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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3050/2020 del 10/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coerede)

La controversia

Nel 2003 due coeredi avevano convenuto in giudizio i germani e la madre chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni lasciati dal padre, deceduto in data non leggibile nel testo, nonché, nei confronti del germano che utilizzava in via esclusiva un immobile, il pagamento dei frutti civili e la resa del conto. Il convenuto aveva eccepito la prescrizione del credito per i frutti e, in via riconvenzionale, chiesto l’accertamento dell’usucapione di immobili e terreni pertinenziali, il rimborso di Euro 150.000,00 per lavori di ristrutturazione e l’assegnazione in natura della propria quota. Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 369 del 2013, aveva rigettato le eccezioni e la riconvenzionale, disposto la divisione sulla base del progetto del CTU e condannato il coerede al pagamento dei frutti per l’uso esclusivo dell’immobile. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1521/2015, depositata il 12 giugno 2015 e notificata il 23 settembre 2015, aveva accolto parzialmente l’appello principale, limitando i frutti dovuti al periodo successivo alla domanda giudiziale e confermando il resto. Il coerede ha proposto ricorso principale articolato in tre motivi: ha contestato che la censura sulla consistenza dell’asse ereditario fosse stata considerata nuova; ha denunciato carenza di prova circa i beni compresi nell’asse; e ha lamentato il mancato rimborso delle spese di ristrutturazione. Due coeredi hanno proposto ricorso incidentale con due motivi: il primo, relativo alla notifica dell’appello agli eredi della madre, effettuata impersonalmente e collettivamente presso l’ultimo domicilio oltre l’anno dalla morte; il secondo, concernente l’asserita insufficienza dell’area pertinenziale assegnata a uno di loro.

La decisione

La Cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso principale: una volta accertati mediante CTU l’esistenza delle opere realizzate dal coerede su un immobile comune e il loro presumibile costo, doveva essere riconosciuto il rimborso delle spese, risultando superata la questione della prova degli esborsi. Ha rigettato i primi due motivi principali: l’erronea qualificazione della contestazione sulla consistenza dell’asse come nuova era ininfluente, poiché la Corte d’appello aveva comunque deciso la questione nel merito; la ricostruzione dell’asse era sorretta dal quadro probatorio e dalla CTU percipiente, mentre la valutazione delle prove non è censurabile in cassazione come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Ha rigettato il primo motivo incidentale: la notificazione dell’appello ai germani in proprio li aveva resi edotti del gravame anche nella qualità di eredi della madre, sicché, in applicazione dell’unicità della parte sostanziale, non occorreva rinnovare la notificazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo incidentale perché diretto a rimettere in discussione una valutazione di merito, senza specifica critica alla motivazione d’appello. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda di rimborso e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali totalmente soccombenti, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    In detto contesto non sussiste palesemente la violazione delle norme in materia di onere della prova, poichè la prova era desumibile dalle risultanze della CTU, mentre la valutazione delle risultanze probatorie è insindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., potendo semmai essere censurata attraverso il corretto paradigma normativo del vizio di motivazione, e quindi nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (ex plurimis, Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 30/11/2016 n. 24434; Cass. 27/12/2016, n. 27000).

    La valutazione delle risultanze probatorie non è sindacabile in cassazione sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; la censura può essere proposta, nei limiti previsti, attraverso il paradigma del vizio di motivazione. Nel caso concreto, la prova della consistenza dell’asse risultava dalla CTU.

  • art. 116 c.p.c.

    In detto contesto non sussiste palesemente la violazione delle norme in materia di onere della prova, poichè la prova era desumibile dalle risultanze della CTU, mentre la valutazione delle risultanze probatorie è insindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., potendo semmai essere censurata attraverso il corretto paradigma normativo del vizio di motivazione, e quindi nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (ex plurimis, Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 30/11/2016 n. 24434; Cass. 27/12/2016, n. 27000).

    La valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito non può essere rivalutata in cassazione denunciando la violazione dell’art. 116 c.p.c.; l’eventuale censura deve rispettare il diverso e corretto paradigma del vizio di motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    In detto contesto non sussiste palesemente la violazione delle norme in materia di onere della prova, poichè la prova era desumibile dalle risultanze della CTU, mentre la valutazione delle risultanze probatorie è insindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., potendo semmai essere censurata attraverso il corretto paradigma normativo del vizio di motivazione, e quindi nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (ex plurimis, Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 30/11/2016 n. 24434; Cass. 27/12/2016, n. 27000).

