Cassazione Civile, Sentenza n. 3059/2020 del 10/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (organo disciplinare)
La controversia
A seguito di una condanna penale definitiva, passata in giudicato il 21 giugno 2016, per appropriazione indebita di somme condominiali pari a 150.000 euro, con pena di un anno e sei mesi di reclusione e 500 euro di multa, oltre al risarcimento del danno, l’Ordine territoriale avviò un procedimento disciplinare e dispose la cancellazione dell’architetto dall’albo. Il Consiglio nazionale confermò la sanzione. L’interessato propose ricorso per cassazione contro la decisione del Consiglio nazionale n. 17/2018, depositata il 18 maggio 2018, articolando sei motivi: applicazione retroattiva delle norme deontologiche entrate in vigore il 1° gennaio 2014 a condotte del 2007-2011; erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso amministrativo per asserita carenza di esposizione dei fatti; motivazione insufficiente e per relationem quanto alla condanna penale; pretesa necessità di una nuova valutazione disciplinare e assenza di automatismo della cancellazione, che secondo il ricorrente sarebbe stata consentita solo per una pena superiore a tre anni; omessa valutazione della reiterazione, delle circostanze dell’infrazione e della proporzionalità della sanzione, specialmente per fatti asseritamente estranei all’attività professionale; infine, motivazione tautologica sulla lesione del prestigio della categoria, deducendo che la nomina ad amministratore era avvenuta in qualità di condomino e che i compensi erano stati deliberati dall’assemblea. La Cassazione non ha esaminato nel merito tali censure: ha rilevato che il ricorso era stato proposto contro il Consiglio nazionale e il Consiglio di disciplina territoriale, soggetti privi di legittimazione passiva, senza essere notificato ai contraddittori necessari individuati nel Consiglio dell’Ordine territoriale e nel Procuratore della Repubblica competente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di corretta instaurazione del contraddittorio: i Consigli di disciplina territoriali sono autonomi e indipendenti dai Consigli dell’Ordine, non svolgono compiti di sorveglianza e non hanno interesse a resistere in giudizio; analogamente, il Consiglio nazionale non era il destinatario necessario dell’impugnazione. Il ricorso avrebbe dovuto essere proposto nei confronti del Consiglio dell’Ordine professionale territoriale, competente alla sorveglianza degli iscritti, e del Procuratore della Repubblica territorialmente competente, titolare dei poteri di vigilanza indicati dalla Corte. La notifica al Consiglio nazionale o al Procuratore generale presso la Corte di cassazione non suppliva alla mancata notifica ai contraddittori necessari. I sei motivi di merito non sono stati decisi. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 200 euro per esborsi e 3.000 euro per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Norme richiamate
D.L. n. 138/2011, art. 3, comma 5, lett. f), convertito con L. n. 148/2011
Il D.L. n. 138 del 2011, art. 3, comma 5, lett. f), convertito con L. n. 148 del 2011 ha riformato gli ordinamenti professionali, disponendo – per quanto qui interessa – l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari.
La riforma ha istituito organi territoriali disciplinari distinti dagli organi ordinistici con funzioni amministrative, cui sono attribuite l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari.
D.P.R. n. 137/2012, art. 8
Il D.P.R. n. 137 del 2012, art. 8 ha previsto l’istituzione dei Consigli di disciplina territoriali, cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo.
I Consigli di disciplina territoriali esercitano in autonomia le funzioni istruttorie e decisorie in materia disciplinare; tale attribuzione, insieme alla loro separazione dai compiti di sorveglianza, rileva per escluderne la legittimazione passiva nel giudizio.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
Dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- I Consigli di disciplina territoriali istituiti nell’ordinamento professionale, essendo autonomi e terzi rispetto ai Consigli dell’Ordine e privi di compiti di sorveglianza, non hanno interesse a resistere in giudizio contro l’impugnazione delle proprie decisioni disciplinari.
- Nel giudizio di impugnazione di una decisione disciplinare professionale, il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti del Consiglio dell’Ordine territoriale, titolare della sorveglianza sugli iscritti, e del Procuratore della Repubblica territorialmente competente, cui spettano i poteri di vigilanza indicati dalla legge; la notificazione ad organi diversi non supplisce all’omissione.
- La mancata notificazione del ricorso a uno dei contraddittori necessari individuati dalla disciplina applicabile comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.
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