Cassazione Civile, Sentenza n. 3022/2020 del 10/02/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (socio fallito)
La controversia
Il tribunale di Roma, con sentenza del 21 novembre 2011, dichiarò il fallimento di una società di fatto costituita per la raccolta e la gestione del risparmio e lo estese personalmente ai soci illimitatamente responsabili, tra cui il ricorrente. La corte d’appello respinse il reclamo contro la dichiarazione, ritenendo provata l’esistenza del rapporto societario. In un precedente giudizio di cassazione, le Sezioni unite accolsero il motivo relativo al vizio di motivazione sulla partecipazione del ricorrente alla società, cassarono la decisione limitatamente a tale profilo e rinviarono la causa alla corte d’appello in diversa composizione. Il giudizio di rinvio non venne riassunto. Il ricorrente chiese quindi al giudice delegato di far annotare al registro delle imprese le conseguenze dell’estinzione ai sensi dell’art. 393 c.p.c., di cancellare le trascrizioni pregiudizievoli a suo carico e a favore della massa e di disporre il deposito del rendiconto del curatore. Il giudice delegato respinse l’istanza e il tribunale di Roma, con decreto del 6 febbraio 2018, confermò il rigetto, ritenendo inapplicabile al processo fallimentare la regola dell’art. 393 c.p.c. Il ricorrente ha proposto un unico motivo, denunciando la nullità del decreto e la violazione degli artt. 111, 132, 134, 135, 336, 338, 393 e 653 c.p.c. e degli artt. 18 e 22 della legge fallimentare: ha contestato che, in caso di mancata riassunzione del giudizio di rinvio dopo la cassazione della decisione che aveva respinto il reclamo, potesse estinguersi soltanto il reclamo senza incidere sull’intero processo e sull’efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento. Ha inoltre denunciato l’inadeguatezza della motivazione del decreto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato il decreto del tribunale di Roma e rinviato allo stesso tribunale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Ha respinto la censura di carenza strutturale di motivazione: la motivazione del decreto era individuabile nelle argomentazioni esposte, e la loro eventuale erroneità non equivaleva a mancanza di motivazione. Ha invece ritenuto errata la soluzione giuridica del tribunale: nel regime risultante dalle riforme della legge fallimentare, il reclamo ex art. 18 è un procedimento a effetto devolutivo pieno, che sottopone a nuova valutazione, nei limiti delle censure, la domanda di fallimento e i relativi presupposti; il suo oggetto non può essere isolato dalla sentenza dichiarativa. Né l’art. 22 della legge fallimentare né l’asserita mancanza di efficacia sostitutiva della decisione sul reclamo costituiscono una deroga alla regola generale dell’art. 393 c.p.c. Quest’ultima è una regola processuale e può essere derogata soltanto da una diversa disposizione positiva speciale, non individuabile per il reclamo fallimentare. Di conseguenza, se la sentenza che ha respinto il reclamo contro la dichiarazione di fallimento è cassata con rinvio e il giudizio non viene riassunto nel termine, si estingue l’intero processo e diviene inefficace anche la sentenza dichiarativa di fallimento. Il tribunale in sede di rinvio dovrà uniformarsi al principio e provvedere sulle domande consequenziali.
Norme richiamate
art. 393 c.p.c.
in tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio per dichiarazione di fallimento, ove la sentenza di rigetto del reclamo contro la sentenza dichiarativa, di cui alla L. Fall., art. 18, sia stata cassata con rinvio, e il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto, trova piena applicazione la regola generale di cui all’art. 393 c.p.c., alla stregua della quale alla mancata riassunzione consegue l’estinzione dell’intero processo e, quindi, anche l’inefficacia della sentenza di fallimento
La mancata riassunzione nel termine del giudizio di rinvio instaurato dopo la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo fallimentare determina l’estinzione dell’intero processo, compreso quello per la dichiarazione di fallimento, e rende inefficace la sentenza dichiarativa.
art. 18 L. Fall.
E’ infatti un procedimento caratterizzato da un effetto devolutivo pieno e attinente a un provvedimento decisorio emesso all’esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio, suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata.
Il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, nel regime riformato considerato dalla Corte, devolve al giudice del reclamo una nuova valutazione, entro i limiti delle censure, dei presupposti della dichiarazione e della domanda di fallimento; non costituisce un processo autonomo avente a oggetto la sola sentenza impugnata.
art. 22 L. Fall.
Essa serve a dire che, nella diversa prospettiva del reclamo contro il diniego di fallimento, solo il tribunale (al quale vanno rimessi gli atti), e non anche la corte d’appello, può pronunciare il fallimento medesimo.
La previsione che riserva al tribunale la pronuncia di fallimento quando è accolto il reclamo contro il diniego riguarda quella specifica struttura duale e non introduce una deroga alla regola dell’art. 393 c.p.c. per la mancata riassunzione del rinvio relativo al reclamo contro una dichiarazione di fallimento.
art. 132 c.p.c.
La motivazione invero ben si evince proprio dalle considerazioni criticate dal ricorrente, ed è ovviamente specioso identificare la presunta eventuale non condivisibilità di quelle motivazioni con la mancanza di motivazione del provvedimento sul piano strutturale.
La non condivisibilità o l’erroneità delle ragioni esposte dal giudice non integra, per ciò solo, una mancanza strutturale di motivazione del provvedimento.
Massime di principio
- La mancata riassunzione nel termine del giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza che ha respinto il reclamo contro la dichiarazione di fallimento estingue l’intero processo ai sensi dell’art. 393 c.p.c. e comporta l’inefficacia della sentenza dichiarativa.
- Nel regime della legge fallimentare riformata, il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento ha effetto devolutivo pieno: nei limiti delle censure proposte, consente una nuova valutazione dei presupposti della dichiarazione e della domanda di fallimento, sicché il suo oggetto non può essere separato dal processo in cui la dichiarazione è stata pronunciata.
- L’art. 393 c.p.c. detta una regola processuale generale, derogabile soltanto da una diversa regola speciale di diritto positivo; non è sufficiente invocare peculiarità del procedimento o la mancanza di efficacia sostitutiva della decisione impugnata.
- La previsione dell’art. 22 L. Fall., che riserva al tribunale la pronuncia di fallimento in caso di accoglimento del reclamo contro il diniego, non deroga all’art. 393 c.p.c. nel diverso caso di mancata riassunzione del rinvio dopo la cassazione della decisione che ha respinto il reclamo contro la dichiarazione.
- L’erroneità o la non condivisibilità della motivazione non coincide con l’assenza di motivazione richiesta come vizio strutturale del provvedimento.
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