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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 506 del 26/10/2023

Provvedimento del 26 ottobre 2023

Garante Privacy506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accolto il reclamo di una consigliera/assessore comunale contro Edizioni Proposta Sud S.r.l. per due articoli pubblicati su "Il Quotidiano del Sud" che riportavano, in modo inesatto, che l’interessata fosse stata sottoposta a tampone e fosse in isolamento/quarantena. L’Autorità ha ritenuto che il trattamento avesse violato i principi di liceità e correttezza, minimizzazione ed esattezza, nonché le regole deontologiche sul giornalismo, e che la società non avesse dato riscontro alle richieste di cancellazione ai sensi dell’art. 12 GDPR. È stato disposto il divieto di ulteriore diffusione dei dati, anche online e in archivio storico, e irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro.

Edizioni Proposta Sud S.r.l.: diffusione giornalistica illecita di dati sulla salute e mancato riscontro all’interessata su articoli relativi a presunta quarantena/tampone

Edizioni Proposta Sud S.r.l. - diffusione giornalistica illecita di dati sulla salute e mancato riscontro all’interessata

Il provvedimento riguarda un reclamo proposto nei confronti di Edizioni Proposta Sud S.r.l., titolare del trattamento in relazione a due articoli pubblicati su Il Quotidiano del Sud nel dicembre 2021. Gli articoli riferivano, in modo inesatto, che l’interessata fosse stata sottoposta a tampone ed in isolamento/quarantena per Covid-19, associando tali informazioni al suo nome, alla sua qualifica pubblica e alla sua immagine fotografica.

Fatti e origine del procedimento

La reclamante ha lamentato che la testata avesse diffuso informazioni non vere e particolarmente delicate, attinenti alla salute, con evidente pregiudizio per la sua reputazione. Il reclamo è stato presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR il 21 gennaio 2022. L’interessata ha anche dedotto di avere chiesto lo stesso giorno la cancellazione degli articoli tramite PEC, senza ottenere riscontro.

Contenuto degli articoli contestati

Il Garante ha esaminato in particolare:

  • l’articolo del 21 dicembre 2021, dal titolo "Il Covid entra a Palazzo di Città", con occhiello che menzionava due assessori in quarantena, fotografia della reclamante e didascalia che affermava che l’assessore si fosse sottoposta a tampone ed fosse in isolamento;
  • l’articolo del 23 dicembre 2021, che riprendeva la notizia della quarantena dell’interessata in relazione al focolaio sviluppatosi nel settore ragioneria del Comune.

Posizione della reclamante

La reclamante ha sostenuto che:

  • non era stata sottoposta a tampone obbligatorio né era in isolamento;
  • il tampone da lei effettuato aveva esito negativo;
  • il giornale non aveva verificato adeguatamente la veridicità delle informazioni;
  • la pubblicazione aveva prodotto un serio danno reputazionale, soprattutto per il contesto sociale del periodo pandemico, nel quale la violazione delle regole anti-contagio era percepita con particolare gravità.

Difese del titolare del trattamento

La società ha replicato che la notizia era vera, di interesse pubblico e riportata con continenza espressiva. Ha sostenuto che la vicenda andasse valutata nel complesso del testo e che la pubblicazione della fotografia fosse compatibile con la disciplina giornalistica. Ha inoltre affermato che l’articolo non fosse presente online, ma solo sull’edizione cartacea e negli archivi digitali non accessibili agli utenti dello sfogliatore.

Valutazioni del Garante sul mancato riscontro all’interessata

L’Autorità ha accertato che la reclamante aveva inviato richieste di cancellazione il giorno stesso della pubblicazione e che non risultava alcun riscontro del titolare. Ne ha tratto la violazione dell’art. 12 GDPR, che impone al titolare di fornire all’interessato riscontro senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese, salvo proroga da comunicare tempestivamente.

Valutazioni del Garante sulla liceità del trattamento giornalistico

Il Garante ha ricordato che il regime speciale per il trattamento a fini giornalistici non esonera dal rispetto dei principi generali del GDPR, in particolare:

  • liceità e correttezza ex art. 5, par. 1, lett. a);
  • minimizzazione ex art. 5, par. 1, lett. c);
  • esattezza ex art. 5, par. 1, lett. d).

L’Autorità ha osservato che l’informazione relativa al tampone è qualificabile come dato sulla salute, indipendentemente dall’esito, in quanto connessa a una prestazione sanitaria. Ha poi rilevato che la diffusione di dati sulla salute in ambito giornalistico è consentita solo nei limiti dell’essenzialità dell’informazione e del rispetto della dignità della persona, secondo l’art. 137, comma 3, del Codice e l’art. 11, comma 2, delle Regole deontologiche.

Secondo il Garante, nel caso concreto non risultava svolta un’adeguata verifica di esattezza, nonostante la delicatezza del tema e il contesto pandemico ancora caratterizzato da forte allarme sociale. Inoltre, la struttura dell’articolo del 21 dicembre 2021, con titolo, occhiello e didascalia, trasmetteva al lettore un’informazione non chiarita o smentita dal resto del testo, e il successivo articolo non sanava l’inesattezza.

Violazioni accertate

Il Garante ha ritenuto integrati i seguenti illeciti:

  • violazione dell’art. 12 GDPR per omesso riscontro all’istanza dell’interessata;
  • violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a), c) e d), GDPR per trattamento non lecito, non corretto, non minimizzato e non esatto;
  • violazione degli artt. 137, commi 1 e 3, e 139 del Codice e dell’art. 4 delle Regole deontologiche, in quanto la notizia non rispettava i limiti del giornalismo corretto e non risultava corretta tempestivamente;
  • richiamo alla rilevanza dell’art. 2-quater del Codice, che rende il rispetto delle Regole deontologiche condizione essenziale per la liceità del trattamento.

