Cassazione Civile, Sentenza n. 3128/2020 del 10/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (somministrante)
La controversia
La società erogatrice del servizio idrico aveva ottenuto dal Tribunale di Como il decreto ingiuntivo n. 1970/2012 per Euro 60.983,81, relativo alla fornitura di acqua potabile a un immobile già appartenente a una società a responsabilità limitata, cancellata dal registro delle imprese il 16 luglio 2009. Il trustee del trust liquidatorio costituito per soddisfare i creditori della società aveva proposto opposizione, contestando di essere tenuto al pagamento di fatture emesse nel 2010 nei confronti della società estinta. Deduceva inoltre di avere inviato il 14 luglio 2009, quando agiva quale liquidatore, un fax di disdetta della somministrazione; la società avrebbe chiuso l’utenza soltanto il 31 marzo 2011, in violazione della carta dei servizi, che prevedeva la chiusura entro trenta giorni. Contestava anche che la richiesta non fosse stata rivolta alla società cui nel luglio 2009 era stato affittato il ramo d’azienda comprendente l’immobile. Quanto all’importo, lamentava che una perdita dovuta alla rottura di un tubo avesse determinato consumi abnormi: la fattura dell’aprile 2010 ammontava a Euro 54.016,88, a fronte di una fattura di settembre di Euro 46,50. Sosteneva che la società erogatrice, informata della rottura dall’autunno 2009, avrebbe dovuto avvertire l’utilizzatore o interrompere la fornitura; attribuiva inoltre alla perdita danni all’immobile, consistenti nell’abbassamento delle fondazioni e nella comparsa di crepe e fessurazioni. Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, la compensazione del credito con il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Como, con sentenza n. 628/2015, aveva respinto l’opposizione; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3356/2017 depositata il 17 luglio 2017, aveva rigettato l’appello. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione dell’art. 1335 c.c., perché il fax sarebbe stato mezzo equipollente alla raccomandata prevista per la disdetta e la sua ricezione avrebbe dovuto presumersi; 2) violazione degli artt. 2495 e 2558 c.c., perché la corte territoriale avrebbe fatto rivivere la società estinta e ravvisato una cessione d’azienda senza un relativo contratto, così giustificando fatture riferite a un soggetto inesistente e la successione del trustee nei rapporti; 3) violazione degli artt. 1375 e 1227 c.c., nonché degli artt. 1218, 2043 e 2051 c.c., per l’asserita omissione di vigilanza e di segnalazione dei consumi anomali da parte della società erogatrice e per il mancato riconoscimento del concorso colposo di quest’ultima.
La decisione
La Cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Sul primo, ha chiarito che la forma pattizia della disdetta non era richiesta a pena di validità e che la comunicazione poteva essere effettuata anche con mezzo equipollente; tuttavia, per operare la presunzione dell’art. 1335 c.c., il mittente doveva provare che il fax fosse giunto all’indirizzo del destinatario. Il giudice di merito aveva accertato, con valutazione non sindacabile in cassazione, che non era stata provata la ricezione o il corretto inoltro al recapito idoneo. Sul secondo, la Corte ha ribadito che il trust non è un soggetto giuridico e che il trustee è il riferimento nei rapporti con i terzi; ha però ritenuto che, nel caso concreto, l’operazione di conferimento dell’intero patrimonio e dell’azienda al trustee, seguita dalla cancellazione della società prima della liquidazione, fosse stata valutata dal giudice di merito come circolazione dell’azienda. Il credito per la fornitura, in quanto debito operativo inerente all’azienda conferita, ricadeva nella disciplina dell’art. 2558 c.c. e non era sottratto al pagamento per effetto della segregazione patrimoniale. Le censure non avevano colto questa ratio decidendi. Sul terzo, la Corte ha ritenuto che il contatore avesse registrato correttamente i consumi e che la rottura fosse collocata in una parte dell’impianto non di proprietà né in custodia della società erogatrice. In caso di contestazione, il somministrante deve provare i consumi effettivi e il regolare funzionamento del contatore; l’utente deve invece dimostrare che l’eccesso dipenda da fattori esterni al suo controllo e non evitabili con un’attenta custodia, o di avere diligentemente vigilato sull’impianto. Non essendo previsto un obbligo contrattuale di monitorare e segnalare ogni consumo anomalo, né essendo state provate circostanze concrete che rendessero scorretta l’omessa segnalazione, la buona fede non poteva introdurre un obbligo accessorio di sorveglianza che alterasse l’equilibrio contrattuale; rilevava inoltre che l’utilizzatore non aveva adempiuto l’onere di controllare periodicamente il contatore. La fatturazione dei consumi già effettuati restava dovuta anche dopo la cessazione del contratto. La Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità, data la necessità di precisare e integrare la motivazione della sentenza impugnata, e ha dato atto dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 1335 c.c.