    Non sussiste violazione dell’onere della prova quando la prova dei fatti rilevanti è desumibile dalle risultanze della CTU, che nel caso concreto ha accertato quali beni appartenessero al de cuius.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    In detto contesto non sussiste palesemente la violazione delle norme in materia di onere della prova, poichè la prova era desumibile dalle risultanze della CTU, mentre la valutazione delle risultanze probatorie è insindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., potendo semmai essere censurata attraverso il corretto paradigma normativo del vizio di motivazione, e quindi nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (ex plurimis, Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 30/11/2016 n. 24434; Cass. 27/12/2016, n. 27000).

    Le contestazioni sulla valutazione delle prove possono essere sottoposte al giudizio di legittimità solo attraverso il vizio di motivazione nei limiti del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., nel testo applicabile.

  • art. 1720 c.c.

    Nella specie, una volta accertato, a mezzo della CTU, l’esistenza di opere realizzate da M.R. su uno degli immobili oggetto della comunione ereditaria, nonchè il presumibile costo delle stesse, la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere il rimborso, essendo evidentemente superata la questione della prova degli esborsi.

    Il coerede che abbia sostenuto spese per opere su un bene comune può ottenere il rimborso delle spese quale mandatario o utile gestore degli altri partecipanti alla comunione; accertati con CTU l’esistenza delle opere e il loro presumibile costo, deve essere riconosciuto il rimborso.

  • art. 1150 c.c.

    In premessa occorre ribadire il principio secondo cui il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l’applicazione dell’art. 1150 c.c. – secondo cui è dovuta un’indennità pari all’aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti – ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per la cosa comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore (ex plurimis, Cass. 21/02/2019, n. 5135; Cass. 27/06/2013, n. 16206; Cass. 23/03/2009, n. 6982).

    In sede di divisione ereditaria il coerede che abbia eseguito migliorie sul bene comune non ha diritto all’indennità commisurata all’aumento di valore prevista dall’art. 1150 c.c.; può invece domandare il rimborso delle spese sostenute quale mandatario o utile gestore degli altri coeredi.

  • art. 330, ultimo comma, c.p.c.

    Nel caso in esame, in cui la notifica dell’atto di appello a ciascuno dei germani M. in proprio, compresa M.A.A., li aveva resi edotti del gravame nella qualità di eredi di Ma.Sp., il principio di unicità della parte sostanziale rendeva superflua la rinnovazione della notificazione dell’appello agli stessi germani in qualità di eredi.

    Quando la stessa persona cumula la qualità di parte in proprio e di erede di un’altra parte, la notificazione dell’impugnazione ricevuta in proprio, se la rende edotta del gravame anche quale erede, esclude la necessità di rinnovare la notificazione nei suoi confronti in tale ulteriore qualità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    In presenza dei presupposti di legge, il ricorrente incidentale soccombente è tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    Il contributo aggiuntivo previsto dal comma 1-quater è pari a quello dovuto per il ricorso secondo il comma 1-bis, quando dovuto.

Massime di principio

  • Il coerede che abbia eseguito migliorie su un bene comune non può chiedere in sede di divisione l’indennità commisurata all’aumento di valore prevista dall’art. 1150 c.c.; può invece chiedere, quale mandatario o utile gestore degli altri coeredi, il rimborso delle spese sostenute per la cosa comune.
  • Il rimborso delle spese per opere eseguite dal coerede sul bene comune costituisce un debito di valuta e non di valore; non spetta quindi la rivalutazione monetaria.
  • Quando la CTU accerta l’esistenza delle opere realizzate sul bene comune e il loro presumibile costo, tale accertamento può superare la questione della prova degli esborsi e fondare il riconoscimento del rimborso.
  • La consulenza tecnica d’ufficio di carattere percipiente può costituire essa stessa fonte di prova; la valutazione delle risultanze probatorie non è censurabile in cassazione come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma può essere contestata soltanto attraverso il pertinente vizio di motivazione e nei limiti di legge.
  • Se una persona cumula la qualità di parte in proprio e di erede di un’altra parte, la notificazione dell’impugnazione ricevuta in proprio rende superflua la rinnovazione della notificazione nella qualità ereditaria quando la conoscenza del gravame risulti così acquisita.
  • La contestazione di una ratio aggiuntiva erronea non determina la cassazione della decisione quando il giudice d’appello abbia comunque esaminato e deciso nel merito la questione sulla base di un’autonoma ratio.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaPossessoImpugnazioniProve
RamiSuccessioniDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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