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Provvedimento

Deliberazione n. 512 del 26/10/2023

Provvedimento del 26 ottobre 2023

Garante Privacy512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito potenzialmente destinato alla diffusione senza consenso tramite Instagram e Telegram. Le misure urgenti hanno imposto l’adozione immediata di strumenti per impedire la diffusione del contenuto trasmesso in formato hash e la conservazione, per fini probatori e per dodici mesi, di eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento si limita alla ratifica delle determinazioni d’urgenza, senza applicare una sanzione.

Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come possibile revenge porn su Instagram e Telegram

Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito su Instagram e Telegram

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento trae origine da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, in relazione al rischio di diffusione senza consenso di materiale a contenuto sessualmente esplicito tramite le piattaforme Instagram e Telegram.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. 139/2021 convertito dalla l. 205/2021, che disciplina le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazione e verifica preliminare

La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento del Garante presso le piattaforme Instagram e Telegram. Il dirigente competente ha verificato la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata e ha ritenuto necessario un intervento immediato per prevenire la diffusione del materiale.

Misure urgenti adottate il 17 ottobre 2023

Con le determinazioni nn. 220 e 221 del 17 ottobre 2023, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Instagram e Telegram, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità l’eventuale materiale acquisito.

Ratifica finale e assenza di sanzioni

Il Garante, riunito il 26 ottobre 2023, ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non contiene un’ordinanza ingiunzione sanzionatoria né applica importi pecuniari; si tratta di un provvedimento di conferma di misure cautelari e conservative finalizzate a impedire la diffusione del contenuto segnalato.

Punti principali

Origine della segnalazione e ambito di applicazione

La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione riconducibile all’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità rispetto alle piattaforme Instagram e Telegram, in relazione a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso.

Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 220 e 221 del 17 ottobre 2023, ingiungendo a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme.

Conservazione del materiale ai fini probatori

Alle medesime società è stato prescritto di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con modalità idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con obbligo di comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati il 17 ottobre 2023 nei confronti dei tre gestori delle piattaforme. Il testo non indica sanzioni pecuniarie né ulteriori prescrizioni oltre a quelle già disposte in via urgente.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalipubblica amministrazionemisure cautelari e d'urgenzadiritti dell'interessato

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