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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23669/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 25/11/2023 che aveva rigettato la richiesta di riesame contro la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP per il reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente (hashish). Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge per omessa riqualificazione ai sensi dell'art.73 comma 5 DPR 309/90 e carenza motivazionale sull'esistenza di gravi indizi; (ii) vizio di motivazione e violazione degli artt.275 e segg. c.p.p. in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia svolto autonoma e congrua valutazione della gravità indiziaria basata sulle intercettazioni che collegano lo STELLA a cessioni importanti (es. 800 grammi e trattative per quantitativi fino a 1-2 kg), sui precedenti specifici e sui collegamenti con canali di rifornimento. Ha condiviso la valutazione sulla non riconducibilità alla lieve entità e sulla sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare il concreto e attuale pericolo di recidiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.292 cod.proc.pen. lett. c)

    La Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo se denuncia violazione di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione; non è ammessa per rinnovare la valutazione dei fatti di merito.

  • art.73 DPR 309/90 comma 4

    Disciplina della tipizzazione e delle pene per le diverse fattispecie di traffico stupefacenti; richiamata in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti contestati.

  • art.73 DPR 309/90 comma 5

    Il giudice deve valutare la lieve entità considerando la globalità degli indici e non solo il dato ponderale; la Corte ha confermato che la valutazione è complessiva e non ammette soglie predefinite.

  • art.275 cod.proc.pen. commi 1 e 2

    Norme sul contenuto motivazionale dei provvedimenti cautelari; contestata la motivazione delle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto la motivazione del riesame congrua e logica.

  • art.274 c.p.p. lettera c)

    Richiama i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari (tra cui pericolo di reiterazione); la Corte distingue tra "concretezza" e "attualità" dell'esigenza cautelare e accoglie la valutazione del giudice di merito.

  • art.309 co.9 cod.proc.pen.

    Richiamato in relazione all'obbligo di autonoma motivazione del giudice che dispone la misura; la Corte segnala che l'obbligo non richiede una riscrittura formale completa ma una valutazione effettiva e percepibile.

  • art.616 cod.proc.pen.

    Norma che consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata nella specie.

  • art.81 comma 2 cod.pen.

    Richiamato in merito all'interesse del ricorrente a contestare la qualificazione giuridica; la Corte osserva che nel procedimento cautelare tale censura può essere priva di interesse quando non incide sui presupposti cautelari.

  • L. 47/2015

    La novella ha ribadito l'obbligo motivazionale del giudice che esercita poteri autonomi ma non ha introdotto un onere motivazionale più stringente rispetto al passato; la Corte conferma l'orientamento.

Massime di principio

  • In Cassazione contro misure cautelari è necessario denunciare violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è ammesso un nuovo esame dei fatti di merito.
  • La valutazione della lieve entità ai sensi dell'art.73 DPR 309/90 comma 5 è globale: il peso della sostanza è un elemento tra altri (modalità, quantità complessiva, collegamenti, professionalità) e non determinante da solo.
  • Il giudice del riesame deve fornire una autonoma e percepibile motivazione delle ragioni che giustificano la misura; tuttavia può incorporare o richiamare la richiesta del PM se la valutazione effettiva risulta chiara.
  • Per l'applicazione della misura cautelare per pericolo di recidiva occorre valutare separatamente la concretezza (capacità a delinquere) e l'attualità (occasioni prossime): non è richiesta l'immediatezza di un evento criminoso, ma una prognosi fondata su elementi concreti.
  • Le intercettazioni e i precedenti specifici, unitamente a collegamenti con canali di rifornimento e trattative per grandi quantitativi, sono elementi idonei a fondare la gravità indiziaria e il pericolo di reiterazione.

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