Infatti, in base a quest’ultima norma, la disdetta, così come ogni dichiarazione rivolta ad una persona determinata, si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato senza sua colpa nell’impossibilità di averne notizia.
La presunzione di conoscenza delle dichiarazioni recettizie opera quando è provato che la comunicazione è giunta all’indirizzo del destinatario; la mera prova dell’invio del fax non basta.
art. 1350, n. 13, c.c.
Ne consegue che la disdetta non ricadeva in alcun modo sotto il regime dell’art. 1350 c.c., n. 13, il quale, allorquando esige che il requisito formale scritto sia indicato “specialmente” dalla legge allude ad una indicazione espressa dell’obbligatorietà del requisito formale o comunque ad una indicazione indiretta, ma chiaramente rivelatrice della volontà imperativa della legge.
Il requisito della forma scritta ad substantiam previsto dall’art. 1350, n. 13, richiede un’indicazione legislativa espressa o chiaramente rivelatrice dell’obbligatorietà della forma; la forma pattizia della disdetta in esame non ricadeva in tale previsione.
art. 2495 c.c.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata sia pure nella sua povertà di riferimenti, risulta avere individuato nell’operazione per come congegnata – cioè per il tramite del trasferimento di tutti i beni facenti parte del patrimonio sociale e con la cancellazione della società disponente dal registro delle imprese, allo scopo di avvalersi degli effetti di cui all’art. 2495 c.c., senza alcun riferimento, essendo la liquidazione del patrimonio sociale solo programmata attraverso la costituzione del trust, per le attività compiute per il soddisfacimento dei creditori sociali – una vicenda (anche) di circolazione del patrimonio aziendale, traendone le conseguenze in ordine ai debiti cosiddetti operativi.
La cancellazione della società prima della liquidazione, inserita in un’operazione di trasferimento al trustee dell’intero patrimonio aziendale, può essere valutata nel quadro complessivo dell’operazione e non impedisce di riconoscere la circolazione dell’azienda e le relative conseguenze sui debiti operativi.
art. 2558 c.c.
il fenomeno traslativo realizzato andava regolato, per quanto concerneva il credito della ACSM-AGAM con l’applicazione della disciplina di cui all’art. 2558 c.c. (Cass. 26/10/2007, n. 22538), in considerazione del fatto che esso aveva natura di credito operativo cioè era inerente all’azienda conferita e non risentiva, dunque, dell’effetto segregativo proprio del trust.
Quando il conferimento al trustee integra una circolazione dell’azienda, i crediti e i debiti operativi inerenti all’azienda sono regolati dall’art. 2558 c.c.; il debito operativo non è sottratto alla relativa disciplina per il solo fatto della segregazione patrimoniale.
art. 2729, comma 2, c.c.
Questa Corte ha avuto occasione di esprimersi a proposito della forma scritta prevista pattiziamente per lo scioglimento unilaterale dal contratto, ritenendo che tale forma abbia solo la finalità di documentare l’avvenuto ricevimento dell’atto da parte del destinatario e che, pertanto, per natura e scopo, sia una forma richiesta ad probationem tantum, con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine alle restrizioni dei mezzi di prova – non si può provare per testimoni nè, ai sensi dell’art. 2729 c.c., comma 2, tramite presunzioni – ma non avente riflessi sulla sua validità nè sulla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., ove l’atto sia portato a conoscenza del destinatario con mezzi equipollenti (Cass. 13/05/1989, n. 2211; Cass. 09/06/2016, n. 11808).
La forma scritta pattizia della disdetta, quando è volta a documentarne la ricezione e non è imposta a pena di invalidità, ha funzione probatoria; la prova testimoniale e quella presuntiva sono soggette ai limiti indicati dal passaggio, mentre la disdetta può essere comunicata con mezzo equipollente se ne è provata la ricezione.
art. 1375 c.c.
la buona fede non può essere invocata per introdurre obblighi accessori ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal contratto che alterino il sinallagma contrattuale sbilanciando l’equilibrio del contratto; vieppiù considerando l’onere, non adempiuto, da parte dell’utilizzatore di provvedere da sè alla lettura del contatore che, essendo risultato regolarmente funzionante, aveva registrato il consumo eccessivo.
La buona fede nell’esecuzione integra il regolamento contrattuale in relazione alle circostanze concrete, ma non giustifica l’imposizione di obblighi accessori non previsti che alterino l’equilibrio del contratto; rileva anche la condotta dovuta dall’altra parte, qui l’autonomo controllo dei consumi mediante lettura del contatore.
art. 1227 c.c.
Costituisce ius receptum che sulla società erogante gravi l’onere di provare i consumi effettivi, giacchè la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare il regolare funzionamento degli impianti di misurazione, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
Nella controversia sui consumi anomali, il fruitore deve dimostrare i fattori esterni non controllabili o l’adeguata vigilanza sull’impianto; tale riparto concorre a valutare l’eventuale incidenza della condotta dell’utente sul danno o sull’aggravamento della pretesa.
art. 1218 c.c.
