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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 505 del 26/10/2023

Provvedimento del 26 ottobre 2023

Garante Privacy505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina un reclamo relativo alla pubblicazione online, da parte di due testate locali e di un blog politico, di dati personali riferiti a un procedimento penale che coinvolgeva il reclamante. Per gli articoli delle testate giornalistiche dichiara il reclamo infondato, ritenendo il trattamento compatibile con la disciplina sul giornalismo e con il principio di essenzialità dell'informazione. Per il blog "Sinistra per Gallarate" rileva invece che la pubblicazione del testo integrale dell'ordinanza conteneva dati non essenziali, come indirizzo di residenza e numero di telefono, e dispone il divieto di ulteriore trattamento di tali dettagli, salva la conservazione per eventuale uso giudiziario. Accerta inoltre la mancanza di un'idonea informativa sul sito e ingiunge di pubblicarla entro 30 giorni, rivolgendo anche un ammonimento per le violazioni rilevate in ambito giornalistico.

Associazione Sinistra per Gallarate e siti primachivasso.it/primavercelli.it: reclamo su diffusione online di dati personali in articoli e ordinanza penale

Reclamo su pubblicazione online di dati personali in articoli giornalistici e in un'ordinanza penale

Il Garante per la protezione dei dati personali esamina un reclamo presentato da un interessato in relazione alla diffusione online di dati personali riferiti a un procedimento penale che lo riguardava. Il reclamo coinvolgeva due testate locali e il blog "Sinistra per Gallarate". Il provvedimento distingue nettamente tra i trattamenti effettuati nell'ambito del giornalismo tradizionale e la pubblicazione integrale di un atto giudiziario contenente dati non essenziali.

Fatto e svolgimento del procedimento

Il reclamo, regolarizzato il 10 novembre 2021, chiedeva di vietare l'ulteriore trattamento dei dati personali del reclamante contenuti in articoli e in una ordinanza cautelare pubblicata in rete. L'interessato riferiva che la diffusione era avvenuta in un contesto locale particolarmente delicato e che le informazioni erano state poi utilizzate anche in ambito lavorativo, con ricadute disciplinari. Nel corso dell'istruttoria, l'Autorità ha acquisito le osservazioni dei soggetti coinvolti, ha verificato la rimozione del contenuto da parte di doczz.it e ha richiesto accertamenti al Nucleo Privacy della Guardia di Finanza per identificare il gestore del blog "Sinistra per Gallarate".

Trattamenti esaminati

L'istruttoria ha riguardato due diversi contesti:

  • gli articoli pubblicati sui siti www.primachivasso.it e www.primavercelli.it, attribuiti nell'istruttoria a soggetti riconducibili al gruppo Netweek;
  • la pubblicazione, sul blog "Sinistra per Gallarate", del link al testo integrale di un'ordinanza cautelare relativa a più indagati, tra cui il reclamante.

Per i siti giornalistici, il Garante ha preso atto che l'articolo di primachivasso.it era stato rimosso e che quello di primavercelli.it era stato anonimizzato mediante sostituzione del nome con le iniziali.

Valutazioni sui siti di informazione locale

Il Garante richiama la disciplina sul trattamento dei dati per finalità giornalistiche, in particolare gli artt. 136 e seguenti del Codice, l'art. 102, comma 2, lett. a), del Codice e l'art. 6 delle Regole deontologiche. Sottolinea che la pubblicazione può avvenire anche senza consenso, purché nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, e nel rispetto del principio di essenzialità dell'informazione.

Nel caso concreto, gli articoli riguardavano un'attività investigativa di rilievo pubblico svolta da Carabinieri e Guardia di Finanza. Il Garante osserva che la pubblicazione di dati identificativi delle persone sottoposte a procedimento penale non è preclusa in assoluto dall'ordinamento, perché rientra nelle garanzie di trasparenza e controllo dell'attività giudiziaria. Per questo dichiara infondato il reclamo nella parte relativa alla richiesta di cancellazione dei dati contenuti negli articoli dei due siti.

Valutazioni sul blog "Sinistra per Gallarate"

Diversa è la conclusione per il blog "Sinistra per Gallarate". L'Autorità rileva che il contenuto pubblicato consisteva nel testo dell'ordinanza cautelare e che esso includeva informazioni di dettaglio come l'indirizzo di residenza e il numero di utenza cellulare del reclamante e di altri soggetti coinvolti. Pur essendo consentita, ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.p., la pubblicazione delle ordinanze cautelari, il Garante ritiene che tali dettagli eccedessero il principio di essenzialità dell'informazione, in violazione dell'art. 137, comma 3, del Codice e dell'art. 6, comma 1, delle Regole deontologiche.

La condotta viene quindi qualificata come violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), del GDPR, nonché delle regole nazionali sul giornalismo. L'Autorità prende atto che il gestore del blog ha rimosso il collegamento al documento, ma ritiene necessario adottare misure ulteriori.

