Prescrizioni del Garante n. 497 del 26/10/2023
Provvedimento del 26 ottobre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di una paziente contro una professionista osteopata che aveva utilizzato dati sulla salute, raccolti nell'ambito di trattamenti professionali, per redigere una tesi finale di diploma. L’Autorità ha ritenuto il trattamento illecito perché i dati erano riconducibili all’interessata, non adeguatamente anonimizzati, trattati per una finalità di pubblicazione scientifica non correttamente indicata e comunicati a terzi senza idoneo presupposto giuridico. È stata inoltre contestata un’informativa incompleta e fuorviante. Pur prendendo atto di alcune azioni correttive, il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento, ha ammonito la titolare e le ha ingiunto di modificare l’informativa entro 30 giorni.
Ammonimento e ingiunzione alla professionista osteopata per trattamento illecito di dati sulla salute nella tesi finale e per informativa incompleta
Ammonimento e ingiunzione alla professionista osteopata per uso illecito di dati sulla salute nella tesi finale
Il provvedimento riguarda una professionista osteopata, destinataria di un reclamo per il trattamento di dati sulla salute di una paziente nell’ambito della redazione di una tesi finale di diploma presso una scuola di formazione professionale. Il Garante ha esaminato sia l’utilizzo dei dati clinici nel caso descritto in tesi, sia la qualità dell’informativa resa all’interessata, sia la comunicazione dei dati a terzi coinvolti nel percorso formativo.
Fatti e origine del reclamo
La reclamante ha lamentato che nella tesi dal titolo "Trattamento osteopatico per nevralgia del trigemino indotta da asportazione di neoplasia maligna al ganglio di Gasser" fossero riportati numerosi dettagli anamnestici, clinici, personali e documentali idonei a identificarla, anche se indirettamente. In particolare, la tesi conteneva un caso clinico corredato da elementi temporali, familiari e lavorativi, nonché un documento clinico con informazioni sullo stato di salute e dati anagrafici solo parzialmente oscurati.
La professionista ha sostenuto di aver raccolto un’informativa ex art. 13 GDPR e il consenso al trattamento dei dati sanitari per la prestazione professionale e per finalità di ricerca scientifica, affermando che la tesi non fosse pubblicata e che i dati fossero anonimizzati. Ha inoltre riferito che la tesi era stata condivisa soltanto con il relatore e con la segreteria della scuola per finalità burocratiche.
Quadro normativo richiamato
Il Garante ha richiamato, tra gli altri, i seguenti riferimenti:
- art. 4, n. 1 GDPR, sulla nozione di dato personale;
- art. 5, par. 1, lett. a), b), c) e f) GDPR, sui principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione e sicurezza;
- art. 6 e art. 9 GDPR, con particolare riguardo ai dati relativi alla salute;
- artt. 12 e 13 GDPR, sugli obblighi informativi;
- art. 2-ter, comma 4, Codice privacy, sulle nozioni di comunicazione e diffusione;
- art. 2-septies, comma 8, e art. 166, comma 2, Codice privacy, sulla comunicazione dei dati sanitari;
- art. 58, par. 2, GDPR, per i poteri correttivi;
- il provvedimento del 7 marzo 2019 sui chiarimenti in materia di dati relativi alla salute in ambito sanitario;
- il Codice di condotta per l’utilizzo dei dati sulla salute a fini didattici e di pubblicazione scientifica;
- le Linee guida 5/2020 sul consenso.
Valutazioni del Garante sul trattamento dei dati sulla salute
L’Autorità ha accertato che i dati riportati nella tesi erano dati sulla salute riferibili, anche indirettamente, alla reclamante. La mera oscurazione manuale delle generalità non è stata considerata idonea a rendere anonimo il caso, né a escludere la riconducibilità delle informazioni all’interessata. Il Garante ha escluso che si trattasse di vera anonimizzazione e ha richiamato i criteri di single-out, linkability e inference elaborati in materia di anonimizzazione.
È stato inoltre evidenziato che, per la finalità di pubblicazione scientifica, il trattamento avrebbe dovuto riguardare dati anonimizzati oppure, se ciò non fosse stato possibile per la specificità del caso clinico, avrebbe richiesto uno specifico consenso informato. Il consenso acquisito in atti è stato ritenuto non sufficiente, perché riferito in modo generico alla ricerca scientifica e non alla concreta finalità di pubblicazione del caso clinico nella tesi.
Informativa resa all’interessata: criticità riscontrate
Il Garante ha ritenuto l’informativa fornita alla paziente carente e non conforme all’art. 13 GDPR. In particolare:
- non erano indicate tutte le finalità del trattamento, inclusa la pubblicazione scientifica;
- la base giuridica era erroneamente individuata, sia con riferimento al trattamento per cure sia con riferimento alla ricerca scientifica;
- non era indicato il diritto di proporre reclamo al Garante;
- il documento non chiariva correttamente i destinatari dei dati.