A fronte dunque della prova raggiunta presuntivamente che il contatore aveva registrato regolarmente i consumi e che la parte dell’impianto idrico di proprietà della società erogatrice non presentava rotture cagionanti dispersioni d’acqua, non vi era la possibilità per l’utente di chiedere una correzione a proprio favore della fatturazione, riducendo l’importo preteso a quello dovuto per i consumi relativi all’arco temporale di una fisiologica fatturazione, nè di invocare una responsabilità a carico della società somministrante.
Accertata la corretta registrazione dei consumi e l’assenza di guasti nella parte dell’impianto appartenente alla somministrante, non sussiste, sulla base dei fatti accertati, responsabilità contrattuale della società erogatrice né titolo per ridurre la fatturazione.
art. 2043 c.c.
A fronte dunque della prova raggiunta presuntivamente che il contatore aveva registrato regolarmente i consumi e che la parte dell’impianto idrico di proprietà della società erogatrice non presentava rotture cagionanti dispersioni d’acqua, non vi era la possibilità per l’utente di chiedere una correzione a proprio favore della fatturazione, riducendo l’importo preteso a quello dovuto per i consumi relativi all’arco temporale di una fisiologica fatturazione, nè di invocare una responsabilità a carico della società somministrante.
In assenza di un guasto imputabile alla somministrante e di elementi che fondino una sua condotta illecita, l’utente non può farle carico, sulla base della sola anomalia dei consumi, della responsabilità per la dispersione.
art. 2051 c.c.
Ne derivano due conseguenze dirimenti: il contatore registrava correttamente i consumi, il tubo rotto, che aveva provocato la fuoriuscita enorme di acqua, non era di proprietà nè sotto la custodia della società erogatrice.
La responsabilità del custode non è imputabile alla somministrante quando il guasto che ha causato la dispersione riguarda una parte dell’impianto che non è di sua proprietà né sotto la sua custodia.
art. 2697 c.c.
Costituisce ius receptum che sulla società erogante gravi l’onere di provare i consumi effettivi, giacchè la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare il regolare funzionamento degli impianti di misurazione, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
Il riparto probatorio per i consumi contestati segue la vicinanza della prova: il somministrante prova i consumi effettivi e il regolare funzionamento del contatore; il fruitore prova le cause esterne non controllabili o la diligente vigilanza sull’impianto.
art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985
Secondo l’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989, n. 364, “per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”.
Il trust è una relazione giuridica relativa a beni sottoposti al controllo del trustee per un beneficiario o uno scopo determinato; non costituisce di per sé un soggetto giuridico dotato di personalità.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto dal ricorrente un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per una dichiarazione unilaterale recettizia, la presunzione di conoscenza sorge quando è provato che essa è giunta all’indirizzo del destinatario. La prova della sola spedizione del fax non è sufficiente; una volta provato il corretto inoltro al recapito idoneo, può presumersi la ricezione, salva la prova contraria del destinatario.
- La forma pattizia prevista per la disdetta, se non è espressamente o chiaramente prescritta a pena di invalidità, ha funzione probatoria e non esclude l’uso di mezzi equipollenti; resta necessario provare che la comunicazione sia pervenuta al destinatario.
- Il trust non è un soggetto giuridico autonomo: nei rapporti con i terzi il riferimento è il trustee, titolare dei diritti sui beni segregati. La segregazione patrimoniale non esclude che un’operazione di conferimento possa integrare una circolazione dell’azienda e che ai debiti operativi inerenti all’azienda si applichi la disciplina dell’art. 2558 c.c.
- La legittimità del trust liquidatorio va valutata considerando la causa concreta e la meritevolezza degli interessi perseguiti nell’ambito dell’intera operazione; non può essere utilizzato per sottrarre il patrimonio alle procedure concorsuali o alterare illegittimamente la par condicio creditorum.
- In caso di contestazione dei consumi misurati da contatore, il somministrante deve provare i consumi effettivi e il regolare funzionamento del misuratore; l’utente deve provare che l’eccesso è dovuto a fattori esterni al suo controllo e non evitabili con diligente custodia, oppure di avere vigilato adeguatamente sull’impianto.
- La buona fede nell’esecuzione del contratto può conformare gli obblighi in relazione alle circostanze concrete, ma non può essere invocata per introdurre obblighi accessori non previsti che alterino il sinallagma. In assenza di circostanze specifiche, non impone al somministrante un sistema di monitoraggio continuo e di segnalazione individuale dei consumi anomali, soprattutto se l’utente può controllare il contatore.
- Il corrispettivo per la fornitura già effettuata resta dovuto anche dopo la cessazione del contratto, poiché la fatturazione dei consumi attiene all’esecuzione del rapporto e il credito trae origine dalla prestazione eseguita.
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