Provvedimenti adottati

Sulla base dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, il Garante ha dichiarato il reclamo fondato e, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), ha disposto nei confronti di Edizioni Proposta Sud S.r.l. il divieto di ulteriore diffusione dei dati relativi alla reclamante nei termini descritti, anche online e nell’archivio storico, salvo la mera conservazione per eventuale utilizzo in sede giudiziaria.

Ha inoltre disposto l’annotazione nel registro interno dell’Autorità ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR.

Sanzione amministrativa

Il Garante ha ritenuto applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni degli artt. 5 e 12 GDPR e per il mancato rispetto delle Regole deontologiche e dell’art. 157 del Codice. Considerando i criteri dell’art. 83, par. 2, GDPR, ha valorizzato come aggravanti:

  • la gravità della violazione, per la natura dei dati sulla salute diffusi senza adeguata verifica e in un momento di forte allarme sociale;
  • la mancata adozione di misure correttive, come rettifiche o riscontro alla richiesta dell’interessata;
  • la condotta processuale della società, segnata da riscontri tardivi o assenti e da ripetuti differimenti dell’audizione.

Ha invece considerato come attenuanti:

  • la dedotta finalità di esercizio del diritto di cronaca su un tema di interesse pubblico;
  • l’assenza di precedenti provvedimenti nei confronti della società.

In base al fatturato/bilancio della società, il massimo edittale è stato individuato in 20.000.000 euro. La sanzione è stata determinata in 20.000 euro, pari allo 0,1% del massimo edittale.

Dispositivo e rimedi

Il provvedimento contiene:

  • dichiarazione di fondatezza del reclamo;
  • divieto di ulteriore diffusione dei dati;
  • accertamento della violazione dell’art. 12 GDPR e dell’art. 157 del Codice;
  • ordine di pagamento della sanzione di 20.000 euro;
  • richiamo alla facoltà di definizione agevolata ex art. 166, comma 8, del Codice, con pagamento entro 30 giorni della metà della sanzione;
  • avviso che, in caso di mancata esecuzione, potranno seguire gli atti esecutivi e che l’inosservanza del provvedimento può comportare anche le conseguenze di cui all’art. 170 del Codice e all’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.

È infine indicata la possibilità di opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Punti principali

Oggetto del reclamo e contenuto degli articoli

Il reclamo riguardava due articoli pubblicati il 21 e il 23 dicembre 2021 su "Il Quotidiano del Sud", nei quali la reclamante veniva collegata a positività/isolamento/quarantena per Covid-19. Il primo articolo riportava, con titolo, occhiello e didascalia, che l’interessata si fosse sottoposta a tampone ed fosse in isolamento; il secondo ribadiva che fosse in quarantena per il focolaio nel settore ragioneria del Comune.

Contestazioni dell’interessata

L’interessata ha contestato la falsità delle informazioni pubblicate, precisando di non essere stata sottoposta a tampone obbligatorio né di essere in isolamento, e che il tampone da lei eseguito aveva esito negativo. Ha inoltre evidenziato che il giornale non aveva riscontrato le PEC inviate il giorno della pubblicazione per chiedere la cancellazione dell’articolo e che la pubblicazione aveva inciso sulla sua reputazione e sfera morale.

Riscontri e difese della società

La società ha sostenuto che la notizia fosse vera e di interesse pubblico, che il contenuto andasse valutato complessivamente e che la pubblicazione della fotografia fosse consentita dalla disciplina giornalistica. Ha inoltre dichiarato che l’articolo sarebbe uscito solo nell’edizione cartacea e negli archivi digitali non accessibili agli utenti dello sfogliatore.

Valutazioni del Garante su art. 12 GDPR e regole deontologiche

Il Garante ha rilevato il mancato riscontro alle richieste dell’interessata e ha accertato la violazione dell’art. 12 GDPR, che impone al titolare di fornire riscontro senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese. Ha inoltre ricordato che, in ambito giornalistico, il giornalista deve correggere senza ritardo errori e inesattezze ai sensi dell’art. 4 delle Regole deontologiche.

Violazioni sui dati sulla salute e sul diritto di cronaca

L’Autorità ha considerato che l’informazione sul tampone e sullo stato di isolamento/quarantena integra un dato relativo alla salute e che la sua diffusione, in ambito giornalistico, è lecita solo nei limiti dell’essenzialità dell’informazione e del rispetto della dignità della persona. Nel caso concreto, la verifica di esattezza non risultava effettuata e la notizia era stata diffusa in forma non corrispondente alla realtà, con violazione dei principi di liceità e correttezza, minimizzazione ed esattezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), c) e d) GDPR, oltre che degli artt. 137 e 139 del Codice e dell’art. 4 delle Regole deontologiche.

Misure adottate e sanzione

Il Garante ha dichiarato fondato il reclamo, ha disposto il divieto di ulteriore diffusione dei dati della reclamante, anche online e nell’archivio storico, salvo mera conservazione per eventuale uso in sede giudiziaria, e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro. Nel quantificare la sanzione ha valorizzato la gravità della violazione, la mancata adozione di misure correttive e il comportamento processuale della società, temperandoli con l’assenza di precedenti e con l’allegata intenzione di esercitare il diritto di cronaca.

Come è indicizzato

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