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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29131/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva ritenuto penalmente rilevante la sua condotta di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari. Nel ricorso veniva dedotto un unico motivo, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto affetto da assoluta genericità, perché non si confrontava con la motivazione della decisione di merito. In particolare, la Corte di appello aveva motivato in modo congruo richiamando l'orientamento consolidato secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, a prescindere dalla durata dell'assenza, dalla distanza percorsa o dai motivi dell'allontanamento, evidenziando inoltre che nel caso concreto era stato riscontrato anche l'intrattenimento dell'imputato in un bar.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo dedotto fosse generico e non idoneo a scalfire la motivazione della Corte di appello, che aveva correttamente applicato il principio secondo cui l'allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari integra evasione indipendentemente da durata, distanza e ragioni dello spostamento. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 385 c.p.

    È il reato richiamato implicitamente dalla motivazione quale fattispecie di evasione dagli arresti domiciliari; la Corte ribadisce che basta qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo di custodia.

Massime di principio

  • Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari, senza che rilevino la brevità dell'assenza, la limitata distanza percorsa o i motivi soggettivi dello spostamento.
  • Ai fini del controllo di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve in deduzioni generiche e non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La presenza di ulteriori elementi fattuali, come l'intrattenimento in un esercizio pubblico, può rafforzare la ricostruzione dell'allontanamento non autorizzato, ma non è necessario dimostrare una particolare durata o gravità dello spostamento per configurare l'evasione.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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