Nell’aggiornamento successivamente trasmesso dalla professionista sono state individuate ulteriori criticità: basi giuridiche non correttamente formulate per trattamenti diversi dai dati particolari, mancanza di chiarezza sul trasferimento all’estero, indicazioni contraddittorie sul periodo di conservazione e incoerenze sul trattamento per invio di newsletter/materiale promozionale.
Comunicazione dei dati a terzi e correttezza del trattamento
L’Autorità ha ritenuto che i dati fossero stati comunicati senza idoneo presupposto giuridico al relatore della tesi e alla scuola di formazione, soggetti non indicati tra i destinatari nell’informativa. È stato inoltre contestato un comportamento non corretto nei confronti della reclamante, poiché, a fronte di una richiesta di chiarimenti, la professionista aveva negato di aver redatto la tesi sul caso clinico dell’interessata e le aveva inviato una tesi diversa da quella effettivamente presentata.
Azioni correttive e valutazione finale
La professionista, dopo l’avvio del procedimento, ha comunicato di aver intrapreso misure correttive: formazione in materia privacy, revisione dell’informativa, adozione di modelli per la nomina dei responsabili del trattamento, redazione di una valutazione d’impatto ex art. 35 GDPR e introduzione di misure tecniche e organizzative. Il Garante ha preso atto di tali interventi ma ha rilevato che non superavano i rilievi originari.
Tenuto conto della limitazione della violazione nel tempo e nel numero di destinatari, della collaborazione prestata, dell’assenza di ulteriori reclami o sanzioni e della natura colposa della condotta, l’Autorità ha qualificato la vicenda come "violazione minore" ai sensi del considerando 148 GDPR e delle linee guida WP 253.
Dispositivo
Il Garante ha quindi:
- dichiarato l’illiceità del trattamento dei dati personali effettuato dalla professionista per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, 9, 12 e 13 GDPR;
- ammonito la titolare ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR;
- ingiunto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, di modificare e integrare l’informativa entro 30 giorni dalla notifica, con particolare riguardo alle basi giuridiche, all’eventuale trasferimento dei dati verso Paesi terzi e al periodo di conservazione.
È stato inoltre richiesto un riscontro documentato entro 20 giorni dalla scadenza del termine assegnato per adempiere all’ingiunzione, con avvertimento che l’eventuale mancato riscontro può comportare la sanzione pecuniaria di cui all’art. 83, par. 5, GDPR. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento e oggetto del reclamo
Il procedimento trae origine da un reclamo presentato da una interessata che lamentava l’uso, in una tesi finale di un corso di diploma in osteopatia, di numerosi dati relativi alla propria salute, insieme a informazioni anamnestiche e personali tali da consentirne l’identificazione anche indiretta. La reclamante ha prodotto copia della tesi e di un questionario clinico nel quale i dati anagrafici risultavano solo sommariamente oscurati.
Accertamenti sul trattamento dei dati sulla salute
Dall’istruttoria è emerso che la professionista aveva utilizzato la documentazione medica ricevuta dalla paziente per i trattamenti osteopatici anche per elaborare un caso clinico da inserire nella tesi. Il Garante ha ritenuto che i dati contenuti nell’elaborato consentissero l’identificazione indiretta dell’interessata e che la semplice cancellazione manuale delle generalità non fosse sufficiente a rendere anonimi i dati, né integrasse una vera pseudonimizzazione.
Illiceità della finalità di pubblicazione scientifica e consenso non valido
L’Autorità ha rilevato che il trattamento per finalità di pubblicazione scientifica non risultava adeguatamente indicato nell’informativa e non poteva essere ricondotto al consenso raccolto, ritenuto non specifico e non informato rispetto a tale ulteriore finalità. È stato richiamato il quadro normativo sui dati particolari, il Codice di condotta per l’utilizzo dei dati sulla salute a fini didattici e di pubblicazione scientifica e le regole in materia di anonimizzazione.
Informativa carente e comunicazione a terzi
Il Garante ha contestato l’informativa resa alla paziente perché priva di elementi essenziali ai sensi dell’art. 13 GDPR: non indicava correttamente tutte le finalità del trattamento, riportava basi giuridiche errate, ometteva il diritto di proporre reclamo e non chiariva adeguatamente i destinatari. È stata inoltre ritenuta illecita la comunicazione dei dati alla scuola e al relatore della tesi, in assenza di idoneo presupposto giuridico.
Esito: ammonimento e ordine correttivo
Pur prendendo atto delle azioni correttive avviate dalla professionista dopo l’apertura del procedimento, il Garante ha confermato l’illiceità del trattamento e ha qualificato il caso come violazione minore, ritenendo sufficiente l’ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR. In aggiunta, ha ingiunto la modifica e l’integrazione dell’informativa entro 30 giorni, con particolare riferimento alle basi giuridiche, all’eventuale trasferimento verso Paesi terzi e al periodo di conservazione dei dati.
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