al termine ordinario decennale. Con il secondo, denunciò omessa motivazione e violazione o falsa applicazione degli artt. 2112, 2119, 2941, comma 6, e 2948 c.c. e dell’art. 208 L. Fall., sostenendo che la Corte d’appello non avesse considerato le deduzioni svolte in una memoria autorizzata del 23 dicembre 2012 e nella comparsa conclusionale del 6 agosto 2013 circa la sospensione della prescrizione conseguente alla liquidazione coatta amministrativa della società.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo: l’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, retributiva e risarcitoria, ma, ai fini della prescrizione del credito volto a compensare la perdita del diritto al riposo, prevale la componente risarcitoria; si applica pertanto il termine ordinario decennale e non quello quinquennale dell’art. 2948 c.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La doglianza riguardava, nella sostanza, l’omessa pronuncia su una questione di appello, ma era stata formulata come vizio motivazionale e violazione di norme sostanziali, senza dedurre in modo univoco la nullità della decisione per violazione dell’art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, perché rinnovi l’esame specificamente quanto al credito per indennità sostitutiva delle ferie non godute. Al giudice di rinvio è stata rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2948 c.c.
In definitiva quindi la natura mista dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nella prevalente (e più recente) giurisprudenza, così come può considerarsi acquisito che ai fini specifici della prescrizione del credito relativo all’indennità in questione rileva il termine decennale, e non quello quinquennale ritenuto dalla corte d’appello di Palermo.
Il termine quinquennale previsto per i crediti periodici non governa la prescrizione del credito per indennità sostitutiva delle ferie non godute quando viene in rilievo la sua funzione risarcitoria: per tale credito si applica il termine ordinario decennale.
art. 2946 c.c.
Invero, per consolidata giurisprudenza, l’azione per il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell’ordinario termine decennale di cui all’art. 2946 c.c., mentre le azioni dirette a ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono giustappunto nel termine quinquennale previsto dall’art. 2948 (per tutte Cass. n. 21645-16, Cass. n. 805711).
L’azione volta al riconoscimento della qualifica superiore è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale; le distinte pretese per le differenze retributive conseguenti sono invece soggette al termine quinquennale.
art. 112 c.p.c.
Nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine a una censura sollevata in appello, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè però il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il mezzo allorchè si sostenga – come nella specie – che la motivazione sia mancante o allorchè ci si limiti ad argomentare su un’asserita violazione di legge sostanziale.
La censura di omessa pronuncia è ammissibile anche senza richiamo formale all’art. 360, n. 4, c.p.c., purché il motivo indichi in modo univoco la nullità della decisione derivante dall’omissione; non basta prospettare un difetto di motivazione o una violazione di legge sostanziale.
Massime di principio
- L’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, retributiva e risarcitoria. Ai fini della prescrizione del credito destinato a compensare il danno da perdita del diritto al riposo prevale la funzione risarcitoria e si applica il termine ordinario decennale; la componente retributiva rileva invece per profili diversi, quali l’incidenza sul trattamento di fine rapporto, il calcolo degli accessori e l’assoggettamento a contribuzione.
- La domanda di riconoscimento della qualifica superiore è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, mentre la distinta domanda per le differenze retributive conseguenti è soggetta al termine quinquennale.
- La doglianza di omessa pronuncia su una censura d’appello deve essere dedotta come nullità processuale in modo univoco; la sua qualificazione non richiede necessariamente la menzione formale dell’art. 360, n. 4, c.p.c., ma non è sufficiente lamentare un’omessa motivazione o una violazione di legge sostanziale.
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