Sentenza del 02/02/2017 n. 317 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Erronea notifica appello - Rimessione in termini - Inapplicabilità - Conseguenza - Inammissibilità appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rimessione in termini è stata negata e l’appello è stato dichiarato inammissibile per l’errata notificazione. L’errore non è stato considerato una causa estranea alla volontà della parte né un errore scusabile idoneo a impedire la decadenza dal termine di impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante aveva notificato l’atto di appello in un paese diverso da quello in cui si trovava lo studio del professionista presso il quale aveva eletto domicilio. Ha quindi chiesto, o comunque invocato, la rimessione in termini sostenendo l’errore nella notificazione. La rimessione in termini è applicabile anche al processo tributario, ma richiede che la decadenza dipenda da una causa non imputabile alla parte o da un errore scusabile. Nel caso esaminato, l’errata individuazione del luogo di notifica è stata ritenuta imputabile alla parte e non giustificabile.
Norme richiamate
Art. 184-bis c.p.c.
La rimessione in termini è applicabile anche al rito tributario, sia per le decadenze relative ai poteri processuali interni al giudizio sia per quelle riguardanti attività esterne e strumentali, come la proposizione delle impugnazioni. È però subordinata alla prova che la decadenza sia dipesa da una causa non imputabile alla parte o da un errore scusabile.
Cass. civ., sez. tributaria, n. 12544 del 17 giugno 2015
Ha riconosciuto l’applicabilità della rimessione in termini al processo tributario anche con riferimento alle decadenze connesse all’impugnazione di provvedimenti sostanziali.
Cass. civ., n. 21794 del 27 ottobre 2015
Ha chiarito che la rimessione in termini presuppone una causa non imputabile alla parte, estranea alla sua volontà, oppure un errore effettivamente scusabile.
Massime di principio
- Nel processo tributario la rimessione in termini non opera automaticamente quando una notificazione è errata: occorre dimostrare che l’errore non fosse imputabile alla parte.
- La notifica dell’impugnazione deve essere eseguita presso il luogo corretto, verificando con particolare attenzione il domicilio eletto e lo studio del difensore o domiciliatario.
- L’errata indicazione del paese o dell’indirizzo dello studio del professionista domiciliatario, se evitabile con la normale diligenza, non costituisce generalmente errore scusabile.
- Quando la notificazione irregolare determina il superamento del termine per impugnare e non ricorrono condizioni eccezionali, la conseguenza può essere l’inammissibilità dell’appello.
- La rimessione in termini tutela chi è stato oggettivamente impedito da una causa esterna, ma non consente di sanare errori organizzativi o verifiche insufficienti imputabili alla parte o al suo difensore.
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