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Sentenza

Sentenza n. 296/2026 - Trieste, Sezione 1

PER L'ESECUZIONE della sentenza n. 274/2024 emessa e pubblicata il 17.09.2024 dal Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione in data 19.09.2024 non impugnata, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202500618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza n. 274/2024 del Tribunale di Udine, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 274/2024 del Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione, non impugnata e passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese, poiché l'ottemperanza è intervenuta dopo la proposizione della domanda giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza al giudicato. Ha posto le spese processuali a carico dell'Amministrazione, rilevando che l'esecuzione è avvenuta successivamente alla proposizione del ricorso. L'Amministrazione è stata condannata alla rifusione di 1.000 euro, oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Se nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

    La piena soddisfazione della pretesa mediante l'ottemperanza intervenuta nel corso del giudizio comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, la pretesa azionata risulta pienamente soddisfatta e il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • Se l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese processuali, in quanto la condotta amministrativa ha reso necessario il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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