Divieto di ulteriore trattamento e ingiunzione di informativa

Ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. f), del GDPR, il Garante dispone il divieto di ulteriore trattamento delle informazioni di dettaglio contenute nell'ordinanza contestata, in particolare l'indirizzo di residenza e il numero di utenza cellulare, salva la mera conservazione ai fini di eventuale utilizzo in sede giudiziaria.

Inoltre, rilevata l'assenza sul sito di un'idonea informativa privacy, l'Autorità accerta la violazione degli artt. 12, parr. 1 e 2, 13 e 14 del GDPR e ingiunge, ex art. 58, par. 2, lett. d), di pubblicare entro trenta giorni una informativa completa, con indicazione del titolare del trattamento, dei recapiti per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR e delle ulteriori informazioni richieste dagli artt. 13 e 14.

Ammonimento e profili finali

Pur accertando le violazioni, il Garante ritiene proporzionato applicare un ammonimento nei confronti di Associazione Sinistra per Gallarate, tenendo conto della successiva rimozione dei contenuti, della mancanza di precedenti e del fatto che il blog risultava sostanzialmente inattivo da tempo. L'Autorità dispone anche l'annotazione delle misure nel registro interno e invita il destinatario a comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate per dare esecuzione al provvedimento.

Il provvedimento non prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, ma richiama la possibilità di applicare le sanzioni previste in caso di inosservanza del divieto o dell'ordine impartiti. Il reclamo viene quindi rigettato quanto ai siti giornalistici, mentre nei confronti del blog vengono adottati divieto, ingiunzione di informativa e ammonimento.

Punti principali

Origine del procedimento e richieste del reclamante

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR, regolarizzato il 10 novembre 2021, con cui il reclamante chiedeva di vietare l'ulteriore trattamento dei propri dati personali contenuti in articoli online e nella versione integrale di un'ordinanza penale pubblicata in rete. Lamentava che la diffusione delle informazioni, relative a una vicenda giudiziaria nella quale era coinvolto, fosse eccedente rispetto alla finalità informativa e lesiva della propria riservatezza.

Valutazione sugli articoli delle testate giornalistiche

Con riguardo agli articoli pubblicati da primachivasso.it e primavercelli.it, il Garante ritiene che le notizie riguardassero un fatto di interesse pubblico, cioè un'importante attività di indagine svolta da Carabinieri e Guardia di Finanza. Richiama il quadro del giornalismo disciplinato dagli artt. 136 e ss. e dall'art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, oltre al principio di essenzialità dell'informazione di cui all'art. 6 delle Regole deontologiche. Conclude che la pubblicazione dei dati identificativi del reclamante non era, di per sé, vietata e dichiara il reclamo infondato su questo punto, prendendo atto che uno dei siti ha rimosso l'articolo e l'altro ha sostituito il nome con le iniziali.

Trattamento effettuato dal blog Sinistra per Gallarate

Per il blog "Sinistra per Gallarate", il Garante rileva che era stato pubblicato o comunque reso disponibile il link al testo integrale dell'ordinanza cautelare, contenente anche dati non essenziali come indirizzo di residenza e numero di utenza cellulare dell'interessato. Pur ricordando che l'art. 114, comma 2, c.p.p. consente la pubblicazione delle ordinanze cautelari, l'Autorità afferma che, nel caso concreto, la diffusione di quei dettagli non era necessaria ai fini della narrazione dei fatti e risultava contrastante con l'art. 137, comma 3, del Codice e con l'art. 6, comma 1, delle Regole deontologiche. Da ciò deriva la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), del GDPR, oltre alle norme nazionali richiamate.

Misure adottate e provvedimenti conseguenti

Nel corso del procedimento il gestore del blog ha rimosso il collegamento al documento contestato. Il Garante prende atto della rimozione, ma dispone comunque il divieto di ulteriore trattamento delle informazioni di dettaglio contenute nell'ordinanza, salvo la mera conservazione per eventuale uso in sede giudiziaria. Accerta inoltre che il blog era privo di una completa informativa privacy e ingiunge di integrarla entro trenta giorni, indicando il titolare e i canali di contatto utili per l'esercizio dei diritti degli interessati.

Ammonimento e chiusura del procedimento

Considerata la condotta complessiva, l'assenza di precedenti e l'adeguamento successivo alle richieste dell'interessato, il Garante ritiene proporzionato un ammonimento nei confronti di Associazione Sinistra per Gallarate per l'inosservanza delle regole sul trattamento di dati in ambito giornalistico. Dispone inoltre l'annotazione delle misure nel registro interno dell'Autorità e invita il destinatario a comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate. Il provvedimento è impugnabile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatopubblica amministrazionerapporto tra giornalismo e privacysanzioni gdprinformativa privacy

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