Cassazione Civile, Ordinanza n. 04285/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2004 con cui l'amministrazione finanziaria contestava a una società l'indebita detrazione dell'IVA e irrogava sanzioni. L'accertamento traeva origine da una precedente istanza di rimborso IVA riferita al periodo successivo, collegata alla registrazione della fattura di acquisto di un fabbricato da un'altra società riconducibile agli stessi soci di riferimento; secondo l'Ufficio, l'IVA indicata in fattura non era mai stata versata dall'emittente e l'operazione era da qualificare come inesistente, con conseguente formazione di un'eccedenza d'imposta poi ceduta a un istituto di credito. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per carenza di motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell'art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972 per avere escluso il carattere fraudolento dell'operazione e per non avere considerato che spettava al contribuente provare i presupposti della detrazione IVA.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza della CTR affetta da motivazione meramente apparente e quindi nulla per violazione del minimo costituzionale della motivazione. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché riesamini il merito dell'appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizio di motivazione riconducibile alla violazione dell'art. 132 c.p.c.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla se manca la motivazione o se la motivazione è solo apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. 546/1992 per il contenuto necessario della sentenza tributaria.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
impone l'esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto della decisione tributaria.
art. 54, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come norma sostanziale sulla detrazione/accertamento IVA, la cui applicazione era stata contestata dall'Ufficio.
art. 111, sesto comma, Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per la dedotta violazione di legge sostanziale sul regime IVA.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la motivazione della sentenza di merito è censurabile solo quando manchi del tutto o sia soltanto apparente, perplessa, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile, perché in tali casi si traduce in nullità della sentenza.
- La motivazione è apparente quando non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e non chiarisce su quali prove e su quali argomentazioni si fondi la decisione.
- Non è sufficiente, per superare il controllo di legittimità, un generico richiamo alla discussione di causa o un'adesione solo enunciata alle ragioni del primo giudice, se manca un percorso argomentativo intelligibile.
- Quando il primo motivo investe validamente la nullità della sentenza per difetto di motivazione, l'esame delle censure di merito resta assorbito.
- In materia tributaria, la decisione che si limiti ad affermazioni apodittiche sull'assenza di ulteriori prove o sulla natura dell'operazione non soddisfa l'obbligo motivazionale richiesto dalla legge processuale.
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